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Procedura dilicenza ediliziain sanatoria.Esame qualorala le-gi timazione dellacommi tenza nonsia chiara(precisazione della****prassi).
In principio,l’autorità ediliziapuò rifiutarsidi esaminareuna domandadi costruzionese lalegi timazione civiledella com-mi tenza famanifestamente difet o(cons. 5a).
**In ossequioal principiodella proporzionalità,nell’ambito diuna richiestadi licenzain sanatoria,l’autorità ètenuta inogni casoa verificarela conformitàal dirit omateriale diquanto ègià statoedificato, indipen-dentemente dallalegi timazione civiledei richiedenti(cons. 5b,**c).
Nachträgliches Baubewilligungsverfahren.Prüfung, wenndie Legitimationder Bauherrschaftunklar ist**(Präzisierung der****Rechtsprechung).**
**Grundsätzlich kanndie Baubehördedie Prüfung einerBau- bewilligungverweigern, wenndie zivilrechtlicheLegitima- tion derBauherrschaft offensichtlichfehlt (E.**5a).
**In Anwendungdes Verhältnismässigkeitsprinzipshat die Baubehördebei einernachträglichen Baubewilligungdie Konformitätder erstelltenBaute mit demmateriellen Bau- rechtzu prüfen,unabhängig vonder zivilrechtlichenLegiti- mationder Antragsteller(E. 5b,**c).
Considerandoin diritto:
5. a) In principio, se il progetto di costruzione è conforme
alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni ed eventualmente alle altre prescrizioni di diritto pubblico, coloro che richiedono la licenza edilizia hanno diritto al rilascio della stessa. Aspetti relativi al diritto privato sono da esaminare solo somma- riamente e per quanto è necessario ai fini della decisione ammini- strativa. Per costante prassi di questa sede, all’autorità edilizia non è in principio dato rifiutare un progetto edilizio per motivi che esu- lano dalle disposizioni di polizia delle costruzioni (cfr. PTA 1987 no. 19, 1974 no. 24, 1971 no. 17 e 1970 no. 30) o da altre prescri- zioni di diritto pubblico. Per contro, l’autorità può rifiutare la licen- za edilizia, senza neppure entrare nel merito della domanda di costruzione, se si palesa fin dall’inizio l’assoluta mancanza di le- gittimazione di coloro che formulano la richiesta dal profilo del di- ritto privato (PTA 1987 no. 20). I comuni non possono però esi- mersi dall’analizzare delle domande di costruzione solo se
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dubitano della legittimazione degli istanti a chiedere la licenza edi- lizia, in quanto non è compito dell’autorità edilizia statuire su que- stioni di diritto privato (cfr. PTA 1990 no. 25, 1989 no. 15, 1987 no. 20, 1982 no. 23 e 1969 no. 13). La verifica di striscio di aspetti del diritto privato trova la propria giustificazione nella necessità di evitare che l’autorità debba esaminare nel dettaglio delle magari complesse domande di costruzione, quando la legittimazione a chiedere il permesso di fabbrica fa già manifestamente difetto. Questa prassi è stata dalTribunale amministrativo confermata an- che in seguito (sentenza del Tribunale amministrativo R 05 1 del
31 maggio 2005) e di recente il 24 aprile 2012 nella sentenza R 12 4. L’autorità edilizia è per contro tenuta a verificare l’esistenza di una servitù di diritto privato, qualora il sussistere di un simile diritto assurga a condizione per il rilascio della licenza stessa, come ed esempio qualora fosse indispensabile la comprova dell’urbanizzazione del fondo tramite la disponibilità di un accesso (privato) sufficiente in zona edilizia (sentenza del Tribunale ammi- nistrativo R 12 23 del 10 luglio 2012).
1. La situazione è però essenzialmente diversa quando si tratta di giudicare la conformità all’ordinamento materiale di un impianto o di una costruzione già eseguiti o terminati. In questi casi, l’autorità edilizia non può rifiutare l’esame e poi eventual- mente il rilascio della licenza di costruzione a posteriori, addu- cendo la pretesa mancanza di legittimazione civile di quanti hanno fatto domanda di fabbrica. In questi casi l’autorità edilizia non è parimenti legittimata ad ordinare l’eventuale demolizione della costruzione per motivi meramente civili, in quanto su tali pretese è competente a statuire solo il giudice civile. Anche il fatto che il committente abbia edificato sul fondo di un terzo non può impli- care l’emanazione di un ordine di demolizione – qualora il pro- getto si conformi al diritto edilizio materiale – spettando tale giu- dizio alla giurisdizione privata. Nell’ambito di una richiesta di licenza in sanatoria, l’autorità è tenuta in ogni caso a verificare la conformità al diritto materiale di quanto è già stato edificato, indi- pendentemente dalla legittimazione civile delle persone che hanno introdotta la richiesta. Se la costruzione è conforme al di- ritto materiale la licenza edilizia va rilasciata, lasciando al giudice civile l’eventuale compito di statuire su di una eventuale demoli- zione per motivi attinenti al diritto privato. In ossequio al principio della proporzionalità sarebbe sproporzionato al fine perseguito, ri- fiutare il rilascio di una licenza di costruzione a posteriori per un intervento conforme al diritto materiale solo per mancanza di
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legittimazione della committenza. In questi casi, il rifiuto compor- terebbe, infatti, una successiva decisione di smantellamento, mal- grado la conformità dell’opera al diritto edilizio materiale, sempli- cemente argomentando che la domanda di costruzione sareb- be stata proposta da persone non legittimate a richiederla (Basellandschaftliche Verwaltungsgerichtsentscheide 1989 no. 6 cons. 3b e riferimenti; BVR 1989 pag. 406 cons. 3 e vedi sul tema ANITA HORISBERGER JECKLIN, Die Stockwerkeigentümerinnen und
-eigentümer im Baubewilligunsverfahren sul sito internet: http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/ra/down- loads_publikationen.assetref/content/dam/documents/BVE/RA/de/ ra_publikationen_text_kpg-2004-3-ah.pdf, visitato il 27 maggio 2013). Per questo, la pretesa mancanza di legittimazione di solo una parte degli eredi di una comunione ereditaria o dei proprietari per piani è, nell’ambito di una richiesta di licenza edilizia in sana- toria, irrilevante.
1. Nel caso in oggetto, sul fondo di proprietà della co- munione ereditaria di cui fa parte anche il ricorrente è stato abusi- vamente costruito un accesso, grazie al deposito di materiale pu- lito. Giustamente pertanto, l’autorità edilizia invitava i respon- sabili diretti dell’intervento ad introdurre a posteriori una do- manda di costruzione. Tale procedere era, infatti, indispensabile onde determinare l’eventuale conformità del progetto all’ordina- mento edilizio materiale e quindi per poter approvare a posteriori l’operato ed evitare che l’accesso dovesse essere smantellato. Dal punto di vista della proporzionalità pertanto, l’autorità edilizia co- munale era tenuta ad esaminare la domanda di costruzione, anche se la legittimazione civile degli istanti avesse fatto completamente difetto. Il fatto che l’autorità abbia chiesto ulteriori ragguagli alla committenza per sincerarsi della loro legittimazione è pertanto ai fini del giudizio irrilevante, essendo l’autorità tenuta a verificare in ogni caso la conformità al diritto materiale dell’intervento ese- guito anche in assenza della legittimazione dei committenti. Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente sulla mancanza di legittimazione dei richiedenti la licenza edilizia non possono in questa sede essere udite e che il rilascio della licenza edilizia su istanza dei tre petenti non dà adito ad alcuna critica. R 12 140Sentenza del 12 giugno 2013
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