AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2002.255
Data decisione, Autorità:
29.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.255/AMM
DAC
1047/2001
Bellinzona
7
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________(difeso
dall'avv. __________)
accusato di omicidio colposo,
per avere, per imprevidenza
colpevole, cagionato la morte di __________ mentre, circolando alla guida della
vettura BMW 730i targata TI __________, dopo essersi immesso su via __________
in provenienza dal posteggio della Pizzeria __________ e iniziata dopo alcune
decine di metri la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via __________,
omesso negligentemente di scorgere per tempo il sopraggiungere da tergo dello
scooter Malaguti targato TI __________ della vittima già in fase di sorpasso,
costringendola conseguentemente a urtare contro la portiera anteriore sinistra
del suo veicolo provocandone in tal modo la caduta. Lo scooterista, dopo aver
strisciato sull'asfalto per 15–20 metri, terminava la corsa contro un paletto
della segnaletica stradale mentre la motoleggera collideva con un muretto ivi
esistente, rimbalzando poi contro una vettura posteggiata lì di fianco. Per
l'urto, il __________ riportava le gravi lesioni documentate nel referto
autoptico dell'8 giugno 2001 dell'Istituto cantonale di patologia che ne hanno
provocato il decesso pressoché immediato,
fatti avvenuti a __________ il
17 febbraio 2001,
reato previsto dall'art. 117
CP;
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, consumato personalmente circa 200 grammi di marijuana da lui
acquistata presso negozi di canapai della regione,
fatti avvenuti a Lugano e in
altre imprecisate località, nel corso dell'anno antecedente il 17 febbraio
2001,
reato previsto dall'art. 19a
LS;
perseguito con decreto d’accusa DAC 1047/2001
del 10 dicembre 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
Bellinzona, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 4500.–.
e inoltre 3. Ordina il
dissequestro a favore degli aventi diritto dell'autovettura marca BMW 730i e
dello scooter marca Malaguti Phantom F12, ad opera della Sezione della
circolazione, Ufficio tecnico, Camorino.
- Rinvia la parte
civile eredi fu __________ al competente foro civile per il giudizio sulle loro
pretese di risarcimento;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 19 dicembre 2001;
indetto il dibattimento per il 7 maggio
2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e le parti civili __________
e __________;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale
– sul reato di omicidio
colposo ritiene che la vittima – la quale non aveva neppure la patente, non
portava regolarmente il casco e il cui ciclomotore era manomesso (motore
truccato fino a raggiungere i 120 km/h, luci oscurate ecc.) – viaggiasse a
velocità eccessiva e non avesse diritto di superare, che l'imputato potesse in
ogni caso escludere un sorpasso illecito sulla sinistra, che egli abbia –
comunque sia – regolarmente osservato il traffico retrostante senza potere né
dovere scorgere alcun veicolo, che l'accusato non abbia in definitiva commesso
nessuna violazione delle norme sulla circolazione stradale e che la colpa della
vittima sia grave al punto da interrompere un eventuale nesso causale tra
l'agire dell'imputato e il sinistro;
– sul reato di contravvenzione
alla LS ritiene che l'infrazione, per altro non causale con il primo reato,
sia in ogni caso prescritta;
– conclude per il proscioglimento
dell'imputato da ogni accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Se l'imputato è autore
colpevole di:
1.1 omicidio colposo, art. 117
CP, commesso nelle circostanze di cui sopra,
1.2 contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, art. 19a LS, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sulle pretese di
parte civile.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. __________ è giunto in
Svizzera con la famiglia (i genitori e due fratelli maggiori) nel 1968, all'età
di 10 mesi. Egli ha assolto le scuole dell'obbligo a __________ e a __________,
e ha poi svolto l'apprendistato presso la ditta __________, conseguendo il
relativo attestato. Nel 1997 __________ si è sposato con __________, dalla
quale non ha figli. Nel 1998 i coniugi hanno divorziato, senza versamento di
contributi alimentari. Attualmente __________ lavora come pittore alle
dipendenze della ditta __________ e percepisce uno stipendio di circa fr.
