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Numero d'incarto:
10.2001.14
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00014
Lugano,
31 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
12 aprile 2001 presentata da
riguardante
la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha
pronunciato l'adozione di __________, di cittadinanza colombiana, da parte
degli istanti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 3 febbraio 2000 l'ottavo Tribunale di famiglia della Città di
Medellin (Juzgado octavo de familia de la Ciudad de Medellín), nel
dipartimento colombiano di Antioquia, ha pronunciato l'adozione di __________
da parte dei coniugi italiani __________ e __________, domiciliati a
__________, imponendo al bambino il nome di __________;
che con
decisione del 21 febbraio 2000 il Tribunale per i minorenni di Milano ha riconosciuto
la sentenza colombiana alla stregua di un affidamento preadottivo secondo il
diritto italiano (art. 35 n. 4 con riferimento agli art. 22 segg. della legge 4
maggio 1983, n. 184);
che,
decorso un anno dall'affidamento e accertato per il tramite dei servizi sociali
l'inserimento del bambino nella famiglia affidataria (art. 25 della legge
citata), con sentenza del 13 marzo 2001 il Tribunale per i minorenni di Milano
ha pronunciato esso medesimo l'adozione, disponendo che il bambino assumesse il
solo cognome del padre adottivo;
che il 12
aprile 2001 __________ e __________ hanno presentato un'istanza di delibazione
alla Camera civile di appello perché la sentenza italiana sia riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera;
che con
ordinanza del 7 maggio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha invitato
gli istanti a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza;
che gli
istanti hanno ottemperato alla richiesta il 5 giugno 2001;
che nelle
condizioni descritte il giudice delegato ha convocato gli istanti, l'Ufficio
del tutore ufficiale e la Commissione tutoria regionale n. 8 al contraddittorio
di martedì 17 luglio 2001 davanti a questa Camera, con l'avvertenza che, ove
nessuno fosse comparso, il giudizio sarebbe intervenuto sulla base degli atti;
che
l'udienza è andata deserta, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP),
le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a
norma dell'art. 78 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di
origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (cpv. 1), riservata l'ipotesi di
adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di
filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv. 2);
che
quest'ultima riserva è senza oggetto nella fattispecie, l'adozione di minorenni
avendo in Italia effetto plenario, come in Svizzera (art. 27 commi 1 e 3 della
legge già citata; Siehr in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 21 ad art. 78;
cfr. anche DTF 120 II 89 in alto);
che
accanto all'art. 78 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali
ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in
esame – la convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS
0.276.194.541), mentre non entrano in linea di conto né la convenzione dell'Aia
sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle
decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS
0.211.221.315), non firmata dall'Italia, né la convenzione dell'Aia per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del
29 maggio 1993, non ancora ratificata dalla Svizzera;
che,
dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale, di
massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno
che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza
estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n.
2 ad art. 65);
che la
convenzione con l'Italia non impedisce l'applicazione di norme interne più favorevoli
al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (v. Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP),
seppure l'Italia non riconosca notoriamente alcuna sentenza estera di adozione
(tant'è che nel caso in esame il Tribunale per i minorenni ha statuito esso
medesimo nel merito, riconoscendo la sentenza colombiana solo come atto di
affidamento preadottivo);
che in
ogni modo, per quanto riguarda la competenza dell'autorità estera, ai fini dell'attuale
giudizio il diritto interno e la convenzione con l'Italia si equivalgono, il
primo disponendo che le sentenze straniere di adozione sono riconosciute in
Svizzera se sono pronunciate – tra l'altro – nello Stato di origine dei coniugi
adottanti (art. 78 cpv. 1 LDIP) e la seconda che in procedure di stato la
competenza dell'autorità estera è data – appunto – ove si tratti “di attinenti
dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);
che nella
fattispecie, avendo entrambi gli istanti la cittadinanza italiana (e nessuno
dei due possedendo simultaneamente quella svizzera), l'autorità giudiziaria
italiana era senz'altro abilitata a statuire;
che, ciò
premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero
il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 n. 3 della convenzione), il
rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 1 n. 2 della convenzione), la
regolare citazione delle parti (art. 1 n. 4 della convenzione) e l'assenza di
un'eventuale litispendenza previa (art. 8 della convenzione), requisiti che si
identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27 cpv.
1, 27 cpv. 2 lett. c e lett. a LDIP;
che in
concreto la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano è passata
in giudicato, come risulta dalla stampiglia a tergo dell'esemplare prodotto a
questa Camera su richiesta del giudice delegato (“divenuto definitivo il
10/5/2001”);
che il
periodo di affidamento preadottivo limitato in Italia a un anno (art. 25 comma
1 della nota legge n. 184) – per rapporto ai due anni previsti dall'art. 264 CC
– non lede l'ordine pubblico interno, la riduzione del periodo di affidamento a
un anno essendo allo studio anche in Svizzera;
che
nemmeno il cambiamento di cognome dell'adottato viola l'ordine pubblico, risultando
anzi conforme all'art. 267 cpv. 1 CC (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, n. 12.08 e 16.10 con richiami),
mentre un'audizione del bambino non poteva prospettarsi già per questioni di
età;
che,
entrambi i coniugi essendosi rivolti essi medesimi all'autorità italiana, non
può nemmeno farsi questione di mancata citazione o rappresentanza di una parte
in giudizio;
che
tutt'al più si sarebbe potuta divisare in concreto una litispendenza previa,
gli istanti essendosi rivolti sin dal 1999 all'Ufficio ticinese del tutore
ufficiale per essere autorizzati ad accogliere un minorenne in vista di
adozione (art. 269c cpv. 2 CC, art. 3 del regolamento cantonale
concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione: RL 4.1.2.2.2);
che
tuttavia, secondo l'art. 8 della convenzione italo-svizzera, una simile
eccezione avrebbe potuto essere esaminata solo “a richiesta di una delle
parti”;
che in
concreto né l'Ufficio del tutore ufficiale né la Commissione tutoria regionale
n. 8 hanno ritenuto di dover presenziare o di farsi rappresentare al
contraddittorio davanti a questa Camera;
che nelle
condizioni descritte non si intravedono motivi di ordine pubblico né risultano
sussistere litispendenze o vizi di procedura suscettibili di ostare alla delibazione;
che gli
oneri processuali del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido
(art. 10 cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per
i minorenni di Milano ha pronunciato l'adozione di __________ (già __________)
da parte degli istanti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________;
– Ufficio
del tutore ufficiale, Bellinzona;
–
Commissione tutoria regionale n. 8, Pregassona.
Per la Prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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