AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1997.35
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, IICCA
Incarto n.
10.1997.35
Lugano
9 maggio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 2 dicembre 1997 da
____________,
____________,
entrambi rappr.
dall'avv. __________
contro
____________,
rappr. dall'avv.
con cui gli attori hanno chiesto che il convenuto
fosse condannato a ritirare per fr. 1'168'872.- oltre interessi, in subordine
per fr. 825'000.- e in via ancor più subordinata per fr. 740'000.-, le 35
azioni al portatore della SA __________, __________, di loro proprietà, somma
precisata in sede conclusionale a fr. 870'750.-;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l’istruttoria di causa;
citate le parti all'udienza di dibattimento finale,
che ha avuto luogo il 18 giugno 2002;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Per trovare una soluzione al complesso contenzioso -con connotazioni
di natura fiscale, civile e penale- sorto in merito alla determinazione
dell'asse successorio di ____________ senior, deceduto il 4 marzo 1984, i suoi
eredi e meglio la moglie ____________ e il figlio ____________ junior da una
parte e i figli ____________, ____________ e ____________ dall'altra hanno
sottoscritto la convenzione 21 maggio 1992 (doc. A), in base alla quale essi si
davano tra l'altro atto che la proprietà di 65 delle 100 azioni al portatore
della SA ____________, ____________, sarebbe spettata a ____________ junior,
ritenuto inoltre che egli avrebbe provveduto a riscattare le rimanenti 35
azioni, riconosciute di proprietà di ____________, ____________ e ____________,
al prezzo che sarebbe stato a suo tempo fissato dai commercialisti ____________
e ____________.
Il
rifiuto di ____________ junior di riscattare le 35 azioni al prezzo stabilito
il 25 aprile 1997 dai due commercialisti (doc. FFF) ha dato origine alla causa
che qui ci occupa.
B. Con
la petizione in rassegna ____________ -a cui in precedenza la sorella
____________ aveva ceduto ogni sua ragione ereditaria nella successione paterna
(doc. I)- e ____________ hanno chiesto che il fratello __________ junior, in
adempimento del contratto di compravendita concluso nella convenzione di cui al
doc. A, fosse condannato a pagar loro fr. 1'168'872.- oltre interessi, in
subordine fr. 825'000.- e in via ancor più subordinata fr. 740'000.-, a valere
quale prezzo di riscatto delle 35 azioni di loro proprietà come pure a titolo
di risarcimento danni. Mentre le ultime due somme corrispondono in sostanza al
prezzo fissato nel doc. FFF per il caso di continuazione rispettivamente di
liquidazione della società, il primo importo tiene invece conto di alcune
correzioni che gli attori hanno ritenuto di apportare al valore della società
proposto dai commercialisti in caso di proseguimento della sua attività, e in
particolare l'eliminazione della deduzione relativa all'usufrutto a favore di
____________ (fr. 75'000.-), il riconoscimento di un ulteriore attivo per il
rimborso fittizio di un creditore estero (fr. 295'000.-) e per il recupero di
spese amministrative non dovute (fr. 115'000.-), fermo restando però che da
queste somme andavano dedotti alcuni importi anticipati a suo tempo dalla
società stessa ma in realtà di spettanza degli attori (fr. 26'218.-).
C. Nell'allegato
responsivo il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che il riscatto
delle 35 azioni, evocato nella convenzione di cui al doc. A, altro non era che
una semplice ipotesi o un'opzione a suo favore, mentre era escluso che lo
stesso potesse costituire un contratto di compravendita, oltretutto nullo per
l'indeterminabilità del prezzo e comunque annullabile per errore essenziale
rispettivamente estinto per l'impossibilità dell'adempimento da parte sua come
pure per la modifica della situazione intervenuta nel frattempo. Le somme
pretese dagli attori erano in ogni caso esagerate e andavano ridotte, a seconda
del valore attribuito agli immobili della società dai commercialisti, dal
perito ____________ o dal convenuto stesso (75% della perizia ____________), a
fr. 531'320.-, a fr. 291'560.- oppure ancora a fr. 181'604.-: egli ritiene
innanzitutto che la società doveva essere valutata in base al suo valore di
liquidazione e non di continuazione; contestate le correzioni formulate con la
petizione, egli ha proposto altre deduzioni, in particolare per investimenti da
lui effettuati negli immobili della società (fr. 250'000.-), per transitori
passivi (fr. 10'950.60) e a titolo di prestito a favore della società stessa
(fr. 52'200.-), rilevando infine che le somme anticipate da quest'ultima, ma a
carico degli attori, erano ben più elevate (fr. 81'923.82).
