AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.1998.23
Data decisione, Autorità:
28.10.2003, IICCA
Incarto n.
10.1998.23
Lugano
28 ottobre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 21 luglio 1998 da
_____________,
rappr. da
contro
______________, deceduta nel corso della causa,
______________,
______________,
______________,
______________,
tutti rappr. da
con cui
l’attrice, denunciata la lite a ____________ SA, (rappr. dall'avv.
__________), che ha dichiarato di non intervenire nella causa, come pure alla ____________
-, Lugano (rappr. dall'avv. __________), che non è intervenuta, ha chiesto
la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 523'736.15 oltre
interessi all'8%, composti trimestralmente, dal 1° gennaio 1991;
domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione
della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l’istruttoria di causa;
citate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 10
dicembre 2002;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Già nel corso degli anni settanta ____________ SA, ditta che
si occupa di sabbiatura, ____________, zincatura, verniciatura a fuoco,
brunitura e isolazione in resine sintetiche, ecc. (doc. B), faceva capo alla
Société Anonyme des __________ (in seguito ____________) per il suo
approvvigionamento di metalli, in particolare di zinco. Delle relative
ordinazioni, avvenute perlopiù telefonicamente o di persona alla sede di
quest'ultima, si occupava ____________, detto __________.
In un paio di occasioni,
nei primi anni ottanta, il consiglio d'amministrazione della società aveva dato
il suo benestare all'acquisto a termine di quantitativi di zinco superiori alle
necessità dell'azienda, pari a ca. 200 t all'anno (cfr. doc. V p. 3 e BZ p. 2),
ciò che consentiva di speculare sul prezzo del metallo.
-
Nell'agosto
1989 l'ormai settantenne ____________, a quel momento direttore e membro del
consiglio d'amministrazione della società (cfr. doc. B), acquistò a termine due
partite di 500 t di zinco cadauna (doc. I e J), confidando nel rialzo del
metallo, che però iniziò a perdere valore. Nel novembre 1990 il consiglio
d'amministrazione, informato dell'operazione e soprattutto della perdita che si
stava producendo a quel momento, decise nondimeno che la stessa sarebbe stata
assunta dalla società, senza pretendere alcunché dal direttore, per altro
dimissionario: essa provvide dunque ad acquistare il metallo alla scadenza
prevista -in realtà, come vedremo, la merce non venne però acquistata
fisicamente e depositata, ma fu immediatamente rivenduta, per essere poi
riacquistata da ____________ e fornita, senza contropartita, secondo le
necessità della ditta (cfr. consid. 11)- versando una somma di fr. 2'435'000.--
(doc. O, P e Q), finanziati con un mutuo bancario di fr. 2'400'000.-- (doc. R).
Negli anni successivi essa provvide a ritirare parte di quelle 1000 t di zinco
e ciò fino al 1995, allorché, a seguito del fallimento di ____________,
decretato il 2 marzo 1995, ogni ulteriore fornitura venne interrotta. Nell'aprile
1996, nell'ambito della procedura penale avviata nei confronti degli organi di
____________ per cercare di ottenere le ultime 177 t non ancora fornite, la
società venne a conoscenza del fatto che in precedenza, il 28 novembre 1988 ed
il 23 giugno 1989, ____________ aveva rimesso a ____________ 2 assegni al
portatore di fr. 300'000.-- (doc. E) rispettivamente di fr. 175'000.-- (doc.
G), quale guadagno derivante da precedenti operazioni speculative, che questi
aveva trattenuto per sé. Da qui la causa che ci occupa.
