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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.125
Data decisione, Autorità:
27.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.125/ROC/MAM
DA
320/2003
Bellinzona
27
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per giudicare
__________ __________, di
__________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________.1972,
cittadina ecuadorenia, residente a __________, Via __________, coniugata,
casalinga
difesa da: Lic.iur. __________, __________,
prevenuta
colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri
e
segnatamente
per
entrata illegale
per
essere entrata illegalmente in Svizzera, dal valico doganale di __________ a
bordo di un taxi in data 25.01.2003, priva di certificati validi di
legittimazione (passaporto privo del visto richiesto);
e
per soggiorno illegale
per
aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 25 al 27.01.2003, presso il
Centro della __________, svolgendo attività lucrativa senza essere titolare del
richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41
cfr. 1 e 55 CPS;
perseguita con decreto d'accusa
no. __________ del __________ 2003 del Sostituto Procuratore Pubblico, Andrea
Pagani, che propone la condanna
-
alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni (art. 55 CP).
-
al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 50.--.
-
la condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla prevenuta
in data 31
gennaio 2003;
indetto il dibattimento 27 giugno 2003,
al quale l'accusata, regolarmente citata a comparire mezzo raccomandata del 18
marzo 2003, non è comparsa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d’accusa;
sentito il Sost. Procuratore Pubblico il
quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito in
applicazione della CEDU, il difensore, il quale domanda, il proscioglimento
dell’accusata,
facendo difetto l’elemento soggettivo dell’intenzionalità e, in via
subordinata,
postula, in applicazione dell’art. 20 CPS (errore di diritto), che si
prescinda
da ogni pena. In via ulteriormente subordinata domanda che
l’accusata
venga unicamente condannata ad una multa, trattandosi di caso
poco
grave. In via ancor più subordinata, chiede una massiccia riduzione della
pena
privativa della libertà personale ex art. 63 CPS. In ogni caso postula che
alla
prevenuta non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal
territorio
svizzero ex art. 55 CPS, e in via subordinata, ed in ogni caso, la
sospensione
condizionale della stessa;
letti ed esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ __________ __________ __________ colpevole
di
infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.1. per
entrata illegale
per
essere entrata illegalmente in Svizzera, dal valico doganale di __________ a
bordo di un taxi in data 25.01.2003, priva di certificati validi di
legittimazione (passaporto privo del visto richiesto);
1.2. e
per soggiorno illegale
per
aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 26 al 28.01.2003, presso il
Centro della __________, svolgendo attività lucrativa senza essere titolare del
richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve
esserle inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2, se si deve prescindere
dalla pena in
applicazione dell’art 20 CPS.
- In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2. e negativa al quesito no. 3
se si deve infliggere
alla prevenuta unicamente una multa in applicazione della
relativa legislazione in
materia di LDDS, trattandosi di caso poco grave.
- In
caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2, se si deve ridurre la pena
in applicazione dell’art.
63 CPS.
- In
caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1 e /o 1.2., se deve essere
pronunciata la pena
accessoria della espulsione dal territorio svizzero e per
quale lasso di
tempo (art. 55 CPS).
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena principale e per quale
lasso di tempo.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 6, se deve essere concessa la
sospensione condizionale
della pena accessoria e per quale lasso di tempo.
-
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
-
In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. , se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
11 Se deve
essere ordinata la restituzione della cauzione prestata ed in quale
misura.
visti gli artt. 23 cpv. 1 LDDS, 41
cfr. 1 e 55 CP, 63 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, art. 277 CPP, e art. 39 lett. a LTG;
risponde affermativamente ai quesiti 1.1,
1.2, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e negativamente ai quesiti 3, 4 e 8;
condanna __________, di __________ e __________ n.
__________, nata a __________ il __________.1972, cittadina ecuadorenia,
residente a __________, Via ____________________, coniugata, casalinga
-
alla pena di
3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
-
alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni (art.
55 CP), da espiare.
-
al pagamento
della tassa di giustizia di Fr. 80.- e delle spese giudiziarie di Fr. 70.- (ivi
comprese le indennità di trasferta dell’interprete), non potendosi perciò fare
luogo alla restituzione della cauzione prestata e pari ad un importo di Fr.
150.- ex art. 111 cpv. 3 CPP.
-
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
avverte
il condannato in contumacia, per il tramite del suo
difensore, del suo
diritto
di presentare al Giudice, nel termine di sei mesi dall’emanazione della
sentenza, istanza per un nuovo
giudizio.
Intimazione a:
Sost. Procuratore Pubblico
Andrea Pagani, __________, __________,
Lic.iur. __________,
__________, __________,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell’Istruzione e dell’ arresto, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Sezione dei Permessi e
dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Il giudice: Il
segretario assessore:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 80.00 tassa
di giustizia
fr. 40.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 spese
di interprete
./. fr. 150.00 cauzione
già versata
fr. 0.00 totale
complessivo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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