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Numero d'incarto:
10.1995.44
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, IICCA
Incarto n.
10.1995.00044
Rinvio TF
Lugano
24 settembre 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 29 maggio 1978 da
al quale, decesso il 2 dicembre 1986, è subentrata
in causa la sua comunione ereditaria composta da
rappr. dall'avv. __________
entrambe rappr. dall'avv. __________
contro
ora __________
rappr. dall'avv. __________
preso atto
della sentenza 17 agosto 2001 con cui la I Corte civile del Tribunale federale
ha parzialmente riformato il giudizio 26 ottobre 2000 di questa Camera,
rinviando gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio sulle spese
processuali e sulle ripetibili;
ed ora, in
materia di spese e ripetibili della sede cantonale;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con la petizione in rassegna l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 1'233'379.60 oltre interessi e al versamento di
una pensione vitalizia di fr. 120'000.- annui per sé a far tempo dalla
conclusione della sua attività presso la convenuta e, in caso di sua morte, di
fr. 80'000.- per la moglie e di fr. 20'000.- per la figlia fino al suo
venticinquesimo anno e che inoltre fosse accertato anche per il futuro il suo diritto
a percepire il 3% dell'utile netto prima degli ammortamenti e lo 0.5% della
cifra d'affari della convenuta a titolo di indennità per le licenze di cui egli
era inventore o coinventore e ciò fino al 1996, percentuali queste che pure si
applicavano - come ulteriormente postulato in replica - su quanto realizzato
dai prenditori di licenze rispettivamente da coloro che comunque beneficiavano
dei brevetti, ritenuta una riduzione delle sue spettanze del 10% annualmente a
partire dal 1988;
che
la convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 1'539'591.95 oltre
interessi, nonché la restituzione di tutta la documentazione originale in
possesso dell'attore inerente un progetto brasiliano e l'accertamento che i
brevetti BE __________, BE __________ e BE __________, registrati a nome
dell'attore, erano in realtà di sua proprietà;
che all'attore, deceduto il 2 dicembre 1986, è subentrata in causa
la sua comunione ereditaria composta dalla moglie __________ e dalle figlie
__________ e __________;
che
le due figlie hanno nel frattempo concluso con la controparte un accordo
transattivo limitatamente alla quota di 50% di loro spettanza, così che esse
sono state estromesse dalla lite, che è dunque continuata, ritenuta una
riduzione del 50% dei crediti litigiosi, tra la sola __________ e la convenuta;
che con
sentenza 26 ottobre 2000 questa Camera ha respinto la domanda riconvenzionale e
accolto parzialmente la petizione, nel senso che a __________ andavano
innanzitutto riconosciuti complessivamente fr. 456'001.10 oltre interessi,
nonché una pensione vitalizia di fr. 30'000.- annui a partire dal 1° luglio
1977 e fino al 2 dicembre 1986, rispettivamente di fr. 37'500.- annui da
quest'ultima data e che era infine accertato il suo diritto a percepire l'1%
dell'utile netto e lo 0.166% della cifra d'affari prima degli ammortamenti
della convenuta e ciò dal 1978 al 1996, ritenuta una riduzione delle sue
spettanze in ragione del 5% annuo a far tempo dal 1978, fermo restando che
sull'importo concernente il 1978 doveva essere posta in deduzione una somma di
fr. 50'000.-;
che le
spese relative alla petizione, consistenti in fr. 134'994.45, già anticipate
dall'attrice in ragione di fr. 55'400.- e dalla convenuta in ragione di fr.
28'728.35 e per la rimanenza da anticiparsi dall'attrice e per essa, al
beneficio dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato, erano state poste a carico
dell'attrice in ragione di 4/7 e della convenuta per 3/7, con l'obbligo per
l'attrice di rifondere alla controparte fr. 70'000.- a titolo di ripetibili
parziali (dispositivo n. II), mentre le spese relative alla riconvenzione, di
fr. 15'200.-, già anticipate dall'attrice riconvenzionale nella misura di fr. 10'000.-,
rimanevano integralmente a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 50'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. IV);
che il 17
agosto 2001 la I Corte civile del Tribunale federale, in parziale accoglimento
del ricorso per riforma presentato il 30 novembre 2000 dalla convenuta, ha
riformato la sentenza cantonale nel senso che l'attrice non poteva pretendere
alcuna rendita vitalizia dopo il 2 dicembre 1986, rinviando gli atti
all'autorità cantonale per nuovo giudizio su spese e ripetibili;
che il
mancato riconoscimento della rendita vitalizia a far tempo dal 2 dicembre 1986
comporta evidentemente una maggior soccombenza dell'attrice nella petizione: la
stessa risultando dunque soccombente in ragione di 3/5, ne discende che ai
sensi dell'art. 148 CPC la tassa di giustizia e le spese oggetto del
dispositivo n. II devono essere poste a suo carico in tale misura e per la
rimanenza (2/5) alla convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 98'000.- a
titolo di ripetibili parziali;
che il
giudizio del Tribunale federale non ha per contro modificato l'esito
dell'azione riconvenzionale, nemmeno impugnata, così che il dispositivo n. IV
su spese e ripetibili inerente tale azione non deve essere qui riesaminato;
che non
si prelevano né spese né ripetibili per il presente giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
- Il dispostivo
n. II della sentenza 26 ottobre 2000 di questa Camera è così modificato:
II. Le spese relative alla petizione, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50'000.
b)
testimoni fr. 147.--
c)
rogatorie fr. 854.15
d)
indennità per trasferte fr. 72.--
e)
perizia contabile fr. 51'977.--
f)
perizia brevetti fr. 25'510.50
g)
spese studio perizia avv. __________ fr. 6'222.80
h)
interprete fr. 118. --
i)
richiami UFPI fr. 93
Totale fr. 134'994.45
============
già
anticipate dall'attrice in ragione di fr. 55'400.- e dalla convenuta in ragione
di fr. 28'728.35 e per la rimanenza da anticiparsi dall'attrice e per essa, al
beneficio dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste a carico
dell'attrice in ragione di 3/5 e della convenuta per 2/5, alla quale l'attrice
rifonderà fr. 98'000.- a titolo di ripetibili parziali.
-
Non si
prelevano tasse o spese per questa decisione, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a: - avv. __________;
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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