Prestazioni complementari. Pensione alimentare dovuta alla moglie.
Presupposti peril dirittoa PC**(cons. 2a).**
Scopo delle PC**(cons. 2b).**
Quando l’assicuratoversa pensionialimentari deldiritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle suepossibilità finanziariee leprospettive disuc- cesso inuna proceduradi modificadi dirittocivile so- noassodate, lecondizioni dirinuncia aisensi dell’art.11 cpv.1 lett.g LPCsono adempitese ilpretendente, dopo lascadenza deltermine fissatoglicon indicazionedelle conseguenze nelcaso d’omissione,desiste dalpromuo- vereun’azione legaleche gliera possibile(cons. 2c).
**Le condizionidi rinunciasono dateanche sel’assicurato intenta un’azionein riduzionedella prestazionealimen- tare per un ammontare manifestamente superiore alle sue possibilità(cons. 3a,**b).
**Il contributoalimentare afavore dellamoglie nonpuò andare ascapito dellePC (cons.**3c). Ergänzungsleistungen. Alimente für die Ehefrau.
Voraussetzungen desAnspruches aufEL (E.2a).
Ziel der EL**(E.2b).**
Leistet derVersicherte imVergleich zuseinen finanziel- lenMöglichkeiten offensichtlichzu hohefamilienrechtli- che Unterhaltsbeiträge und sind die Gewinnaussichten für einzivilrechtliches Abänderungsverfahrenklar aus- gewiesen,ist derVerzichtstatbestand imSinne vonArt. 11Abs. 1lit. gELG erfüllt,wenn derAnsprecher nachAb- lauf derihm unterHinweis aufdie Folgenim Unterlas-sungsfall angesetztenFrist vonder Anhebungeines zu- mutbarenProzesses absieht( E.2c).
Die Voraussetzungen des Verzichtessind ebenfalls er-füllt, wennder Versicherteeine gerichtlicheAbänderung der Alimenteverlangt, derenBetrag aberimmer nochzu hoch fürseine finanziellenMittel ist(E.3a, b).
Die Alimentezugunsten derEhefrau könnennicht zu- lastender ELausbezahlt werden(E.3c). Considerandi:
1. a) In virtù delle nuove disposizioni della LPC in vigore dal 1º gennaio 2008, hanno diritto a prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se rice- vono una rendita d’invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC). L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). L’art. 1 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi com- putabili, fra i quali vi sono i proventi e i beni a cui l’assicurato ha rinunciato (lett. g).
In principio, per il calcolo della prestazione complemen- tare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l’assi- curato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza re- strizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 cons. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa si- tuazione (DTF 1 5 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell’ipotesi in cui l’assicu- rato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 cons. 1, 121 V 205 cons. 4a, ** 1** 7 V 289; DAS 2007 PC no. 6, 2003 PC no. 4
cons. 2 e 2003 PC no. 1 cons. 1a e 2001 PC no. 5 cons. 1b). L’attuale art. 1 cpv. 1 lett. g LPC riprende testualmente il concetto espresso sotto il vecchio diritto all’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, per cui la relativa prassi è applicabile anche alla nuova norma.
1. Lo scopo principale delle prestazioni complementari è quello di garantire un’adeguata copertura del fabbisogno vitale. In- fatti, fondandosi sull’art. ** 1** 2 cpv. 2 lett. b CF, l’Assemblea federa- le ha adottato il nuovo art. ** 1** 2a CF specifico per le prestazioni com- plementari. Giusta l’art. ** 1** 2a CF, la Confederazione ed i Cantoni ver- sano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l’entità delle prestazioni complemen- tari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In effetti, la LPC persegue lo scopo di garantire un «reddito minimo» per far fronte ai «fabbisogni vitali» (RCC 1992, pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al «minimo vitale» discipli- nato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (DTF ** 1** 3 V 285, RCC 1991 pag. 145, 1989 pag. 606, 1986 pag. 143; RDAT 1991 – II pagg. 447 ss., nota 12 e pag. 460 nota 83 ).
