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Numero d'incarto:
10.2003.23
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, ICCA
Incarto no
10.2003.23
Lugano
15 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
26 agosto 2003 presentata da
e
riguardante la sentenza di divorzio
pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale
di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 12 agosto 2003 il presidente del Tribunale distrettuale di
Muri (AG) ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto a Baar il __________ 1984 da ______ e
_________);
che con
il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato
una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 1° e il 4
maggio 2003;
che nella
clausola n. 3.1 di tale convenzione _______ dichiara di cedere alla moglie, in
liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla
particella n. __________ RFD di __________ (recte: di __________);
che nel
dispositivo n. 3 della sentenza il presidente del Tribunale ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di
proprietà;
che il 26
agosto 2003 le parti hanno postulato congiuntamente, per il tramite del Tribunale
distrettuale di Muri, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti
alla sentenza di divorzio;
che in
seguito, il 12 settembre 2003, il presidente del Tribunale distrettuale di Muri
ha rettificato un'inesattezza contenuta nel noto dispositivo della sentenza,
precisando che l'immobile da trasferire a _________ è in realtà la particella
n. __________ RFD di __________, intestata a entrambi i coniugi;
che la
richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
clausola n. 3.1 della convenzione sugli effetti del divorzio con cui ________
dichiara di cedere alla moglie la sua quota di un mezzo sulla particella n.
__________ RFD di __________ (recte: __________) con invito
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere il trasferimento di proprietà
sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel
Ticino;
che le
altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Muri
con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del
divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di
stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il
14 agosto
2003, rispettivamente, nella sua forma rettificata, il
27
settembre 2003, come ha attestato il cancelliere del Tribunale distrettuale di
Muri sull'estratto della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione
del noto dispositivo nel Cantone Ticino;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che, non
essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri
dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4
LTG);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la clausola n. 3.1 della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 12 agosto 2003 e rettificata il 12 settembre 2003 dal presidente del
Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri)
è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– _______________;
– _______________.
Comunicazione al presidente del Tribunale distrettuale di Muri.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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