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Numero d'incarto:
10.2002.77
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.77/AMM
DAP
443/2002
Bellinzona
21
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ e __________
n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente
di __________, domiciliato a __________, via __________, coniugato,
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di perturbamento del servizio
ferroviario,
per avere, il __________ 1999,
presso la stazione internazionale di __________, binario __________, manovrando
il locomotore __________, nell'operazione di aggancio e conseguente distacco
dell'ultimo vagone del treno __________ n. __________ ("cosiddetta manovra
a spinta"), alla distanza di 65 metri da quest'ultimo, negligentemente
utilizzato il manipolatore di manovra in senso contrario, provocando in tal
modo l'accelerazione da 20 km/h a 25 km/h della velocità di marcia del
locomotore, anziché l'inserimento dell'operazione di frenata (così come
rilevato dal disco odocronografo), con la conseguente collisione dei due
convogli e il ferimento di __________ passeggeri del predetto treno __________
e di __________ addetti al controllo doganale, posto con ciò in pericolo il
normale traffico ferroviario e messo conseguentemente in grave pericolo la vita
e l'integrità delle persone o la proprietà altrui,
reato previsto dall'art. 238
cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Arturo
Garzoni, __________, che propone la condanna:
-
Alla multa di
fr. 700.–.
-
Per eventuali
pretese di risarcimento delle parti lese si rinvia al competente foro civile.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
-
E' ordinato
alle competenti autorità il dissequestro del disco odocronografo della locomotiva
__________, previa crescita in giudicato del decreto d'accusa.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il __________ 2002;
indetto il
dibattimento per il __________ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se l'imputato è autore
colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze
di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
- Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg.
e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di perturbamento
del servizio ferroviario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________/__________del __________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________ __________
__________, __________,
– Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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