4000.– mensili netti (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 giugno 2001, act.
14, pag. 4). Egli vive solo in un appartamento a __________. __________ risulta
incensurato, ma è stato oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di
condurre dal 25 giugno all'8 agosto 1986 per avere omesso di "concedere la
precedenza a un motociclista prioritario" collidendo "con lo stesso,
a __________ il 25.06.1986" (estratto del casellario cantonale della
circolazione allegato al rapporto di polizia act. 8).
B. Il 17 febbraio 2001, dopo
aver fumato verso le 14.00 uno "spinello di marijuana" da solo nel
proprio appartamento di __________ e avervi trascorso in sostanza il resto del
pomeriggio, verso le 19.30 __________ si è recato con la sua automobile (una
BMW 730i targata TI __________) a prendere un'amica, __________, residente a __________.
Verso le 20.30 entrambi si sono diretti in auto alla pizzeria __________ dove __________
ha mangiato in piedi un trancio di pizza, senza sorbire bevande alcoliche.
Verso le 20.50 egli si è rimesso alla guida del proprio veicolo accompagnato
dall'amica, è uscito dal posteggio della pizzeria immettendosi su via __________
intenzionato a tornare a __________ e – dopo aver percorso alcune decine di
metri – ha cominciato una manovra per svoltare a sinistra in via __________.
Mentre si metteva in preselezione, egli è entrato in collisione con una
motoleggera (scooter Malaguti targato TI __________) condotta dal
diciassettenne __________ che stava sorpassando la BMW sulla sinistra. Pioveva
ed era notte. Nella caduta successiva all'incidente il conducente della
motoleggera ha riportato lacerazioni del fegato e della milza che ne hanno cagionato
il decesso, accertato all'ospedale __________ alle 00.56 del 18 febbraio 2001.
C. In esito alle indagini
esperite, con decreto d'accusa del 10 dicembre 2001 il Procuratore pubblico
Antonio Perugini ha ritenuto __________ colpevole di omicidio per negligenza e
di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. In applicazione
della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato alla pena di 75 giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, così
come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 300.– e di spese per fr.
4500.–. Il magistrato ha ordinato inoltre il dissequestro dei veicoli in favore
degli aventi diritto (misura nel frattempo attuata) e ha rinviato per finire il
giudizio sulle pretese degli eredi al foro civile. __________ ha introdotto il
19 dicembre 2001 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
-
Giusta l'art. 117 CP
chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o
la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non
ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprevidenza è colpevole
se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP).
Nella circolazione stradale, la negligenza è fondata in primo luogo sulla violazione
delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (cfr. DTF 127
IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80;
Rep. 1985 pag. 185). Occorre altresì dimostrare l'esistenza di un nesso causale
– naturale e adeguato – fra il mancato ossequio delle norme della circolazione
e il decesso, laddove il nesso adeguato non presuppone che il comportamento
negligente sia la causa unica e immediata del risultato: tale requisito va
ammesso anche quando all'evento abbiano contribuito altre circostanze quali la
colpa della vittima o finanche di terzi, a meno da essere tanto eccezionali e
sconsiderate da non poter essere previste e da far passare in seconda linea
tutti gli altri fattori (DTF 115 IV 102 consid. 2b con richiami di giurisprudenza).
-
L'accusato fa valere
anzitutto di non aver perpetrato nessuna infrazione alle norme sulla
circolazione stradale. A suo parere, egli si è correttamente immesso dal
parcheggio della pizzeria __________ e, in modo altrettanto irreprensibile, si
è portato in preselezione per svoltare a sinistra in via __________ –
segnalando previamente la manovra e prestando attenzione al traffico retrostante
– prima di essere urtato dalla motoleggera in sorpasso. Sempre stando
all'imputato, la collisione sarebbe dovuta esclusivamente alle gravi infrazioni
commesse dal conducente di quest'ultimo veicolo il quale – oltre a non avere la
licenza di condurre, a non portare regolarmente il casco e ad avere manomesso
il ciclomotore – viaggiava a una velocità eccessiva, aveva le luci parzialmente
oscurate e non era neppure abilitato a superare a sinistra un autoveicolo che
aveva già regolarmente segnalato la propria intenzione di svoltare nella
medesima direzione. L'interessato ritiene in altre parole che la sua manovra
sia stata corretta e che, anche se ciò non fosse, la colpa della vittima sia
stata grave al punto da interrompere ogni eventuale nesso causale fra il proprio
agire e il sinistro.
