Drunk driving conviction; acquittal for driving despite revocation

10.2002.181Übriges Gericht10.07.2003Modified

Zusammenfassung

The Pretura penale found the accused guilty of driving while intoxicated on 22 February 2001 and acquitted him of repeated driving despite revocation because that count was time-barred. The court imposed 80 days' detention suspended for five years, a CHF 1,500 fine, and CHF 600 in court costs. It declined to revoke an earlier suspended 20-day sentence, instead extending the probation period by two years. The conviction was ordered entered in the criminal record. The defence had opposed the revocation request and argued prescription on count 2.

Regest

Art. 91 cpv. 1 LCS, art. 95 n. 2 LCS; sentencing and probation after partial acquittal. Where one count is proven and another is excluded by prescription, the court may impose a reduced custodial sentence with conditional suspension and a fine, while refusing revocation of an earlier suspended sentence and extending the probationary period under art. 41 n. 3 cpv. 2 CP. Criminal-record registration follows the conviction, with erasure governed by art. 80 and art. 41 n. 4 CP.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.181

Data decisione, Autorità: 10.07.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.181/AMM DAC 355/2001

Bellinzona 10 luglio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

__________ , di __________ __________ e __________ n. , nato alla __________ - - il __________ __________ 1963, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, proprietario e gerente di esercizio pubblico (caffè) (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per avere condotto __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max 1.38 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1995 e nel 2000 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ il 22 febbraio 2001;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

  1. ripetuta circolazione malgrado la revoca,

per aver ripetutamente condotto la vettura __________ surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa per il periodo 3 gennaio 2001 (recte: 2000) – 1° agosto 2001;

fatti avvenuti a __________ il 22 febbraio 2001 e in altre imprecisate località a partire dal 3 gennaio 2001 (recte: 2000);

reato previsto dall'art. 95 n. 2 LCS;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:

  1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare,

  2. alla multa di fr. 1500.–,

  3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 13 marzo 2000,

  4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 maggio 2001;

indetto il dibattimento per il 10 luglio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale eccepisce la prescrizione del reato di cui al punto no. 2 del decreto d'accusa; non contesta il reato di circolazione in stato di ebrietà, né la gravità del comportamento dell'accusato, ma sottolinea come quest'ultimo si sia dopo di allora comportato in maniera ineccepibile e si sia sottoposto a regolari controlli sul consumo di alcool che hanno indotto la competente autorità del Canton __________ a restituirgli la patente il 1° ottobre 2002; chiede pertanto una riduzione della pena detentiva e della multa, la concessione del beneficio della sospensione condizionale e si oppone alla revoca della sospensione condizionale proposta dal Procuratore pubblico nel dispositivo no. 3 del decreto d'accusa;;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se l'imputato è autore colpevole di

1.1 circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 ripetuta circolazione malgrado la revoca, commessa nelle circostanze di cui sopra.

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova

2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 13 marzo 2000.

  1. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

  2. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1, 95 n. 2 LCS; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________ __________

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ il 22 febbraio 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC ______________________________del ____________________ 2001;

proscioglie __________ __________

dall'accusa di ripetuta circolazione malgrado la revoca, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna __________ __________

  1. alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni,

  2. alla multa di fr. 1500.–,

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

inoltre 4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 13 marzo 2000, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, , – Sezione della circolazione, __________ (), – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________:

fr. 1500.– multa

fr. 250.– tassa di giustizia

fr. 350.– spese giudiziarie

fr. 2100.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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