D. In
sede conclusionale, dopo che, pendente causa, anche ____________ aveva
dichiarato di cedere al fratello __________ la sua interessenza nella
successione paterna (cfr. la cessione 24 febbraio 2000, la cui produzione è
stata oggetto della domanda di restituzione in intero 22 febbraio 2001, accolta
dal presidente di questa Camera con decreto 22 novembre 2001), le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e allegazioni. La
parte attrice ha tuttavia limitato le sue richieste a fr. 870'750.- più
interessi, insistendo in definitiva unicamente ancora sulla questione del
creditore estero (fr. 294'611.-) e riconfermandosi per il resto nella
valutazione di cui al doc. FFF. Il convenuto, facendo proprie le modalità di
calcolo indicate dal perito giudiziario ed apportandovi alcune modifiche, di
cui -se del caso- si dirà nel prosieguo di questo esposto, ha per contro
concluso, qualora la petizione non dovesse essere respinta, per un importo
risarcibile di fr. 63'635.- o in subordine di fr. 290'192.-.
considerando
in diritto:
- La prima questione da risolvere è stabilire quale sia l'esatta
natura giuridica e la relativa portata pratica dell'accordo concernente il
riscatto delle 35 azioni previsto nelle clausole 8 e 10 della convenzione di
cui al doc. A, del seguente tenore
8.- Il
signor ____________ provvederà a riscattare le 35 azioni al portatore di comproprietà
dei signori ____________, ____________ e ____________, riservata comunque la
possibilità a tutti gli azionisti di congiuntamente alienare a terzi l'intero
pacchetto azionario. Il relativo prezzo sarà fissato dai signori Dr.
____________, commercialista in Lugano e ____________, pure commercialista in
Lugano, sulla base di tutti gli attivi e passivi dell'anonima, in particolare
dei fondi part. nri ____________, ____________, ____________ RFD di
____________, nell'ipotesi del riscatto (valore netto dopo la liquidazione),
ritenuto che tutte le imposte e quant'altro di cui alla presente convenzione
andranno a carico della successione o dell'anonima a seconda di come i citati
esperti risolveranno i quesiti posti nell'articolo che segue. …
10.-
La procedura di riscatto delle 35 azioni al portatore inizia con l'accettazione
dell'incarico da parte dei periti sopraccitati e sarà portata a termine nel
minor tempo possibile. Sino alla definizione e concretizzazione del riscatto i
signori ____________, ____________ e ____________ rinunciano a chiedere lo
scioglimento della SA. Resta, comunque, riservata la facoltà loro concessa
dall'art. 736 CO, qualora il riscatto non potesse essere realizzato entro il 31
dicembre 1993. Quest'ultimo termine potrà essere convenientemente prorogato se
entro il 31 ottobre 1993 la soluzione definitiva apparirà attuabile nel giro di
6 mesi.
ritenuto
che per la parte attrice esso costituisce un vero e proprio contratto di
compravendita, mentre per il convenuto lo stesso altro non è che una semplice
ipotesi o ancora un'opzione a suo favore, fermo restando che, se si trattasse
di un contratto di compravendita, sarebbe in ogni caso nullo per
l'indeterminabilità del prezzo rispettivamente in assenza del metodo e della
procedura di calcolo del prezzo.
1.1 In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un
determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione
soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti
(art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla
reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che
una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III
444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165
consid. 3a).
1.2 L'istruttoria
di causa non ha invero permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde
volontà delle parti allorché esse hanno sottoscritto la convenzione.
L'interpretazione in base al principio dell'affidamento, che così s'impone,
consente in ogni caso di concludere per l'erroneità delle tesi giuridiche da
esse formulate.
Che
non si possa trattare di un contratto di compravendita vero e proprio è dimostrato
già dal fatto che il riscatto delle azioni non avveniva al momento della
sottoscrizione della convenzione ma era previsto nel futuro ("provvederà
a riscattare … nel minor tempo possibile "), ritenuto però che fino a
quel momento entravano in considerazione altre eventualità, segnatamente
l'alienazione congiunta a terzi dell'intero pacchetto azionario della società
da parte di tutti gli azionisti ("riservata comunque la possibilità a
tutti gli azionisti di congiuntamente alienare a terzi l'intero pacchetto
azionario") oppure, nel caso in cui la procedura di riscatto non
potesse concludersi entro una determinata data, eventualmente prorogabile, lo
scioglimento della società stessa ad opera dei proprietari delle 35 azioni
("riservata la facoltà loro concessa dall'art. 736 CO, qualora il
riscatto non potesse essere realizzato entro il 31 dicembre 1993. Quest'ultimo
termine potrà essere convenientemente prorogato"). La particolare
formulazione dell'accordo esclude pure che si possa trattare di una semplice opzione
a favore del convenuto (cfr. DTF 113 II 34), ritenuto che in tal caso le
parti, patrocinate a quel momento da avvocati, non avrebbero certo fatto capo
all'espressione "il signor ____________ provvederà a riscattare …"
ma avrebbero verosimilmente usato altre parole, ad es. "avrà il
diritto", "avrà la facoltà", "potrà" ecc.. Ma nemmeno
si può ritenere che il riscatto costituisse una semplice ipotesi, in altre
parole una delle possibili soluzioni: per ammettersi l'esistenza di una
ipotesi, occorre che le soluzioni da adottare entrino in considerazione
alternativamente, una accanto all'altra, senza che una di esse risulti
prevalente, ciò che nel caso di specie non si è verificato, ritenuto che il
riscatto avrebbe dovuto (e non solo "potuto") avvenire solo nel caso
-oltretutto avveratosi- in cui le altre due eventualità, ovvero l'alienazione a
terzi dell'intero pacchetto azionario e lo scioglimento della società ad opera
della controparte, non entravano più in considerazione.
