Acquittal on theft and property damage charges

10.2003.195Übriges Gericht08.04.2003Granted

Zusammenfassung

The accused was prosecuted for theft and intentional damage committed in June 1997 against a company in Bellinzona. After the opposition to the summary penalty order, the Pretura penale held a hearing at which the accused denied the facts and requested acquittal. The court found the charges unproven, answered the guilt questions negatively, acquitted him of theft and damage, and ordered the costs to be borne by the State. The judgment was declared final, with the usual notice of the right to appeal and to request written reasons within five days.

Regest

Art. 139 CP, Art. 144 cpv. 1 CP; proof of theft and property damage in criminal proceedings: where the available evidence does not establish the accused’s participation beyond doubt, the guilt questions must be answered negatively and an acquittal entered. Consequent issues of punishment and criminal record inscription lapse. Upon acquittal, costs may be allocated to the State (consid. not indicated).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.195

Data decisione, Autorità: 08.04.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.195/CEG DA 596/2003

Bellinzona 8 aprile 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1963, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, celibe, impiegato magazziniere in malattia

prevenuto colpevole di 1. furto,

per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--;

  1. danneggiamento,

per avere, __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 139, 144 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 41 cifra 1, 68 cifra 2 CP,

perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:

  1. Esente da pena in applicazione dell'art. 68 cifra 2 CP, pena aggiuntiva a quelle del:
  • 27.10.1998 della Pretura del Distretto di __________
  • 22.05.2000 del Ministero pubblico di __________
  • 25.06.2001 del Ministero pubblico di __________
  • 26.11.2001 del Ministero pubblico di __________
  1. Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile;

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2003;

indetto il dibattimento 8 aprile 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico Marco Villa con lettera 2 aprile 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale dichiara di estraneo ai fatti, o perlomeno di non ricordare, ritenuto che all'epoca soffriva di depressioni ed era dedito a sostanze stupefacenti. Egli precisa inoltre che a quel tempo gli era stata revocata la licenza di condurre e quindi non poteva guidare un'autovettura; tuttavia egli frequentava i luoghi poiché vi si recava ad acquistare metadone nella farmacia accanto al negozio ove è stato perpetrato il furto. Pur avendo commesso altri reati patrimoniali, questi portavano su una refurtiva di tutt'altra specie rispetto a quella indicata nella denuncia. Egli giustifica la presenza delle proprie impronte sul reperto della polizia argomentando che era solito appoggiarsi alla vetrina per verificare se il negozio era aperto e per poter cambiare del denaro. In conclusione egli postula l'assoluzione;

da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E' __________ autore colpevole di:

1.1. furto,

per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--?

1.2. danneggiamento,

per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile)?

  1. In caso di risposta affermativa deve essere applicata una pena e, se sì, quale e di quale misura?

  2. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 9, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1 e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2 e 3,

proscioglie __________ dall'accusa di furto e di danneggiamento;

assegna le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________, __________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________ __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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