-
Dopo aver
inoltrato, nel settembre 1996, una denuncia penale contro ____________ per
appropriazione indebita e truffa (doc. W), procedura che si è nel frattempo
estinta a seguito della morte del prevenuto, avvenuta il 5 gennaio 1998, con la
petizione in rassegna ____________ SA ha chiesto la condanna in solido degli
eredi di quest'ultimo, la moglie ____________ -deceduta nelle more della causa
e alla quale sono subentrati gli altri convenuti- e i figli ____________,
____________, ____________ e ____________, al pagamento di fr.
523'736.15 oltre interessi. Essa rimprovera in sostanza al suo ex direttore e
membro del consiglio d'amministrazione una responsabilità contrattuale e per
atto illecito, segnatamente per aver continuato a speculare a termine sullo
zinco, senza alcuna autorizzazione, incassando personalmente nel 1988 e 1989 i
relativi guadagni, nonché per aver chiesto aiuto alla società nel 1990 quando
si manifestò un'ingente perdita, guardandosi però bene dall'informarla che in precedenza
egli aveva beneficiato di quei guadagni. La somma di cui è preteso il
risarcimento corrisponde al controvalore dei 2 assegni incassati nel 1988 e nel
1989 (fr. 475'000.--) aumentato degli interessi di mora del 5%, capitalizzati
al 31 ottobre 1990 (fr. 40'572.91), data dell'accensione del mutuo bancario, e
del 9.5%, pure capitalizzati, fino al 31 dicembre 1990 (fr. 8'163.24), ritenuto
che sull'importo così ottenuto è stato applicato, trimestralmente, un tasso
dell'8%.
-
I convenuti
si sono opposti alla petizione rilevando innanzitutto che il consiglio
d'amministrazione doveva senz'altro essere a conoscenza delle operazioni
speculative effettuate da ____________, per altro già autorizzate in precedenti
occasioni, contestando inoltre che quest'ultimo avesse incassato gli assegni in
questione, comunque contabilizzati dall'attrice, ed eccependo infine la
prescrizione delle pretese attoree. Era di conseguenza escluso che l'attrice
potesse pretendere la rifusione dei 2 assegni, tanto più che per gli interessi
faceva semmai stato il tasso legale del 5%.
-
Con la
replica, con la duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando
quelle di parte avversa.
-
Le parti non
hanno approfondito più di tanto quale genere di contratto legasse ____________
all'attrice al momento dei fatti, ovvero tra il 1988 ed il 1990. Ritenuto che a
quel momento -come già accennato- egli risultava iscritto a RC in qualità di
membro del consiglio d'amministrazione e di direttore (doc. B; cfr. pure doc.
AB), ben si può ritenere l'esistenza, per quanto da lui svolto in quest'ultima
veste, di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO e di un
contratto di mandato ex art. 394 segg. CO per la sua attività quale
amministratore.
-
L'istruttoria
ha innanzitutto permesso di smentire la tesi dei convenuti, secondo cui il
consiglio d'amministrazione dell'attrice sarebbe stato a conoscenza del fatto
che ____________, dopo le 2 operazioni autorizzate agli inizi degli anni
Ottanta, aveva continuato ad effettuare acquisti a termine, in particolare le
operazioni speculative che nel 1988 e 1989 avevano permesso di conseguire
ingenti guadagni, e quella successiva, in perdita, relativa alle 1000 t di zinco.
Nonostante il diverso parere formulato dal subdirettore di ____________
____________ -della cui fedefacenza vi è invero motivo di dubitare, se non
altro per il fatto che nei suoi confronti, in quanto organo di ____________,
l'attrice aveva a suo tempo promosso il già menzionato procedimento penale per
la mancata consegna delle 177 t di zinco- secondo cui almeno il presidente del
consiglio d'amministrazione dell'attrice dovesse essere a conoscenza di tutte
le operazioni speculative eseguite da ____________ (doc. BZ p. 5 e verbale 17
ottobre 2000 p. 4), i membri del consiglio d'amministrazione, compreso lo
stesso presidente, sentiti in sede testimoniale, hanno in effetti confermato di
essere stati in realtà all'oscuro di quelle operazioni, venute alla luce solo
successivamente (cfr. testi ____________, ____________, verbali 21 settembre
1999 p. 2 segg. e 30 maggio 2000 p. 5 seg.). Nei medesimi termini si sono
espressi il nuovo direttore e il vicedirettore dell'attrice (testi ____________
e ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 7 e 3 febbraio 2000 p. 5 seg.).
