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Numero d'incarto:
10.2003.120
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.120/CEG
DA
246/2003
Bellinzona
11
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il
..1983 a __________, domiciliata a __________, nubile,
studentessa
prevenuta colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, il 3 ottobre 2002
sulla tratta __________ -__________ /__________ e in data 16 dicembre 2002
sulla tratta __________ /__________ -__________, utilizzato il treno senza
essere in possesso di un titolo di trasporto valido;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna:
- Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.
- Al versamento alla parte civile __________, __________ dell'importo di fr.
160.--, a titolo di risarcimento.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
11 marzo 2003, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 4 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'imputata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la
quale prova di aver pagato tempestivamente il risarcimento alle __________ nei
tempi intimati dal Procuratore Pubblico con la notifica di procedimento penale
30 dicembre 2002. L'accusata sostiene di aver avvertito il Procuratore Pubblico
con lettera semplice spedita il giorno dopo l'avvenuto pagamento dell'8 gennaio
2003, pur non potendone fornire la prova.
Considerato inoltre essere
studentessa, richiede che la multa venga ridotta;
preso atto che la parte civile __________ è
già stata risarcita, come a prova prodotta dall'accusata;
sentita di nuovo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' __________ __________
autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, il 3 ottobre 2002 sulla tratta __________ -__________ /__________ e
in data 16 dicembre 2002 sulla tratta __________ /__________ -__________,
utilizzato il treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;
-
In caso di risposta affermativa
deve e, se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 51 LTP; 64 CP; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
dichiara __________ __________,
colpevole di ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per i fatti compiuti a sulla
tratta __________ - __________ /__________ e __________ /__________ -
__________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA
__________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________ __________,
-
alla multa di fr. 30.--
(trenta);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-- .
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
dà atto che la parte civile
__________, __________ è già stata integralmente risarcita dei fr. 160.--
richiesti;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico di _________ __________,
fr. 30.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 130.-- totale
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________
__________, __________,
__________ __________ __________,
__________ __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, _________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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