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Numero d'incarto:
10.2002.162
Data decisione, Autorità:
02.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.162/AMM
DAP
2355/2001
Bellinzona
2
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare
__________ ____________,
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di ripetuta diminuzione dell'attivo
in danno dei creditori
per avere, a __________ nel
periodo 22 dicembre 2000 – 30 gennaio 2001, in qualità di liquidatore della
__________ __________ in liquidazione, a danno dei creditori della menzionata
società, in due occasioni diminuito l'attivo della società, alienando
gratuitamente valori patrimoniali per una somma complessiva di fr. 5845.20,
e meglio per avere, dopo
l'apertura del fallimento della __________ __________, avvenuta il 27 novembre
2000,
– in data 22
dicembre 2000, ordinato alla __________ __________ il trasferimento della somma
di fr. 3000.– depositata quale cauzione presso la __________ __________ per
l'allacciamento al sistema __________ utilizzato dalla __________
__________, in favore della società __________ __________, entrambe le società
riconducibili ad __________ __________, e inoltre
– in data 30
gennaio 2001, ordinato al __________ __________ di __________ la chiusura delle
rubriche __________ e __________ del conto __________ intestate alla __________
__________ con trasferimento dei saldi sulla rubrica CHF e contestuale
pagamento a debito della rubrica CHF della somma di fr. 2845.20 in favore della
carta di credito __________ presso il __________ __________ __________
__________, intestata ad __________ __________,
ritenuto che agli ordini di
trasferimento summenzionati non è stato dato seguito e che le somme in
questione sono pervenute all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e
quindi alla massa fallimentare;
reato previsto dall'art. 164 n.
2 CP, richiamati gli art. 18, 36, 41 e 63 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________
del Procuratore pubblico che propone la condanna:
-
alla pena di 3
(tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 (due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 7 novembre 2001;
indetto il dibattimento 2 marzo 2004, cui
sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ravvisa
nell'agire dell'imputato una semplice negligenza e conclude quindi per il
proscioglimento o quanto meno – in subordine – per la derubricazione del reato
in tentativo e il riconoscimento dell'attenuante del sincero pentimento, con
conseguente riduzione della pena in multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di ripetuta diminuzione dell'attivo in danno dei creditori,
eventualmente tentata, commessa nelle circostanze di cui sopra;
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se dev'essere riconosciuta
l'attenuante del sincero pentimento,
2.2 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.3 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri
processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla
motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 21, 63, 64, 65 e 164
n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di ripetuta
tentata diminuzione dell'attivo in danno dei creditori per i fatti descritti
nel decreto d'accusa DAP __________;
condanna ______ _________
-
alla multa di fr. 400.–;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
– Comando della Polizia
cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
– Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ______ __________:
fr. 400.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 700.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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