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Numero d'incarto:
10.2000.40
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, ICCA
Incarto n.
10.2000.00040
Lugano
1° febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
6 dicembre 2000 presentata da
relativa alla
sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 22 gennaio 1998 il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio tra i cittadini italiani __________ e
__________;
che
il 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione
di tale sentenza;
che
__________, oppostasi in un primo tempo alla delibazione, ha dichiarato il 18
gennaio 2001 di aderire all'istanza;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che
l'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul
riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno
1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e
per l'Italia il
19
febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è
più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della
Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche
– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia
perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli
accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze
per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che
sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni
estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale
privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg.
e 65 LDIP);
che
secondo l'art. 2 n. 3 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono
riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda
nello Stato del divorzio tutt'e due i coniugi erano cittadini di questo Stato;
che
tale condizione è adempiuta nel caso in esame, entrambi i coniugi essendo cittadini
italiani;
che
la sentenza in rassegna è contumaciale, la convenuta non essendosi costituita
né fatta rappresentare davanti al Tribunale civile di Pescara;
che
dalla documentazione prodotta risulta che il presidente del Tribunale ha citato
due volte la convenuta a __________, tramite raccomandata postale;
che
la notificazione di atti giudiziari tra la Svizzera e l'Italia è retta dalla
Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli
atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa
all'Aia il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), e dallo scambio di lettere del 2
giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti
giudiziali ed extragiudiziari e di commissioni rogatorie in materia civile e
commerciale (RS 0.274.184.542);
che
pertanto la trasmissione di atti giudiziari può avvenire in via diretta, ma fra
le autorità designate dagli Stati e non per mezzo di semplice raccomandata al
destinatario, modalità per altro cui la Svizzera si è sempre opposta
(dichiarazione agli art. 8 e 10 in calce alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre
1965);
che
lo scopo di una notifica regolare è quella di assicurarsi che il convenuto sia
informato della procedura promossa nei suoi confronti, in modo da potersi
adeguatamente difendere (Othenin-Girard,
La réserve d'ordre pubblic en droit international privé, Zurigo 1999, pag. 102;
Dutoit, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 8 ad art. 27);
che,
nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine
pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non
previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid.
5, 103 Ib 75 consid. 6, 105 Ib 46-47 consid. 2);
che
inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova
della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in
altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente
partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid. 4);
che
in concreto la convenuta ha ricevuto il 13 aprile 1996 per raccomandata il ricorso
del marito per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato
il 4 marzo 1996 al Tribunale civile di Pescara con relativa citazione
all'udienza del 2 luglio 1996 (v. avviso di ricevimento postale);
che
la convenuta era pertanto a conoscenza della causa di divorzio avviata nei suoi
confronti e poteva dunque difendersi;
che
di conseguenza tale notifica non appare in contrasto con l'ordine pubblico;
che
inoltre, comunque sia, la convenuta ha per finire aderito alla domanda di delibazione
presentata dall'istante;
che
non risultano altri motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della
sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);
che
per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta
dall'attestazione del 9 marzo 1999 rilasciata dalla cancelleria del tribunale;
che
in definitiva la sentenza del Tribunale civile di Pescara adempie i requisiti
per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere
delibata;
che
i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta avendo
rinunciato a opporsi alla delibazione e non potendosi quindi reputare
soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che
non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi
ritenere vincente;
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale
civile di Pescara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________ è
riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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