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Numero d'incarto:
10.2002.194
Data decisione, Autorità:
07.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.194/AMM
DAC
674/2002
Bellinzona
7
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Tami in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, di
__________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________
__________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________,
__________ __________ __________, celibe, __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. circolazione
in stato di ebrietà,
per
aver condotto l'autovettura __________ __________ targata TI __________ essendo
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.99 - max 2.41 grammi per mille),
sebbene fosse già stato condannato nel 1998 (alcolemia: 1.98 grammi per mille)
e nel 1999 (acolemia: 1.67 grammi per mille) per analogo reato;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
- infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito e alla velocità da lui
stesso ammessa in circa 80 km/h nonostante il vigente limite di 50 km/h, negligentemente
perso la padronanza di guida sbandando dapprima sulla sua destra salendo sul
marciapiede, indi sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano cozzando
contro un muro ivi posto a delimitazione del campo stradale, rimbalzando infine
sulla sua originaria corsia di marcia collidendo con la vettura __________
targata TI __________ condotta da __________ __________, regolarmente sopraggiungente
in senso inverso;
reato
previsto dall' art. 90 n. 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
fatti
avvenuti a __________ l'8 giugno 2002;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2002 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna
dell'imputato:
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni,
alla multa di fr. 1200.–,
alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 19 luglio 1999,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie
di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato l'8 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento 7 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e
la parte lesa __________ __________;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i reati come tali o la gravità delle
infrazioni commesse, né le pene proposte; sottolinea nondimeno la difficile
situazione psicologica del ragazzo, la presa di coscienza avvenuta con
l'incidente, lo sforzo del ragazzo, dei genitori e del difensore medesimo di
trovare all'interessato un'occupazione che lo distogliesse dai suoi problemi
(cfr. dichiarazione del Centro sci nordico di __________), lo svolgimento di
studi per una riqualifica professionale (cfr. attestato esami giugno 2003 alla
Scuola professionale commerciale), la conclusione di un contratto di astinenza
con il centro Ingrado (prodotto anch'esso al dibattimento), la scomparsa dei
problemi fisici (certificato analisi urine prodotto al dibattimento) e il
miglioramento di quelli psicologici, così come il riavvicinamento del ragazzo
con il padre; tutto ciò premesso, conclude per il mantenimento della
sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione, assortita delle
conseguenze di cui all'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- Se
l'imputato è autore colpevole di
1.1 circolazione
in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì,
per quale periodo di prova,
2.3 se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999,
-
Se
l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì,
quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il
giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1; 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1
lett. a, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle
norme della circolazione, per i fatti compiuti a __________ l'8 giugno 2002
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
____________________ 2002;
condanna __________
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni,
alla multa di fr. 1200.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
e inoltre 4.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico il 19 luglio 1999, ma ne prolunga di 2 (due) anni il
periodo di prova;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, ,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Sezione della circolazione, Camorino (),
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di __________:
fr. 1200.– multa
fr.
250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1800.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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