A
giudizio della scrivente Camera, l'accordo in questione, per il suo particolare
contenuto, deve piuttosto essere considerato una promessa di concludere in
futuro un contratto di compravendita, ovvero un precontratto di compravendita
(art. 22 e 183 CO).
1.3 Si
tratta ora di esaminare se il precontratto in questione sia effettivamente
venuto in essere, ritenuto che per principio anche tale negozio sottostà alla
norma fondamentale di cui all'art. 1 CO, secondo la quale un accordo non può
definirsi perfetto fino a quando le parti non abbiano manifestato concordemente
la loro reciproca volontà, riferita in questo caso agli elementi essenziali del
futuro contratto (Bucher, Basler Kommentar, 2. ed., n. 29 ad art. 22 CO;
II CCA 7 agosto 1998 in re D./R.), in concreto quello di compravendita.
Gli
stessi -come vedremo- sono senz'altro dati, dal momento che dall'accordo
risultano sia la determinazione dell'oggetto di cui si intende trasferire la
proprietà, ("riscattare le 35 azioni"), sia quella del prezzo
o del modo attraverso il quale esso viene stabilito (art. 184 cpv. 1 CO; Giger,
Berner Kommentar, N. 8 ad art. 184 CO; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed.,
Zurigo 1995, p. 8; II CCA 23 gennaio 1991 in re R./R. SA, 5 dicembre
1996 in re A. AG/C., 12 marzo 1998 in re R. SA/R. e lc.). Per quanto riguarda
in particolare il prezzo -in merito al quale il convenuto ha sollevato vari
dubbi- l'art. 184 cpv. 3 CO prevede che lo stesso è sufficientemente
determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze: non si esige dunque
l'indicazione di un importo fisso, ma basta che il prezzo sia sostanzialmente
determinabile, concetto che dev'essere interpretato in modo estensivo (Giger,
op. cit., N. 225 ad art. 184 CO), nel senso che è sufficiente che lo stesso lo
sia in base a criteri oggettivi, oggettivati oppure ancora soggettivi (Giger,
op. cit., ibidem). Nel caso di specie il prezzo doveva essere fissato da terze
persone e meglio da due commercialisti esterni, per cui esso risulta
chiaramente determinabile sulla base di criteri oggettivati (cfr. Giger,
op. cit., N. 223 ad art. 184 CO) ed è dunque vincolante, tanto più che
l'accordo prevedeva, oltre al nome dei commercialisti incaricati ("Dr.
____________ e ____________"), la procedura e i criteri che dovevano
essere adottati per la fissazione del prezzo ("sulla base di tutti gli
attivi e passivi dell'anonima, in particolare dei fondi part. nri ____________,
____________, ____________ RFD di ____________, nell'ipotesi del riscatto
(valore netto dopo la liquidazione), ritenuto che tutte le imposte e quant'altro
di cui alla presente convenzione andranno a carico della successione o
dell'anonima a seconda di come i citati esperti risolveranno i quesiti posti
nell'articolo che segue").
1.4 Ammessa
la validità del precontratto di compravendita, occorre chiarire quale ne siano
le conseguenze pratiche, in particolare se una parte possa già pretendere
direttamente l'esecuzione del contratto di compravendita oppure debba limitarsi
a postulare la formale sottoscrizione di quel contratto ritenuto che la sua
esecuzione potrà essere chiesta solo in un secondo momento. Nel caso di specie
la questione assume una particolare rilevanza, atteso che solo nel primo caso
la petizione potrà eventualmente trovare accoglimento.
La
problematica è stata risolta dal Tribunale federale con la sentenza pubblicata
in DTF 118 II 32 consid. 3c. In quell'occasione l'Alta Corte, fondandosi
sulla dottrina maggioritaria, ha definito superata la sua precedente
giurisprudenza, pubblicata in DTF 97 II 51, che consentiva alla parte al
beneficio di un precontratto di chiedere solo la conclusione del contratto vero
e proprio, ed ha stabilito che se -come nel caso concreto- il precontratto
prevede già tutti gli elementi essenziali è ora possibile chiedere direttamente
l'adempimento del contratto.
- In
sede di risposta il convenuto ha nondimeno cercato di svincolarsi dall'accordo
in questione, asserendo di essere stato vittima di un errore essenziale (art.
24 cpv. 1 cifra 3 e 4 CO), adducendo inoltre che il pagamento del prezzo
sarebbe divenuto per lui impossibile (art. 119 CO) e infine sostenendo che nel
frattempo la situazione si era mutata in modo così importante e imprevedibile,
che non si poteva ragionevolmente più pretendere da lui l'adempimento del
contratto (art. 2 CC; in applicazione della cosiddetta "clausola rebus sic
stantibus"). Le eccezioni, di cui per altro solo la prima è stata
riproposta in sede conclusionale e deve pertanto essere esaminata, sono
ampiamente infondate.