-
Riguardo alle norme di
circolazione stradale, l'art. 34 cpv. 3 LCS prescrive che il conducente intenzionato
a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Secondo il Tribunale
federale, il conducente che intende voltare a sinistra, il quale si è posto
correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di
direzione, può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente
attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun
utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83).
Ciò non lo esime tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al
traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata in vista
di svoltare a sinistra (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto).
-
Nella fattispecie, dal
referto peritale allestito il 30 maggio 2001 dall'ing. __________ risulta la
seguente dinamica dell'incidente (cfr. act. 10, pag. 30 segg.):
"4.1 Immissione BMW __________
Il protagonista __________
parte dal ristorante __________ percorrendo la corsia dei posteggi parallela
alla via __________ per poi immettersi sulla stessa.
La BMW giunge sul marciapiede
ed il conducente decide di immettersi sulla strada cantonale: non è dato di
sapere se il protagonista __________ si sia completamente arrestato o abbia
solo rallentato.
In questo frangente la
motoleggera guidata dal protagonista __________ si trova a circa 65 – 90 metri
dalla BMW. […]
4.2 Reazione __________
La BMW, di colore scuro, si
immette su via __________. La presenza della vettura risulta evidente quando la
stessa è già completamente immessa sulla strada principale: in questo modo i
suoi fari di coda sono visibili e il conducente dello scooter la può
riconoscere come un ostacolo.
Questa situazione si verifica
circa 1.5 – 2 secondi dopo che il protagonista __________ ha iniziato la
manovra di immissione.
A questo punto il protagonista __________
decide di sorpassare la vettura appena immessasi sulla strada da lui percorsa.
La distanza tra i due veicoli risulta a quel momento di circa 25 – 35 metri.
Mancano circa 4 – 5 secondi al reciproco contatto. […]
4.3 Fase di avvicinamento
4.3.1
Circa tre secondi prima dell'urto
La BMW si trova ormai
completamente immessa su via __________ e sta accelerando.
Lo scooter si trova ancora
allineato in coda all'autovettura ad una distanza di circa 20 – 25 metri ed è sicuramente
visibile con lo specchio retrovisore centrale.
Il protagonista __________ sta
iniziando la sua manovra di sorpasso. […]
4.3.2 Due secondi dall'urto
Circa due secondi prima che i
due veicoli entrino in contatto tra loro, la reciproca distanza è di circa 10 –
15 metri.
La BMW ha una velocità di circa
40 km/h ed inizia a spostarsi verso sinistra per mettersi in preselezione. Dal
profilo tecnico, nessun elemento può attestare se il protagonista __________
abbia o meno azionato l'indicatore di direzione.
La motoleggera si trova a ridosso
della linea tratteggiata al centro della strada. Si trova in ogni caso fuori
dalla 'zona morta' degli specchi retrovisori della BMW: lo scooter risulta sicuramente
visibile almeno con lo specchio retrovisore interno della vettura. […]
4.3.3 Un secondo dall'urto
Circa un secondo prima
dell'urto la BMW, che ha iniziato a rallentare per poter affrontare la svolta
su via __________, viaggia a ridosso della linea tratteggiata al centro della
strada. La sua velocità è di circa 35 km/h.
La motoleggera è in questo
momento già oltre la linea tratteggiata: rispetto alla BMW risulta ora visibile
solo tramite lo specchio retrovisore sinistro.
