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Numero d'incarto:
10.2000.23
Data decisione, Autorità:
25.08.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00023
Lugano
25 agosto
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
4 agosto 2000 presentata da
__________ e
(patrocinati dall'avv. __________)
relativa alla sentenza di divorzio
pronunciata tra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale
di __________ (Bezirksgerichtspresidiums __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 20 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di
__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e
__________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
da essi stipulata;
che nella
convenzione sugli effetti accessori del divorzio __________ ha dichiarato di
cedere a __________ la sua quota di comproprietà sulla proprietà per piani n.
__________, pari a 81/1000 della particella n. __________
RFD di __________;
che il 4
agosto 2000 le parti hanno chiesto per mezzo del presidente del Tribunale
distrettuale di __________ la delibazione della sentenza di divorzio nel
Cantone Ticino;
che il 17
agosto 2000 il patrocinatore delle parti ha comunicato che le parti rinunciavano
alla discussione indetta per il 31 agosto 2000;
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella
citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che
secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato
(lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le
parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia
(lett. c);
che il
dispositivo n. 2 con cui il presidente del Tribunale distrettuale di
__________ ha omologato la clausola n. 1a della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l’ufficiale
del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento
del bene, è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;
che le
altre clausole della convenzione riguardano, in effetti, o la pronuncia del
divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di
stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza
rapporto con il Cantone;
che il
noto dispositivo ha acquisito forza di giudicato il 25 giugno 2000, come
risulta dall’attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in
calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio
dal tribunale medesimo (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), le parti
risultando per altro domiciliate – quanto meno al momento del divorzio – nel
Comune di __________;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro
presentata al tribunale per l’approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che i
costi dell’attuale procedura vanno a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno,
nessuno dei due potendosi considerare soccombente a norma dell’art. 148
cpv. 1 CPC;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere
vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le
parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________
(Bezirksgerichtspresidiums __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo
nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
all'avv. __________.
Comunicazione
al Tribunale distrettuale di __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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