L'errore
essenziale, di cui il convenuto ritiene di essere stato vittima, risiede nel
fatto che egli, al momento della sottoscrizione della convenzione di cui al
doc. A, pensava che il prezzo di riscatto si sarebbe aggirato attorno a fr.
300'000.- e non invece ai fr. 740'000.- rispettivamente 825'000.- indicati nel
referto di cui al doc. FFF. La tesi difensiva dev'essere respinta già per il
fatto che nulla agli atti permette di concludere che nell'aprile 1992 egli
ritenesse che il prezzo di riscatto sarebbe effettivamente stato dell'ordine di
fr. 300'000.-, rispettivamente che questo elemento, evocato per la prima volta
il 6 febbraio 1998 con l'allegato responsivo (p. 14 e 19), costituisse per lui
la "conditio sine qua non" per la conclusione dell'accordo.
L'impugnazione dell'accordo da parte del convenuto deve in ogni caso essere
considerata tardiva e dunque inefficace, siccome non avvenuta entro il termine
annuale (art. 31 CO) dall'avvenuta conoscenza della circostanza che il prezzo
sarebbe stato ben superiore a quello da lui asseritamente ipotizzato: già nel
luglio 1984 il convenuto era stato in effetti informato che il valore degli
immobili di proprietà della società anonima, oggetto di una perizia, era di
circa fr. 1'324'000.-, senza tener conto del valore della casa nel frattempo
edificata e del valore della società (cfr. doc. L prodotto in edizione dal
commercialista __________); nel giugno 1992 il notaio divisore aveva inoltre
avuto modo di accennare che il solo valore commerciale degli immobili si
aggirava, al momento dell'apertura della successione, tra i fr. 1'200'000.- e i
fr. 1'500'000.- (doc. B), per cui le 35 azioni potevano essere quotate tra i
fr. 420'000.- e i fr. 525'000.-; in seguito, nel maggio 1993 (cfr. doc. D p.
2), le parti avevano ricevuto la perizia commissionata all'ing. ____________,
materialmente eseguita nel gennaio 1993 (doc. C), che concludeva per un valore
a quel momento degli immobili di fr. 2'226'940.-, ciò che portava a circa
780'000.- il valore delle 35 azioni; nel settembre 1996, infine, i
commercialisti avevano consegnato alle parti una bozza di valutazione (doc.
RR), che concludeva per un valore del pacchetto azionario di minoranza attorno
ai fr. 995'000.-.
- Entrambe
le parti, richiamandosi alla perizia giudiziaria rispettivamente ad altre
risultanze probatorie, pretendono di apportare alcuni correttivi al referto 25
aprile 1997, con cui i commercialisti ___________ e ____________ avevano
stabilito il valore delle 35 azioni della SA ____________ (doc. FFF) e dunque
il prezzo per il loro riscatto da parte del convenuto.
3.1 La
perizia dei due commercialisti, volta in sostanza a stabilire, in modo
vincolante per le parti, il valore venale del pacchetto azionario della
società, costituisce indubbiamente un referto d'arbitratore (cfr. Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 65). In base
alla giurisprudenza del Tribunale federale, esso, diversamente da un lodo
arbitrale, può essere rivisto solo a condizioni estremamente restrittive e in
particolare essere invalidato solo con una causa ordinaria, nella quale occorre
provare che esso sia manifestamente ingiusto, iniquo, arbitrario, allestito
senza alcuna cura, errato o sia viziato da errore sostanziale, inganno o
minaccia (DTF 117 Ia 365 consid. 7).
3.2 Nel
caso di specie nessuna delle parti, a parte chiedere la correzione di alcuni
punti del referto, ritenuti errati, ha preteso -se non il convenuto, però per
la prima volta, e dunque irritualmente, in sede conclusionale (art. 78 CPC)-
che la perizia in questione fosse manifestamente ingiusta, iniqua, arbitraria,
allestita senza alcuna cura, o ancora viziata da errore sostanziale, inganno o
minaccia, per cui già per questo motivo non è di principio possibile rimettere
in discussione i risultati a cui sono giunti i commercialisti. A conferma della
congruità e dunque del carattere non arbitrario della valutazione da essi
fornita, vi è pure il fatto che, alle medesime condizioni, i valori indicati
dal perito giudiziario -sia pure difficilmente comparabili siccome fondati in
parte su criteri di calcolo diversi- sono sì risultati leggermente più bassi,
ma in ogni caso non si distanziavano in modo importante dai valori esposti nel
referto di cui al doc. FFF (fr. 664'000.- invece di fr. 740'000.- in caso di
liquidazione della società e fr. 766'000.- invece di fr. 825'000.- in caso di
continuazione della società, cfr. perizia p. 13 e 21; per inciso si osserva che
la differenza è sostanzialmente dovuta al valore degli immobili, valutati dal
perito giudiziario fr. 3'257'400.- invece di fr. 3'440'900.-, con una differenza
di fr. 182'600.-, che sul valore delle 35 azioni influisce per fr. 63'910.-).
