Recognition and enforceability of divorce settlement clause

10.2003.24Übriges Gericht15.10.2003Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Court of Appeal granted the applicant’s request for delibation of a Glarus divorce judgment. It held that the divorce decision was final and that the parties had been duly summoned, so the conditions of Art. 510 CPC were satisfied. Only the settlement clause transferring the property share and mortgage burden had enforcement relevance in Ticino. The court also annulled the hearing summons and ordered the applicant to pay the procedural costs, without awarding party compensation because the respondent had not opposed the request.

Omnilex-Regeste

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of an out-of-canton civil judgment: delibation is granted when the foreign-cantonal judgment is final and the parties were duly summoned, represented, or defaulted. In divorce judgments, only those dispositive provisions that are capable of execution in the requested canton require delibation; clauses concerning the divorce itself or matters without local executory relevance fall outside the practical scope of enforcement. Costs follow Art. 148 CPC where no opposing party can be regarded as unsuccessful.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.24

Data decisione, Autorità: 15.10.2003, ICCA

Incarto n. 10.2003.24

Lugano, 15 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 settembre 2003 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantona­le di Glarona (Kantonsgericht Glarus) nella causa di divorzio intercorsa fra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 2 ottobre 2002 il Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1970 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 23 marzo e il 5 aprile 2002;

che nella clausola n. 8 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (recte: un mezzo della proprietà per piani n. __________ relativa al fondo base n. __________ RFD di __________), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del

18 settembre 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;

che con ordinanza del 19 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 21 ot­tobre 2003, alle ore 14.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;

che per esigenze di agenda tale data è stata rinviata, con ordinanza del 6 ottobre 2003, al 23 ottobre successivo, sempre alle ore 14.30 e sempre con l'avvertimento che la partecipazione all'udienza sarebbe stata facoltativa;

che il 6 ottobre 2003 __________ ha comunicato al giudice de­legato di rinunciare all'udienza, non avendo egli l'intenzione di opporsi alla delibazione;

che __________ ha comunicato a sua volta, il 10 ottobre successivo, “di esimersi dal comparire all'udienza”;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sul­le conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cede­re alla moglie la sua quota di comproprietà sul noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assu­mere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la stessa istante rileva – il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale cantonale di Glarona con il dispositivo n. 2 della sentenza riguar­dano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle au­torità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 15 settembre 2003 dalla cancelliera del Tribunale sul primo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n. 8 lett. b della convenzione;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sen­tenza emanata fra le parti il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

  1. La convocazione all'udienza del 23 ottobre 2003, alle ore 14.30, è annullata.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

–; – _________ .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

delibationrecognitionenforceabilitydivorce settlementintercantonal judgmentcost allocationproperty transfermortgage debt

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Glarus divorce judgment and settlement clause could be recognized and declared enforceable in Ticino.

Extrahierter Entscheid

Yes. The divorce judgment was final, and the parties had been duly summoned; therefore the cumulative conditions for delibation under Art. 510 CPC were met.

Extrahierte Begründung

Under Art. 510 CPC, civil judgments from other cantons are recognized and declared enforceable if they are final and the parties were duly cited, represented, or defaulted. The only provision capable of enforcement in Ticino was clause 8(b) of the divorce settlement; the other clauses either concerned the divorce itself or matters without territorial connection to Ticino.

Kernrechtsfrage

Who must bear the procedural costs and whether party compensation is due.

Extrahierter Entscheid

The applicant bears the costs, and no party compensation is awarded, because the respondent did not oppose the application and cannot be treated as unsuccessful.

Extrahierte Begründung

Since the respondent did not contest the delibation, there was no losing party within the meaning of Art. 148 CPC. The applicant may later seek reimbursement from the former spouse according to the settlement clause.

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