Oltretutto di queste operazioni non vi era traccia né nei bilanci né nella
contabilità della società (testi ____________ e ____________, verbali 21
settembre 1999 p. 6 seg. e 3 febbraio 2000 p. 5; perizia giudiziaria ad 7; cfr.
pure doc. rich. II° e III° parte B).
Contrariamente a
quanto ritenuto dai convenuti, il fatto che l'attrice abbia rimborsato a
____________ le spese relative ai viaggi effettuati a Losanna nel 1988 e 1989
per l'acquisto di zinco, oltretutto inserite, assieme ad altre decine di
posizioni, nelle distinte spese da lui allestite (doc. F e H), non dimostra
ancora che essa fosse d'accordo con l'effettuazione degli acquisti a carattere
speculativo, tant'è che nei due documenti non si parla di quantitativi -tranne
in un caso, ove è menzionata una quantità di 200 t- né comunque è precisato se
si sia trattato di acquisti a termine. A sua volta irrilevante è la circostanza
che taluni documenti relativi alle operazioni speculative riportino l'indirizzo
dell'attrice (ad es. doc. D, I, J, K, Q): in assenza del timbro d'entrata sugli
stessi, che i funzionari dell'attrice erano soliti apporre a tutti i documenti
ricevuti per posta, tranne la corrispondenza indirizzata personalmente (teste ____________,
verbale 3 febbraio 2000 p. 5), si deve infatti ritenere che essi siano stati in
realtà indirizzati personalmente a ____________ oppure direttamente al suo
domicilio privato (cfr. pure teste ____________, verbale 17 ottobre 2000 p. 4),
dove questi teneva un ufficio.
- Infondata è
pure l'eccezione con cui i convenuti avevano contestato che i 2 assegni fossero
stati incassati da ____________, che in seguito non avrebbe provveduto a
riversarli all'attrice o al consiglio d'amministrazione.
L'incasso dei due
titoli al portatore da parte sua è stato innanzitutto confermato dall'allora
gerente dell'agenzia ____________, __________ (verbale 17 ottobre 2000 p. 2).
Il vice-gerente dell'agenzia, __________, ha a sua volta confermato di
ricordare che l'assegno di fr. 300'000.-- (doc. E) venne pagato in contanti a
____________ (verbale 17 ottobre 2000 p. 2). Quanto all'assegno di fr.
175'000.-- (doc. G), il fatto che lo stesso fosse stato da lui incassato
risultava già dalla menzione "acquistati da ____________ " risultante
sulla relativa fiche di cassa (doc. AP), conclusione cui del resto era
giunta dapprima la sede centrale della banca (doc. AE, nonostante la parziale
smentita di cui al doc. AK) e in seguito sia il responsabile del servizio
giuridico, __________ (doc. AR), sia il responsabile della revisione interna
della stessa, __________ (verbale 30 maggio 2000 p. 2). Oltremodo significativo
è pure il fatto che lo stesso ____________, sentito davanti al PP, avesse
inizialmente ammesso senza riserve di aver incassato personalmente quelle
somme, ritrattando in seguito le sue dichiarazioni solo per il fatto che sul
retro degli assegni non figurava espressamente la sua firma (cfr. doc. AB),
come pure quanto riferito dal presidente del consiglio d'amministrazione
dell'attrice, ____________, in occasione di due colloqui avuti con
____________: nel primo, avvenuto il 15 maggio 1996, quest'ultimo, confrontato
con l'accusa di aver trattenuto per sé quelle somme, pur avendo negato i fatti,
avrebbe implicitamente ammesso il contrario arrossendo in viso (verbale 21
settembre 1999 p. 3); nel secondo incontro, avvenuto il 23 agosto 1996, questi,
sempre con riferimento agli assegni, avrebbe detto di rendersi conto che la
questione avrebbe avuto una continuazione anche dopo la sua morte, giungendo
addirittura a chiedere all'amico se sua moglie fosse a conoscenza "che era
un ladro" (verbale 21 settembre 1999 p. 3).