3.3 Da
quanto precede, si deve concludere che la valutazione di cui al doc. FFF
costituisce il punto di partenza per la determinazione degli importi dovuti dal
convenuto. La stessa potrà beninteso essere corretta laddove i commercialisti
hanno ritenuto di formulare delle varianti rispettivamente non si sono espressi
in modo definitivo su alcune questioni di fatto o di diritto, a loro dire non
sufficientemente chiarite.
Qui
di seguito si passeranno pertanto in rassegna le contestazioni che le parti
hanno mosso al referto negli allegati preliminari, ritenuto che le
argomentazioni sollevate, specialmente dal convenuto, per la prima volta in
sede conclusionale -sia pure riferite alla perizia giudiziaria- non verranno
per contro esaminate, siccome proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC).
valore
di liquidazione o di continuazione ?
La
questione -che i commercialisti hanno lasciato indecisa, formulando due
varianti- a sapere se il valore dell'anonima da prendere in considerazione per
la valutazione sia in concreto quello di continuazione dell'attività, come
preteso dalla parte attrice, o invece quello di liquidazione, come asserito dal
convenuto, dev'essere risolta a favore di quest'ultimo. La convenzione
sottoscritta dalle parti (doc. A) è al proposito estremamente chiara e prevede
espressamente che il riscatto sarebbe dovuto avvenire secondo il valore di
liquidazione ("nell'ipotesi del riscatto (valore netto dopo la liquidazione)").
valore
degli immobili della società
Nel
referto di cui al doc. FFF i commercialisti ____________ e ____________ avevano
stimato in fr. 3'515'900.-, senza considerare il valore dell'usufrutto a favore
di ____________, il valore degli immobili di proprietà della società. Il
convenuto, nell'allegato responsivo, ha contestato tale valutazione, facendo
riferimento alla stima formulata dall'ing. ____________ (fr. 2'226'940.-),
rispettivamente a un valore proposto dalla parte stessa (corrispondente al 75%
dell'importo stabilito dall'ing. ____________, ovvero fr. 1'670'205.-); in sede
conclusionale egli ha nuovamente fatto accenno al valore indicato dall'ing.
____________ e, a seguito di una nuova calcolazione da parte sua, irrita in
quanto proposta per la prima volta (art. 78 CPC), ha ulteriormente ridotto
l'altro importo (a fr. 824'325.-). Ora, i valori indicati dal convenuto sono
stati tutti smentiti dall'istruttoria: il perito giudiziario, facendo tra
l'altro proprio il parere dello studio d'architettura ____________ &
Associati SA, ha in particolare confermato che la circostanza che nel 1994 i
fondi in questione -tranne la part. n. ____________- si trovassero nella zona
di pianificazione "Area n. 2 - vettori di traffico", pur avendo
creato un certo grado di incertezza circa la loro effettiva edificabilità (cfr.
perizia giudiziaria p. 8; ma il sindaco di ____________, interpellato dal
perito giudiziario, aveva comunque riferito, seppur in modo informale, che a
quel momento l'autorità comunale non si sarebbe opposta a un'edificazione su
quei fondi, cfr. doc. FFF p. 6, mentre il teste ____________, segretario
comunale, ha osservato che gli stessi a quel tempo erano probabilmente
edificabili, sia pure con alcune restrizioni), in ogni caso -anche alla luce
delle positive risposte fornite dai pianificatori (cfr. doc. FFF p. 7)- non era
tale da sminuirne il valore commerciale (cfr. complemento perizia p. 4 e
allegato I; il perito evidenzia segnatamente che il valore di stima ufficiale
non aveva subito alcuna particolare riduzione in conseguenza dell'adozione
della zona di pianificazione), così che lo stesso, tenuto conto dell'impatto di
natura fonica dovuto alla sottostante presenza dell'autostrada nonché della
ferrovia e del fatto che le 3 particelle si trovavano in zona "cono di
detrito attivo" (complemento perizia p. 4 e 10 e allegato I), poteva tutto
sommato essere determinato in fr. 3'332'400.- (perizia p. 8 e 9). La correzione
del valore degli immobili in quella misura non entra in linea di conto, in
quanto il convenuto, nell'allegato conclusivo, non ha preteso di far capo a
quella stima, tanto più che la rettifica non sarebbe nemmeno stata possibile
poiché la valutazione di cui al doc. FFF, superiore solo di circa il 5.2%, non
era risultata manifestamente errata.
usufrutto
a favore di ____________
Con
la petizione la parte attrice ha contestato il fatto che i commercialisti
abbiano dedotto dal valore della part. n. ____________ un importo di fr.