La reciproca distanza tra i
veicoli è di circa 5 – 10 metri.
Il fatto che anche la vettura
si stia spostando verso sinistra risulta poco percettibile per il conducente
dello scooter: dato che entrambi i veicoli si stanno spostando verso sinistra,
il movimento relativo tra i due risulta essere minimo. Inoltre la BMW,
dall'immissione su via __________ fino al momento dell'urto ha uno spostamento
laterale di al massimo un metro compiuto su una distanza di circa 40 metri. […]
4.4 Collisione
Quando i due veicoli si trovano
a circa 15 – 20 dal marciapiede all'angolo tra via __________ e via __________
si urtano, con uno strisciamento reciproco di alcune decine di centimetri.
La velocità dello scooter è di
circa 50 – 65 km/h mentre la BMW viaggia a circa 30 – 35 km/h.
Quando il supporto della pedana
per i piedi dello scooter si aggancia alla portiera della BMW (vedi punto
2.4.1) la motoleggera subisce un forte rallentamento (perde circa 10 km/h) e
per reazione viene spinta verso sinistra. […]
4.5 Fase postcollisione
Con una velocità residua di
circa 40 – 55 km/h lo scooter punta verso l'angolo tra via __________ e via __________.
Dopo circa 10 – 15 metri di sbandata la motoleggera cade al suolo, toccando
l'asfalto circa 5 metri prima del muretto che delimita la siepe dello stabile
sull'angolo delle due strade.
In prossimità del cordolo del
marciapiede il conducente dello scooter si separa dal proprio veicolo, andando
ad urtare il paletto della segnaletica stradale 'parcheggio coperto'.
La velocità d'urto con il palo
è stimabile in 35 – 50 km/h.
La motoleggera striscia poi al
suolo fino a collidere con il muretto della siepe, rimbalzando poi contro
l'Opel Omega posteggiata lì di fianco".
- Dalla dinamica
dell'incidente appena descritta il perito giudiziario ha dedotto quanto segue
(referto citato, pag. 34):
"La causa dell'incidente
va reciprocamente ricercata nel comportamento dei protagonisti.
Vi è da considerare
l'immissione su via __________ del protagonista __________: all'inizio di tale
manovra la motoleggera era ancora relativamente lontana.
La decisione di dare avvio alla
manovra è quindi giustificabile.
D'altro canto il protagonista __________
asserisce di non aver assolutamente visto la motoleggera sopraggiungere da via __________.
In questo senso vanno ribadite le condizioni meteorologiche e ricordato che le
luci della motoleggera erano state dipinte di colore scuro. Pure lo scooter e
gli indumenti del conducente erano di colore scuro.
Vi è però da sottolineare che
prima di svoltare su via __________ lo stesso __________ avrebbe avuto la
possibilità di percepire la presenza dello scooter. Tale mancanza va forse
ricercata nella brevità del tratto percorso su via __________: nel momento in
cui lo scooter è evidentemente visibile negli specchi retrovisori il __________
sta terminando l'immissione su via __________. Inoltre, non avendo in
precedenza visto sopraggiungere nessuno, il __________ non si aspetta nessun
sorpasso.
È poi verosimile che
quest'ultimo abbia guardato unicamente nello specchio laterale quando lo
scooter era ancora visibile solo tramite lo specchio retrovisore interno.
Ribadisco comunque quanto indicato al punto 3.1.1: le condizioni di visibilità
avrebbero dovuto imporre una maggiore attenzione".
- Dal fascicolo
processuale risulta per il resto che la motoleggera circolava con le luci
accese (perizia, pag. 13; cfr. anche complemento peritale, pag. 3 verso il
basso: "sulla scorta dello stato del filamento della lampadina in esame si
può … asserire con certezza che la stessa ha subito un violento urto mentre era
accesa. Per quanto sopra ritengo che le luci anabbaglianti della motoleggera
erano, al momento del sinistro, accese"). Il prevenuto sottolinea come le
luci fossero state illecitamente oscurate dalla vittima. Già si è detto
nondimeno che, secondo gli accertamenti peritali, tale circostanza non ha
impedito al conducente della motoleggera – comunque sia – di essere chiaramente
visibile per il conducente dell'automobile (sopra, consid. 4 seg.; v. anche
consid. 7).