Che gli importi in
questione non siano stati in seguito rimessi all'attrice è stato provato dal
nuovo direttore dell'attrice stessa, ____________, il quale, confermando quanto
indicato al PP nella lettera 22 luglio 1996 (cfr. incarto penale rich. I°), ha
riferito che quelle somme rispettivamente quei movimenti non risultavano né nei
bilanci né nella contabilità dell'attrice (verbale 21 settembre 1999 p. 7; cfr.
pure doc. rich. II° e III°, parte B). In tali circostanze, il fatto che
quest'ultima, seppur richiesta dalla controparte, non sia stata in grado di
versare agli atti la sua contabilità di quegli anni, a suo dire trattenuta o
celata da ____________ (cfr., sulla particolare questione, la lettera 18 luglio
2002 del patrocinatore dell'attrice e i verbali 11 maggio 1999 e 18 settembre
2002), non risulta pertanto decisivo.
Nonostante quanto
addotto dallo stesso ____________ avanti al PP, neppure è stato provato che i
fr. 475'000.-- siano stati in seguito distribuiti agli azionisti, ovvero
all'ing. ____________, a ____________, all'avv. ____________ e al signor
____________ (cfr. doc. AB), circostanza questa per altro implicitamente
smentita sia dai testi ____________ ed ____________. Il fatto che il teste
____________ abbia riferito dell'uso, riferitogli confidenzialmente dal padre
__________, di ripartire tra i membri del consiglio gli utili derivanti dalle operazioni
speculative, non modifica questo stato di fatto, atteso che il teste non è
comunque stato in grado di precisare se la ripartizione dei proventi -che il
presidente del consiglio d'amministrazione ha ammesso esser avvenuta in
un'unica occasione in epoca precedente (teste ____________, verbale 21
settembre 1999 p. 2)- fosse avvenuta a diverse riprese o una volta sola
(verbale 30 maggio 2000 p. 4), rispettivamente se lo sia stato proprio con
riferimento alle somme qui in discussione. Anzi, proprio la reazione avuta dai
membri del consiglio d'amministrazione e la determinazione da essi dimostrata
allorché sono venuti a conoscenza dell'esistenza di quei guadagni come pure il
tenore dei già citati colloqui intervenuti il 15 maggio e 23 agosto 1996 tra ____________
e ____________, permettono tutto sommato di concludere, in assenza di ulteriori
prove contrarie, che quelle somme non sono effettivamente state distribuite.
-
Nei suoi
allegati scritti, l'attrice ha preteso che le operazioni speculative, segnatamente
quelle che hanno dato origine all'utile oggetto dei 2 assegni, fossero avvenute
ad opera di ____________, senza tuttavia precisare se egli nell'occasione
avesse agito a titolo personale oppure a nome o per conto di altri, in
particolare del consiglio d'amministrazione oppure ancora dell'attrice stessa.
La questione non necessita di essere chiarita oltre misura: in effetti sia in
un caso che nell'altro si dovrebbe concludere per il suo obbligo a riversare
all'attrice i benefici che sono stati conseguiti. Se egli avesse agito a nome o
per conto dell'attrice, titolare delle relative operazioni speculative e dunque
dell'utile che ne è derivato sarebbe l'attrice stessa, per cui ____________ e
per esso i convenuti sarebbero tenuti alla rifusione in applicazione dell'art.
321b cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale il lavoratore deve presentare
al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da
terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e
consegnarglielo subito (la soluzione sarebbe analoga qualora si volessero
applicare le norme relative al mandato, cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Se invece
egli avesse agito per sé o per conto del consiglio d'amministrazione, l'esito
non sarebbe diverso. Il conseguimento degli utili è in effetti la conseguenza
del fatto che ____________, o chi per esso, avevano sfruttato a loro vantaggio
la posizione commerciale dell'attrice, alla quale, grazie ai fondi e al credito
che disponeva presso la ____________, era stato concesso di effettuare le
operazioni speculative, ritenuto che altre persone avrebbero potuto effettuarle
solo mettendo a disposizione capitale proprio o fornendo le necessarie
garanzie; la posizione di ____________ è in sostanza simile a quella del
funzionario di banca che specula in borsa con il denaro dell'istituto o dei
clienti: trattandosi in definitiva di un guadagno che è stato conseguito
facendo capo al patrimonio altrui, senza l'autorizzazione ed anzi contro la
volontà del legittimo proprietario, lo stesso, in base a un principio giuridico
generalmente riconosciuto, dovrà senz'altro essere restituito all'avente
diritto (DTF 34 II 694 consid. 4; Rehbinder, Berner Kommentar, N.
