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Numero d'incarto:
10.2000.31
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00031
Lugano,
20 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
24 ottobre 2000 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 18 aprile 2000 dal Giudice unico nei procedimenti
ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen
Verfahren des Bezirkes __________) nella causa di divorzio che ha opposto
l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 18 aprile 2000 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del
Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ e __________,
omologando la clausola n. 3.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio
in cui la seconda dichiarava di cedere al primo, in liquidazione del regime
matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle particelle n.
__________ (incolto, 1007 m²) e n. __________ (prato, 1867 m²) RFP di
__________, l'ex marito impegnandosi ad assumere il relativo aggravio
ipotecario (dispositivi n. 2 e 4);
che
__________ chiede a questa Camera, con istanza del 24 ottobre 2000, la delibazione
della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che
l'udienza del 13 novembre 2000, indetta da questa Camera per il contraddittorio,
è andata deserta;
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come
si preannunciava nella citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che i
dispositivi n. 2 e 4 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del
Distretto di __________ ha omologato la clausola n. 3.3 della convenzione sulle
conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando
l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il
trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del
marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della
sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto dal tribunale confederato
in calce all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita (art. 135 cpv. 1 CC),
verificata d'ufficio dal tribunale stesso (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 135 CC),
entrambe le parti risultando per altro domiciliate – quanto meno al momento del
divorzio – nel Comune di __________;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, come conferma il
Tribunale del Distretto di __________ in un'attestazione del 28 settembre 2000
(agli atti), la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze
del divorzio presentata dai coniugi medesimi per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese
correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 3.3.4 della
convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla
delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata fra le
parti il 18 aprile 2000 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del
Distretto __________ (Einzelrichter im ordentlichen
Verfahren des Bezirkes __________) sono riconosciuti
e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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