75'000.- in conseguenza dell'usufrutto che nella convenzione era stato
riconosciuto a favore di ____________. La contestazione è stata tuttavia
abbandonata in sede conclusionale e non necessita di essere esaminata.
investimenti
negli immobili
Nel
loro referto i commercialisti hanno escluso che dal valore degli immobili della
società dovessero essere dedotti gli investimenti che erano stati finanziati
direttamente dal convenuto, a loro dire non sufficientemente provati. In causa
il convenuto contesta tale assunto e ripropone a questo titolo una deduzione di
fr. 250'000.-, che però non può trovare accoglimento. L'allegato C del doc. RR
che, a detta del convenuto (conclusioni p. 26,) proverebbe il benfondato della
pretesa, costituisce in effetti una semplice allegazione di parte, rimasta allo
stadio di puro parlato, e analoghe considerazioni valgono per la documentazione
-cui non si è più fatto riferimento in sede conclusionale- versata agli atti
sub doc. 9, per altro manifestamente incompleta. Nemmeno il perito giudiziario
né quelli immobiliari sono stati del resto in grado di pronunciarsi sulla
fondatezza di quanto indicato dal convenuto, tanto più che, sempre a loro
parere, in considerazione del valore della costruzione era in ogni caso esclusa
l'esistenza di un saldo a suo favore (perizia p. 9).
pigione
vantaggiosa
Nella
tabella riassuntiva di cui al doc. 14, alla quale si fa accenno in sede di
risposta (p. 23), il convenuto ha provveduto a riformulare i calcoli proposti
dai commercialisti, evitando nell'occasione di riprendere la somma di fr.
119'000.- che essi avevano aggiunto al valore della società per il fatto che,
secondo loro, il convenuto aveva potuto beneficiare di una pigione vantaggiosa
rispetto al valore di mercato. Non risultando negli allegati preliminari il
motivo per cui tale posizione, contestata solo in modo generico (risposta p.
20) e dunque irrito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art.
170), non debba essere presa in considerazione, la stessa può senz'altro essere
confermata: poco importa che gli argomenti a favore della deduzione siano stati
circostanziati -con addirittura una proposta di modifica dell'importo- in sede
conclusionale (p. 21-23), la loro adduzione per la prima volta a quel momento
essendo ampiamente irrita (art. 78 CPC).
creditore
estero
Nel
referto di cui al doc. FFF i commercialisti, seppur richiesti di esprimersi in
proposito, non sono stati in grado di pronunciarsi in merito al prelievo della
somma di fr. 200'000.-, che il convenuto aveva effettuato nel corso del 1982
dai conti della società e che, a detta di quest'ultimo, sarebbe stata in
seguito riversata a un creditore estero, tale ____________, circostanza invece
contestata dalla parte attrice: essi hanno tuttavia precisato che, nel caso in
cui il convenuto non fosse stato in grado di provare l'effettivo versamento al
creditore estero, il valore della società avrebbe dovuto essere aumentato, al
30 giugno 1994, data di riferimento per la valutazione, di fr. 294'611.- (doc.
FFF p. 21). La contestazione è stata riproposta in questa sede. Ritenuto che in
causa il convenuto ha pacificamente ammesso il prelevamento in questione ed ha
nel contempo dichiarato che egli "considerato quanto l'azionista
____________ ha fatto per la società e ritenuto altresì i profondi rapporti di
amicizia intercorrenti … non se la sentì di farsi dar scarico della
restituzione di fr. 200'000.-" (cfr. l'opposizione all'istanza di
completazione di edizione di documenti 18.6.1999 p. 2 e 3), si deve senz'altro
concludere, in assenza di qualsiasi prova che confermi che i fatti si sono
svolti come da lui preteso e che la somma è stata effettivamente restituita, a
sfavore del convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC).
Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art.
78 CPC), è in ogni caso l'argomentazione secondo cui la questione relativa al
creditore estero, proprio perché non dimostrabile mediante documenti, sarebbe
stata evasa definitivamente con l'adozione della convenzione di cui al doc. A,
di modo che la parte attrice commetterebbe un manifesto abuso di diritto a
rimetterla ora in discussione. Il valore della società deve pertanto essere
aumentato di fr. 294'611.-, come chiesto dalla parte attrice.
recupero
spese amministrative
In
sede conclusionale la parte attrice ha rinunciato a chiedere che al valore
della società fosse aggiunta la somma di fr. 115'000.-, corrispondente al
recupero delle spese amministrative, che, a suo dire, il convenuto aveva
caricato alla società durante oltre 11 anni, pur non essendo le stesse dovute.
