Recognition and enforceability of Italian interdiction judgments

10.2000.28Übriges Gericht31.10.2000Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Court of Appeal admitted an application to recognize and declare enforceable two Italian judgments ordering the interdiction of the applicant’s father. It held that, by analogy, guardianship measures fall under the Swiss-Italian recognition regime; the Italian courts were competent, the decisions did not offend Swiss public policy, were final, and were not default judgments. The applicant was ordered to pay the procedural costs of CHF 250.

Omnilex-Regeste

Art. 85 cpv. 1 e 2 LDIP; Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, art. 1 n. 1-4 e art. 2 n. 5; riconoscimento di decisioni straniere in materia di tutele e curatele. Le decisioni straniere concernenti misure protettive sui maggiorenni sono riconoscibili, per analogia, secondo il regime convenzionale applicabile alle decisioni civili e commerciali; la competenza del giudice d’origine sussiste in particolare per le questioni di capacità civile, interpretate estensivamente. Il riconoscimento presuppone inoltre il rispetto dell’ordine pubblico dello Stato richiesto, il passaggio in giudicato della decisione e, per le decisioni contumaciali, la regolare e tempestiva citazione della parte contumace. Qualora la parte abbia partecipato al processo, l’ostacolo del n. 4 non opera.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2000.28

Data decisione, Autorità: 31.10.2000, ICCA

Incarto n. 10.2000.00028

Lugano 31 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 settembre 2000 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

relativa alle sentenze emanate il 1° settembre 1998 dal Tribunale di Varese (2a sezione civile) e il 24 novembre 1999 dalla Corte di appello di Milano, nella procedura tutelare avviata nei confronti di


(patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 14 gennaio 1998 __________ ha postulato l’interdizione del padre __________, affetto da grave sindrome psico-involutiva, caratterizzata da disorientamento temporo-spaziale, amnesia di fissazione di revocazione, falsi riconoscimenti, confabulazione, afasia iniziale, acalculia, incongrua affettività;

che il Tribunale di Varese, 2a sezione civile, ha pronunciato l’interdizione con sentenza del 1° settembre 1998, nominando __________ tutrice provvisoria;

che con sentenza del 24 novembre 1999 la Corte di appello di Milano ha respinto un ricorso presentato da __________ contro il citato provvedimento;

che la tutrice ha instato il 20 settembre 2000 per la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino, rinunciando a comparire davanti alla Camera;

che il 27 ottobre 2000 __________ ha comunicato di non avere osservazioni da presentare e ha rinunciato a comparire all'udienza di contraddittorio;

e considerando

in diritto: che il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele e altre misure protettive è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 1 e 2 LDIP);

che i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che tra la Svizzera e l’Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una regolamentazione particolare in altri trattati internazionali (art. 13 della convenzione citata);

che il primo requisito posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve essere emessa da un tribunale competente giusta l’art. 2 della convenzione medesima o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata (art. 1 n. 1 della convenzione);

che in conformità all’art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sussiste ove sia prevista da una convenzione internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);

che le sentenze in materia di tutele e curatele riguardano senza dubbio “questioni di capacità civile”, tanto più che l’art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto; v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);

che quindi la competenza del Tribunale di Varese e della Corte di appello di Milano può ritenersi data nel senso dell’art. 1 n. 1 della convenzione;

che il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l’ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto Stato” (art. 1 n. 2);

che non vi è ragione per intravedere nelle sentenze in esame una qualsivoglia contrarietà con l’ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 46 LAC, art. 66 segg. del regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951; cfr. anche l’art. 11 della convenzione);

che il terzo requisito posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come risulta dall'attestazione posta il 21 giugno 2000 sul retro della sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella emanata dal Tribunale di Varese;

che il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);

che le sentenze in rassegna non sono contumaciali poiché __________ risulta avere partecipato al processo con il patrocinio dell'avvocato __________;

che, in ultima analisi, le sentenze del Tribunale di Varese e della Corte di appello di Milano adempiono tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla nota convenzione italo-svizzera;

che le spese dell’attuale giudizio vanno a carico dell’istante;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che le sentenze 1° settembre 1998 del Tribunale di Varese, 2a sezione civile, e 24 novembre 1999 della Corte di appello di Milano, con cui è stata pronunciata l’interdizione di __________ sono riconosciute e dichiarate esecutive.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’istante.

  1. Intimazione a:

– avv. __________;

– avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

recognition of foreign judgmentsguardianshipcapacitypublic policyfinalitydefault judgmentenforceabilityinternational private law

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Italian interdiction judgments satisfy the requirements for recognition and declaration of enforceability in Ticino

Extrahierter Entscheid

Yes. The foreign courts had jurisdiction, the judgments were not contrary to Swiss public policy, they were final, and they were not default judgments.

Extrahierte Begründung

Under the Swiss-Italian convention, applicable by analogy via LDIP, guardianship/interdiction decisions are recognizable when issued by a competent court, compatible with public policy, final, and not rendered by default without proper service. Those conditions were met.

Kernrechtsfrage

How the procedural costs should be allocated

Extrahierter Entscheid

The applicant must bear the procedural costs.

Extrahierte Begründung

As the successful party seeking delibation, the applicant was charged with the court fee and expenses under the applicable tariff.

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