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Numero d'incarto:
10.2003.21
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.21
Lugano
4 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
7 agosto 2003 presentata da
(patrocinata
dall')
relativa
alla sentenza emanata il 18 novembre 2002 dal Tribunale cantonale di Sciaffusa
(Kantonsgericht Schaffhausen) nella causa di divorzio che l'ha opposta a
__________________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 18 novembre 2002 il Tribunale cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht
Schaffhausen) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Neuhausen
am Rheinfall il __________ 1975 da __________ e __________, omologando la
convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in
tale accordo __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del
regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per
piani n. __________ di __________ (pari a 100/1000 della
particella n. __________ RFD), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere
l'intero onere ipotecario gravante l'immobile (clausola n. 5.2) e a concedere all'ex
marito un diritto di prelazione per 5 anni sulla proprietà (clausola n. 5.2.3);
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 7 agosto 2003, la
delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il
trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel
registro fondiario;
che con
ordinanza del 13 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato
le parti al contraddittorio del 3 settembre 2003, alle ore 15.00, avvertendole
che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base
degli atti;
che
l'udienza è andata deserta;
che in
simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che le
clausole n. 2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui
__________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota della nota proprietà
per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e la moglie
dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante
l'immobile e di concedere all'ex marito un diritto di prelazione per 5 anni
sulla proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di
esecuzione nel Ticino;
che gli
altri dispositivi della sentenza riguardano, in effetti, o la pronuncia del
divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di
stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 2 dicembre 2002, come
risulta dalla dichiarazione apposta del tribunale medesimo in calce al
dispositivo n. 8 della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al tribunale per
l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il
rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 4 della
convenzione (come pure il dispositivo n. 2.2 della sentenza);
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che le clausole n. 2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze
del divorzio omologata con il dispositivo n. 5 della sentenza emanata fra le
parti il 18 novembre 2002 dal Tribunale Cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht
Schaffhausen) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–_ __________________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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