La posizione non viene pertanto presa in considerazione.
creditori
(parte imposte cresciute in giudicato 1995/96)
Per
quanto riguarda questa posizione, inserita pure nella tabella doc. 14, con cui
il convenuto chiede in sostanza una deduzione di fr. 8'184.65, valgono per
analogia le considerazioni formulate in precedenza con riferimento alla
"pigione vantaggiosa", con l'aggiunta oltretutto che non è stato
addotto né è stato possibile accertare (né provare) da dove risulti e in che
modo sia formato l'importo in questione.
transitori
passivi (imposte anni di pertinenza)
Il
convenuto ha chiesto di dedurre dal valore della società i transitori passivi
relativi a non meglio precisate imposte "anni di pertinenza", pari a
fr. 10'950.60. L'importo in questione risulta alla voce "Transitorische
Passiven (Steuern)" del bilancio 30 giugno 1997 (doc. 13) e corrisponde in
sostanza al credito che le autorità fiscali vantano nei confronti della società
per imposte dovute negli anni precedenti. Atteso che la valutazione della
società deve avvenire al 30 giugno 1994 e che non è dato a sapere se ed
eventualmente in quale misura le imposte dovute si riferissero a quell'epoca,
la posizione non può essere presa in considerazione.
prestito
del convenuto
Un'altra
somma che il convenuto vorrebbe dedurre dal valore della società è quella di
fr. 52'200.- corrispondente al prestito che egli asserisce di aver concesso a
suo tempo alla società: lo stesso si fonda sulla voce "Darlehen" del
bilancio 30 giugno 1997 (doc. 13). La richiesta dev'essere respinta.
Innanzitutto si osserva che nel loro referto i commercialisti, dichiarando di
condividere le osservazioni esposte dall'avv. __________ nel doc. TT, avevano
escluso l'esistenza del prestito in questione, che al 30 giugno 1994 ammontava
a fr. 34'950.- (doc. FFF p. 9). In causa il convenuto, oltre a ribadire
l'esistenza del prestito, non ha indicato per quali motivi il loro giudizio
fosse errato e la deduzione per il prestito, a suo dire effettivo, dovesse invece
imporsi. Non avendo versato agli atti tutti i giustificativi e tutta la
contabilità, egli non è in ogni caso stato in grado di provare con certezza
-ciò che sarebbe stato ragionevolmente possibile- se e in quali circostanze la
società aveva effettivamente beneficiato di quelle somme, rispettivamente che
le stesse erano state erogate, oltretutto da lui stesso, a titolo di prestito,
per cui, nonostante il diverso parere del perito giudiziario, che
nell'occasione ha statuito su considerazioni di carattere
"prudenziale" (cfr. perizia p. 12), la pretesa non può essere
ammessa. L'aumento del prestito di altri fr. 17'250.- è avvenuto
successivamente al 30 giugno 1994, per cui è in ogni caso ininfluente per la
valutazione della società.
anticipi
a carico degli attori
I
commercialisti hanno accertato che la società aveva effettivamente provveduto
ad anticipare a terzi delle somme (imposte, multe, spese peritali, ecc.) che in
realtà dovevano essere a carico degli eredi: ciò premesso, essi sono giunti
alla conclusione che i proprietari delle 35 azioni dovevano rimborsare alla
controparte fr. 36'219.30 oppure, nel caso in cui la clausola 9 della
convenzione ("i prefati esperti sono pure incaricati di risolvere al
meglio le promosse e precitate procedure fiscali, sia di sottrazione di imposta
(cfr. premessa c.5), che di imposizione della successione (cfr. premessa c.6),
in maniera tale che alle parti abbia a risultare la minore imposizione e spese,
atteso comunque che ai signori ____________, ____________ e ____________ non
possono essere imputate le sottrazioni di imposta oggetto della diffida
17.4.1987 dell'ACC") fosse unicamente di "ordine morale",
fr. 60'233.80, includente il 35% di tutte le imposte (doc. FFF p. 16). Nella
causa che qui ci occupa la parte attrice, dopo aver inizialmente ammesso di
essere debitrice a questo titolo solo di fr. 26'218.-, in sede conclusionale ha
accettato di farsi carico della somma di fr. 36'220.- indicata dai
commercialisti nella prima ipotesi. Il convenuto, da parte sua, ha per contro
preteso che la controparte fosse tenuta ad assumersi il 35% di tutte le spese
sostenute dall'anonima, concludendo per un importo di fr. 81'923.82, ridotto in
sede conclusionale a fr. 54'532.10.
A
giudizio della scrivente Camera, la clausola 9 non ha unicamente un significato
di ordine "morale", ma nemmeno comporta che ____________,
____________ e ____________ non debbano farsi carico di alcuna imposta di
successione, indebitamente non pagata: con la stessa le parti intendevano piuttosto
stabilire che a questi ultimi dovevano essere accollate le imposte (la clausola
8 è a questo proposito assai esplicita "ritenuto che tutte le imposte e
quant'altro di cui alla presente convenzione andranno a carico della
successione o dell'anonima a seconda di come i citati esperti risolveranno i
quesiti posti nell'articolo che segue"), ma non invece le multe
fiscali, in quanto essi erano estranei al tentativo di sottrazione d'imposta.
