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Numero d'incarto:
10.2001.21
Data decisione, Autorità:
23.05.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00021
Lugano,
23 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
18 maggio 2001 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emessa il 16 giugno 2000 (e rettificata il 18 settembre 2000) dal
presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Präsidium des Bezirksgerichts __________)
nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
(ora patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 16 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di
__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ ed
__________;
che nella
convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________
dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime
matrimoniale, la sua quota di proprietà comune sulla particella n. __________
RFD di __________ (1178 m²), mentre __________ dichiara di conferire a ciascuno
dei figli __________ e __________ un diritto di prelazione illimitato sulla
particella medesima per 25 anni a valere dal giorno dell'iscrizione (clausola
n. 6 lett. a, punti bb e cc);
che il
presidente del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel
dispositivo n. 6 lett. c e d della sentenza (poi rettificato il
18 settembre 2000 in seguito a un errore di scritturazione), invitando
l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a procedere in
tal senso;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 18 maggio 2001, la
delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che
__________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del
dispositivo con formale dichiarazione del 10 maggio 2001 sottoscritta dal suo
avvocato;
che nelle
circostanze descritte non ha alcun senso indire un contraddittorio e nulla osta
all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo n. 6 lett. c e d della sentenza di divorzio
ha acquisito forza di giudicato, nella versione emendata il 18 settembre 2000,
il 31 ottobre successivo, come risulta dall'attestazione apposta dalla
cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti
a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe
le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al
Tribunale distrettuale di __________, tant'è che le conseguenze del divorzio
sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce
alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata
soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 lett. c e d della
sentenza emanata fra le parti il 16 giugno 2000 (e rettificato il 18 settembre
seguente) dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Präsidium
des Bezirksgerichts __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel
Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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