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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.200
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.200/mai
DAC
609/2002
Bellinzona
24
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, di __________ e
__________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a
__________, attinente di __________, celibe, studente, domiciliato a
__________, __________ __________ __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di sottrazione alla prova del
sangue,
per essersi intenzionalmente
sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la
determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente dove era
rimasto coinvolto suo malgrado con l'autovettura __________ targata TI
__________, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere,
tenuto conto delle circostanze (vedi: suo comportamento dopo l'incidente; suoi
precedenti specifici ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la
prova del sangue;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 3 LCS,
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie allontanandosi dal luogo senza attendere l'arrivo della polizia,
rendendosi irreperibile fino al mattino successivo;
reato previsto dall'art. 92
cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 LCS,
fatti avvenuti a __________ il 17 maggio 2002;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 (quattro) anni.
-
Alla multa di
fr. 500.–, tenuto conto delle condizioni economiche.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.
-
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena di 70
(settanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Tribunale cantonale dei
Grigioni il 4 ottobre 2000, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa tempestivamente interposta dall'accusato il 4 settembre
2002;
indetto il
dibattimento per il 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento per entrambi i capi di accusa
o quanto meno, in subordine, una riduzione della pena detentiva;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se l'imputato è colpevole di
1.1 sottrazione alla prova del
sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova,
2.3 se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 giorni decisa
dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 4 ottobre 2000 e, in caso di risposta
negativa, se dev'esserne prolungato il periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 51 cpv. 1, 91 cpv. 3,
92 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di sottrazione alla
prova del sangue e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per i fatti
compiuti a __________ il 17 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa DAC __________/__________del ____________________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
avv. __________ , ,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino
(.).
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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