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Numero d'incarto:
10.2003.288
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.288/bep
DA
1047/2003
Bellinzona
9
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ difeso da: Lic.iur. __________
__________, __________,
prevenuto
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, in veste di responsabile della manutenzione
presso la ditta __________ SA e per conto della ditta __________ &
__________, collaborato alla manutenzione tecnica delle apparecchiature
finalizzate alla coltivazione di un quantitativo complessivo di ca. 3'500
piantine di canapa che sapeva essere destinate alla vendita quale sostanza
stupefacente (marijuana);
fatti
avvenuti a __________ fra il mese di gennaio 2003 e il 21
marzo 2003;
reato
previsto reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
- Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 5 agosto 2003 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impuganto;
con lettera 2 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha precisato di essere
incorso in un errore di scrittura citando nel decreto di accusa l'art. 19a Lstup
al posto del corretto art. 19 Lstup; chiede che questo errore venga corretto;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, la quale rileva che l'accusato non ha mai coltivato canapa ma si è
sempre e solo limitato a controllare il funzionamento delle apparecchiature per
conto del suo datore di lavoro che lo inviava sul posto; potrebbe quindi solo
entrare in considerazione una complicità, che tuttavia è esclusa sia dal punto
di vista oggettivo, poiché non può essere complice chi si limita ad effettuare
usuali azioni quotidiane (come lo è appunto il controllo del funzionamento di
una apparecchiatura), sia dal punto di vista soggettivo poiché un complice deve
agire con dolo, ossia voler favorire intenzionalmente il reato, cosa che
l'accusato non ha fatto poiché non sapeva quale era la destinazione della
canapa; chiede di conseguenza il proscioglimento dell'accusato; protesta spese
e ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
all'accusato viene prospettato che verrà valutato
il suo ruolo eventualmente anche come complice;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se __________ __________ è
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1. Ha egli agito per
negligenza?
1.2. Deve essere punito per
complicità?
- Sulla pena proposta e sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1 e cifra 3 Lstup; 25 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________
__________,
dal reato di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________ nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del
__________ 2003;
carica le spese allo Stato, il
quale verserà al signor __________ la somma di fr. 600.-- per ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
__________,
Lic.iur. __________, Via __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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