3 ad art. 321b CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 321b CO).
-
Ma la
conclusione di obbligare ____________ e per esso i convenuti a rimborsare gli
utili conseguiti con le operazioni speculative si giustifica per un altro
motivo.
Giusta l'art. 321a
cpv. 1 CO (e analoga disposizione è prevista nel contratto di mandato, cfr.
art. 398 cpv. 2 CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro
assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di
lavoro. La dottrina ha ritenuto che il lavoratore nell'ambito del suo dovere di
diligenza deve evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere economicamente
al datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321a CO) e fare
il possibile per favorirne gli interessi (Rehbinder/Portmann, Basler
Kommentar, 3. ed., N. 2 ad art. 321a CO). Il lavoratore è in particolare tenuto
ad informare il datore di lavoro di tutto ciò che potrebbe essergli utile per
la tutela dei suoi interessi (Staehelin, op. cit., N. 12 ad art. 321a
CO; Geiser, Die Treuepflicht des Arbeitsnehmers und ihre Schranken,
Berna 1983, p. 175 e segg.), ritenuto che dai lavoratori con funzioni
dirigenziali può essere preteso un obbligo di fedeltà accresciuto (DTF
97 II 145, 101 Ia 545, 104 II 30; Rehbinder, op. cit., N. 9 ad art. 321a
CO; Staehelin, op. cit., N. 8 e 30 ad art. 321a CO).
Nel caso di
specie, si è potuto appurare che nell'autunno 1990, allorché ____________ aveva
comunicato al consiglio d'amministrazione l'esistenza dell'operazione a termine
di 1000 t di zinco con esito negativo, poi formalmente assunta dall'attrice,
egli non aveva assolutamente accennato al fatto che in precedenza e meglio nel
1988 e 1989 aveva incamerato personalmente fr. 475'000.-- a seguito di altre
operazioni speculative conclusesi positivamente. A giudizio della scrivente
Camera, egli, vista la sua posizione dirigenziale all'interno dell'attrice,
avrebbe senz'altro dovuto riferire a quel momento questa circostanza, che, se
conosciuta, avrebbe certo indotto l'attrice a chiedere la rifusione di quelle
somme, a parziale rifusione del danno (valutato a quel momento dal consiglio
d'amministrazione a ca. fr. 850'000.--, cfr. teste ____________, verbale 21
settembre 1999 p. 3, ancorché fosse in realtà inferiore, cfr. doc. V p. 6, ove
è indicata una perdita di fr. 710'985.--): in effetti, per tener conto della
perdita causata, a ____________ fu in un primo tempo chiesto di mettere a
disposizione il suo pacchetto azionario (teste ____________, verbale 21
settembre 1999 p. 3) e in seguito, per tener conto di questa come pure di altre
circostanze, il prezzo per il ritiro del suo pacchetto azionario venne ridotto
rispetto al suo effettivo valore (doc. CD p. 3).
- Dovendosi per
il resto respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e ciò
per il fatto che il termine decennale di prescrizione previsto per le pretese
derivanti dal contratto di lavoro (il termine quinquennale di cui all'art. 128
cifra 3 CO si riferisce in effetti solo ai crediti salariali del lavoratore,
cfr. Däppen, Basler Kommentar, 3. ed., N. 13 e 13a ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann,
op. cit., N. 7 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., N. 30 ad art. 341
CO; Staehelin, op. cit., N. 19 ad art. 341 CO) rispettivamente da quello
di mandato, iniziato al più presto nel novembre 1988 e sospeso il 4 settembre
1997 dall'inoltro di un PE (doc. AO, cfr. art. 135 cifra 2 CO), non era ancora
scaduto al momento della presentazione della petizione, si ha che i convenuti
devono essere condannati a rifondere all'attrice l'ammontare dei 2 assegni in
questione.