In definitiva, appare dunque corretto condannare la parte attrice a risarcire al
convenuto a questo titolo la somma di fr. 60'233.80, ritenuto che la somma di
fr. 81'923.82 -che verosimilmente, oltre al 35% delle imposte, dovrebbe
comprendere anche un'analoga quota sulle multe- non entra in considerazione già
per il fatto che non è dato a sapere quale sia la sua esatta composizione,
tanto più che la stessa è stata asseritamente calcolata con valuta 31 gennaio
1998, quando la data determinante è quella del 30 giugno 1994. La riduzione
della pretesa operata dal convenuto in sede conclusionale, oltretutto fondata
su presupposti errati (ad es. sono state ridotte del 35% anche alcune posizioni
integralmente riconosciute a suo favore, 3 volte fr. 3'627.50, e non sono stati
aggiunti i fr. 4'468.60 supplementari indicati dai commercialisti), è invece
irrilevante: il principio "ne eat iudex ultra petita partium" di cui
all'art. 86 CPC vale in effetti unicamente per il totale dell'importo reclamato
in causa nel o nei petitum, così che in pratica nulla osta a che, nel rispetto
di questo limite, il giudice riconosca alla parte di più in una singola
posizione e di meno in un'altra (SJ 1994 p. 94; II CCA 21 ottobre
1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O.
SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG).
altre
posizioni
Come
già accennato, tutte le altre contestazioni sollevate dal convenuto per la
prima volta con le conclusioni sono irricevibili. Ciò vale in particolare per
le posizioni "rettifica prestito agli azionisti" (p. 20) e
"spese di manutenzione giardini" (p. 21 e seg.), nonché per
l'applicazione dell'IMVI invece della TUI (p. 26 e seg.) e per il calcolo delle
imposte comunali e cantonali come pure dell'IFD (p. 27). Irrito è pure il
riferimento a una transazione giudiziaria 12 luglio 1999 conclusa avanti al Bezirksgericht
di Zurigo (p. 20), che non è stata a suo tempo oggetto di una domanda di
restituzione in intero, come pure lo è l'accenno a una non meglio precisata
risoluzione del Consiglio di Stato 5 febbraio 2002, nemmeno versata agli atti,
relativa oltretutto all'approvazione del PR del Comune di __________ (p. 25).
3.4 Ricapitolando,
il calcolo effettuato dai commercialisti (doc. FFF p. 12 e 13), che, pur non
essendo stato fatto proprio dal perito giudiziario, non è però nemmeno stato
ritenuto manifestamente errato da quest'ultimo, può essere corretto nel
seguente modo:
valore
netto degli immobili fr. 3'440'900.-
cassa
e CCP fr.
304.-
credito
per vantaggio pigioni fr. 119'000.-
Totale
netto valore SA (senza creditore estero) fr. 3'560'204.-
./. TUI fr.
92'340.-
./.
imposta sul capitale fr.
23'500.-
./. IFD
sugli utili teorici fr.
290'000.- ./. spese di liquidazione fr.
50'000.-
./.
imposta preventiva 35% fr.
993'000.-
valore di
liquidazione SA (senza creditore estero) fr. 2'111'364.-
valore
delle 35 azioni (senza creditore estero) fr. 738'977.-
aumento
del valore delle 35 azioni per
creditore
estero (dedotte tutte le imposte,
cfr. doc.
FFF p. 21) fr.
103'114.-
./.
anticipi a carico degli attori fr.
60'233.80
Totale fr.
781'857.20
-
La
parte attrice ha chiesto che gli interessi moratori del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
sul credito in questione avessero a decorrere dal 1° ottobre 1994, asserendo
che in base alla convenzione il riscatto doveva essere portato a termine al più
tardi al 30 giugno 1994, termine in seguito prorogato al 30 settembre 1994
(doc. HH). Gli interessi decorrono in realtà unicamente dal 16 giugno 1997. La
pretesa della parte attrice è in effetti divenuta esigibile unicamente il 25
aprile 1997, allorché i commercialisti hanno consegnato il referto di cui al
doc. FFF, con cui veniva in sostanza determinato il prezzo del riscatto,
ritenuto che proprio sulla base di questa perizia il legale degli attori, con
lettera 16 maggio 1997, che può essere considerata una valida interpellazione
ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO, ha sollecitato il convenuto ad effettuare il
relativo pagamento, specificando che l'offerta di riscatto per il prezzo
indicato a quel momento sarebbe stata valida fino al successivo 15 giugno (doc.
GGG).
-
Ne
discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi che
precedono.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 2 dicembre 1997 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza ____________, ____________, è
condannato a pagare a ____________, la somma di fr. 781'857.20 oltre interessi
al 5% dal 16 giugno 1997.
§§. A
ricezione del suddetto importo ____________ consegnerà contestualmente a
____________ 35 azioni al portatore della SA ____________, ____________, libere
da ogni impegno.
II. Le
spese giudiziarie, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
30'000. --
b)
testi
fr. 220. --
c)
perizia fr.
31'603.20
d)
spese fr.
176.80
Totale
fr. 62'000. --
già
anticipate dalla parte attrice nella misura di fr. 32'000.-- e dal convenuto
nella misura di fr. 10'000.-, e per il resto da anticipare dall'attore, sono
poste a carico dell'attore in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico del
convenuto, che rifonderà alla controparte la somma di fr. 25'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
III. Intimazione: - avv.
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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