Quanto alla velocità della
motoleggera, l'imputato – fondandosi sul parere dell'ing. __________ da egli
consultato – si duole che il perito giudiziario non abbia vagliato tutte le
eventualità che potessero escludere una propria colpa. Le ipotesi considerate
dalla difesa sono state giudicate nondimeno inverosimili dallo stesso esperto
evocato dall'accusato a sostegno delle sue tesi e, per di più, ininfluenti ai
fini del giudizio sulle responsabilità dei protagonisti nell'incidente (act.
28, pag. 3 a metà e pag. 4 verso l'alto; cfr. anche act. 10, pag. 29 in fine e
pag. 34 verso l'alto). Il fatto che circolando a una velocità costante di 50–55
km/h lo scooter non avrebbe potuto superare o non si sarebbe trovato nel luogo
di collisione (act. 28, pag. 4 a metà e verso il basso) non è del resto suscettibile
d'interrompere il nesso causale fra la colpa dell'accusato e il sinistro: la
realizzazione di un evento è sempre frutto di una serie di circostanze convergenti,
in assenza delle quali il risultato non avrebbe luogo. La tesi della difesa
condurrebbe in sostanza a escludere la responsabilità dell'accusato per il solo
fatto che la vittima si sia messa alla guida dello scooter, a prescindere dalle
cause effettive dell'incidente. Il che non risulta certo ammissibile.
Né giova all'accusato sostenere
ch'egli non dovesse aspettarsi un sorpasso illecito della motoleggera, ove si
consideri che – secondo le risultanze peritali – la manovra del centauro non
era vietata ma solo sconsigliabile (act. 10, pag. 35 verso l'alto).
Giovi inoltre rammentare che, comunque si opini riguardo alla liceità del
sorpasso, un'eventuale infrazione compiuta dal conducente della motoleggera non
esimeva in ogni caso il prevenuto dall'obbligo di badare al traffico
retrostante prima di porsi al centro della carreggiata in vista di
svoltare a sinistra (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto).
- Assodata la violazione
da parte del prevenuto delle norme della circolazione stradale, in specie dell'art.
34 cpv. 3 LCS, occorre esaminare se fra il comportamento negligente
dell'interessato e la morte del conducente della motoleggera sussista un nesso
causale. Per quel che riguarda anzitutto il nesso di causalità naturale,
tale requisito risulta senz'altro adempiuto, l'inosservanza del traffico
retrostante avendo innegabilmente concorso alla realizzazione dell'incidente, e
il sinistro avendo cagionato il decesso del conducente dello scooter (cfr. la
relazione 8 marzo 2001 dell'Istituto cantonale di patologia, pag. 1 nel mezzo e
pag. 2 in alto, allegata al "rapporto riassuntivo d'autopsia" act.
12). Quanto al nesso di causalità adeguata, l'imputato si duole che alla
vittima siano addebitabili colpe gravi al punto da far passare in secondo piano
il proprio eventuale comportamento illecito. Ora, è vero che il conducente
della motoleggera non era in possesso della licenza di condurre (act. 8, pag. 3
verso l'alto), che portava il casco verosimilmente non allacciato (act. 10,
pag. 15 in basso) e che il veicolo si presentava in uno stato difettoso (motore
truccato, luci oscurate, pneumatici usurati, sospensioni modificate ecc.: act.
6 e act. 10, pag. 14 in basso). Le infrazioni perpetrate dalla vittima non
esimevano tuttavia l'imputato dall'obbligo di rispettare le norme della
circolazione stradale, in particolare di badare al traffico proveniente da
tergo in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LCS. E come si è detto poc'anzi, il
conducente dell'automobile poteva e doveva accorgersi – prestando la dovuta
attenzione a quanto accadeva alle sue spalle – della presenza della motoleggera
che si accingeva a superarlo sulla sinistra. Le colpe ascrivibili alla vittima,
in altri termini, non sono tali da escludere ogni nesso causale dell'infrazione
commessa dall'accusato con il sinistro e, in ultima analisi, con il decesso del
conducente dello scooter.