A tali importi
vanno aggiunti gli interessi di mora, dovuti, come stabilito dall'art. 321b
cpv. 1 CO, "subito", ovvero dal momento del loro rispettivo incasso
da parte di ____________, e ciò a prescindere dall'esistenza di
un'interpellazione (Streiff/Von Känel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5. ed, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 321b CO; Rehbinder,
op. cit., N. 3 ad art. 321b CO; Staehelin, op. cit., N. 5 ad art. 321b
CO; in caso di applicazione delle norme sul mandato la soluzione sarebbe
identica, cfr. Staehelin, op. cit., ibidem). Gli stessi sono dovuti al
tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), in quanto l'attrice non ha provato di
aver subito un danno maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CO segnatamente per
il fatto che quegli importi sarebbero serviti a ridurre l'esposizione debitoria
dell'attrice verso la banca, che comportava il versamento di interessi ad un
tasso più elevato (doc. U), né ha dimostrato che tra quel preteso danno e la
violazione contrattuale commessa da ____________ vi fosse il necessario nesso
causale: in effetti l'acquisto delle 1000 t di zinco, finanziato con il mutuo
di fr. 2'400'000.-- (teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 2), non
costituiva un passo obbligato per l'attrice, ma solo una delle possibili
ipotesi a sua disposizione (le altre possibilità sono state illustrate a p. 6
del doc. V), ritenuto che agendo in tal modo, essa si garantiva oltretutto la
possibilità di eventualmente azzerare la perdita effettiva nel caso -non
avveratosi- in cui la quotazione del metallo si fosse ripresa prima dell'utilizzo
di tutto il quantitativo ritirato; non è in ogni caso provato che l'eventuale
riversamento dei guadagni derivati dalle precedenti operazioni speculative
avrebbe senz'altro influenzato l'ammontare del mutuo acceso nel 1990: se, in
effetti, quei guadagni fossero stati immediatamente riversati nelle casse nei
rispettivi anni di riferimento, ovvero nel 1988 e 1989, l'utile aziendale di
quegli anni sarebbe stato evidentemente maggiore e, in assenza di circostanze
particolari, non evocate dalle parti o risultanti dall'incarto, verosimilmente
avrebbe pure comportato il versamento di un dividendo maggiore (cfr. i relativi
verbali dell'assemblea generale dell'attrice, doc. rich. II° e III° parte A) e
dunque non necessariamente un aumento delle riserve della ditta, cui essa
avrebbe potuto far capo in occasione dell'assunzione, nel 1990, della perdita
dovuta all'operazione delle 1000 t di zinco. Ad ogni buon conto l'attrice non
ha provato che la banca le avrebbe applicato un tasso del 9.5% dal 31 ottobre
al 31 dicembre 1990 e che successivamente lo stesso sia stato fissato all'8%,
come preteso in sede petizionale: anzi, a parte il tasso da lei pagato dal 6
febbraio 1991 al 5 febbraio 1992 (8.625%, doc. R) e dal 6 febbraio 1992 al 5
febbraio 1993 (8%, doc. T), essa non si è assolutamente curata di provare quale
fosse stata l'evoluzione degli interessi pagati sul mutuo, il doc. U da lei
versato agli atti, allestito dall'attrice personalmente, costituendo unicamente
un'allegazione di parte.
- Ne discende
il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. La
petizione 21 luglio 1998 di ____________ SA è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza ____________,
____________, ____________ e ____________ sono condannati in solido a
pagare a ____________ SA la somma di fr. 475'000.-- oltre interessi al 5% dal
28 novembre 1988 su fr. 300'000.-- e dal 29 giugno 1989 su fr. 175'000.--.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 20'000.--
b) testimoni fr. 510.--
c) perizia fr. 13'988.--
d) spese fr. 202.--
Totale fr. 34'700.--
già anticipati
dall'attrice nella misura di fr. 28'000.-- e dai convenuti nella misura di fr.
13'000.--, sono posti a carico dell'attrice in ragione di 1/10 e per la
rimanenza a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno alla controparte,
pure solidalmente, la somma di fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: - avv.
__________;
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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