Interrogato dalla difesa sulle
"condizioni [che] avrebbero dovuto realizzarsi per far in modo che il conducente
__________, anche con maggiore attenzione, nulla avrebbe potuto per evitare la
collisione", il perito giudiziario si è del resto così espresso
(complemento peritale, pag. 8):
"Le condizioni per cui il
sinistro avesse comunque avuto luogo benché il conducente __________ avesse
prestato maggiore attenzione potrebbero ad esempio essere state la velocità
estremamente elevata dello scooter in avvicinamento oppure il mancato
azionamento dei fari.
Queste condizioni, le uniche
che potrebbero giustificare la mancata percezione da parte del protagonista __________
del sopraggiungere dello scooter, devono tuttavia essere scartate in
considerazione dei dati di fatto raccolti ed elencati nel rapporto peritale
2001.03 e nel presente complemento.
Tecnicamente non vi sono
elementi oggettivi che hanno impedito al protagonista __________ di scorgere la
motoleggera in tutta la fase che ha preceduto la svolta della BMW verso via __________
o al momento della sua decisione di immettersi sulla via __________".
Dato quanto precede, questo
giudice – valutando l'insieme delle risultanze istruttorie – perviene al
convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso il reato ravvisato
dal Procuratore pubblico di omicidio colposo, per avere negligentemente
omesso di prestare la dovuta attenzione ai veicoli che seguivano (art. 34 cpv.
3 LCS) e avere in tal modo provocato l'incidente che ha portato al decesso del
conducente della motoleggera.
-
Per quel che concerne la
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, il reato ascritto all'imputato
risale "all'anno antecendente il 17.02.2001" (decreto d'accusa, pag.
2 in alto). Ne discende che l'azione penale si è estinta per prescrizione assoluta
– secondo l'art. 109 CP nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 –
nel mese di febbraio del 2003. Al riguardo, l'imputato deve pertanto essere
prosciolto dall'addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione
penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).
-
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita
anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un
lato, le tragiche conseguenze della negligenza dell'accusato – che ha cagionato
la morte di un ragazzo – e quindi l'oggettiva gravità dell'imputazione. Per
altro verso occorre altresì tenere conto delle innegabili colpe addebitabili
alla vittima, così come della tragica fatalità che sempre è presente in
infortuni colposi dovuti a pochi attimi di disattenzione. In favore
dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali, sebbene risulti
a suo carico la misura amministrativa di revoca della licenza di condurre
evocata in precedenza (consid. A in fine). Tutto ben ponderato, si giustifica
in definitiva di condannare l'imputato a una pena di 40 giorni di detenzione e
di addebitargli inoltre gli oneri processuali. Risultano d'altro canto
adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per
ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta appropriato
alle circostanze del caso concreto.
Per questi motivi,
visti gli art. 109 vCP, 117 CP; 34
cpv. 3 LCS; 19a LS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di omicidio
colposo, per i fatti avvenuti a __________ il 17 febbraio 2001 nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa DAC 1047/2001 del 10 dicembre 2001 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;
proscioglie __________
dall'accusa di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, per i fatti descritti nel decreto d'accusa appena
citato,
essendo intervenuta la
prescrizione assoluta dell'azione penale;
condanna __________
-
alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 5400.–,
e inoltre 3. rinvia la
parte civile eredi fu __________ al competente foro civile per il giudizio
sulle loro pretese di risarcimento;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________,
– avv. __________,
– Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Bellinzona,
– Eredi fu __________,
– avv. __________,
– Sezione della circolazione,
Camorino (1629),
– Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
– Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________
fr. 900.– tassa
di giustizia
fr. 4500.– spese
giudiziarie
fr. 5400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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