1. Per quanto riguarda la specifica problematica del caso in oggetto, la questione è già stata decisa dall’allora Tribunale fe- derale delle assicurazioni (RCC 1991, pag. 143) e dallo stesso Tri- bunale amministrativo (STA S 05 138). Se l’assicurato versa pen- sioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilità finanziarie e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono assodate, le condizioni di rinuncia ai sensi dell’art. ** 1** cpv. 1 lett. g LPC sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del ter- mine fissatogli con indicazioni delle conseguenze nel caso d’o- missione, desiste dal promuovere un’azione legale che gli era pos- sibile. Lo stesso principio vale per le spese riconosciute di cui fanno parte le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di fa- miglia di cui all’art. 10 cpv. 3 lett. c LPC. Anche qui non possono essere dedotte delle spese di mantenimento – benché stabilite in sede giudiziaria – il cui ammontare può essere corrisposto solo grazie al fatto che il debitore sia beneficiario di una prestazione complementare ( vedi sulla questione U. Müller, Rechtsprechung zu den EL, ELG, note 289 ss. e 513 ss.).
1. a) Nell’evenienza, l’assicurato disponeva nel 2009 di entrate dalla rendita d’invalidità e dalla previdenza professionale per un ammontare di fr. 17 617.– annui a cui vanno aggiunte le in- dennità giornaliere della cassa di disoccupazione per fr. ** 1** 486.–. L’ammontare complessivo mensile è pertanto di fr. 2425.–. È in queste condizioni evidente che il marito non era in grado di far fronte ad un contributo di mantenimento di fr. 3000.– a favore della moglie. Per questo il 7 aprile 2009 l’istante veniva sollecitato ad intraprendere un’azione legale in riduzione del contributo, con la comminatoria di una soppressione o riduzione delle prestazione dal 31 luglio 2009 in caso d’inattività. A seguito di tale sollecito, ve- niva elaborata una convenzione tra le parti che inizialmente pre- vedeva una riduzione del contributo a fr. 2120.– . Poiché la cassa di compensazione decideva allora di stabilire la prestazione a fr. 316.– e ne informava l’avente diritto agli inizi di settembre 2009, il 17 settembre 2009 il tribunale distrettuale competente omolo- gava una convenzione che prevedeva la riduzione della pensione alimentare per la moglie dell’assicurato a fr. 1900.–. Per la cassa convenuta la riduzione non terrebbe però conto delle possibilità finanziarie del debitore e le parti sarebbero con il loro modo di agire contravvenute al loro obbligo di collaborare. In effetti, che un contributo di fr. 1900.– sia sempre ancora eccessivo per le possibi- lità economiche del ricorrente è evidente, giacché egli avrebbe in
tale evenienza ancora a disposizione fr. 525.– mensili per il proprio fabbisogno, ciò che non coprirebbe neppure il minimo vitale. All’e- poca della richiesta di riduzione della prestazione alimentare, e al più tardi dopo la decisione dell’8 settembre 2009, l’assicurato era al corrente che da parte della cassa di compensazione veniva ri- tenuto adeguato alle sue possibilità economiche un contributo di fr. 316.–. Avendo richiesta una riduzione del contributo per un am- montare a cui non è assolutamente in grado di far fronte, l’istante è chiaramente contravvenuto ai propri obblighi di collaborazione.
1. La pretesa stando alla quale l’azione sarebbe stata in- tentata con successo in considerazione della riduzione della pen- sione alimentare del 36 % non può essere udita. Per far fronte ai propri obblighi di collaborazione l’istante era tenuto a richiedere una riduzione che tenesse conto delle sue effettive possibilità eco- nomiche, ciò che non ha manifestamente fatto, indipendente- mente dal fatto di sapere di quale entità sia in realtà la riduzione. Come si evince anche dal verbale d’udienza del 10 settembre 2009, la prestazione era stata essenzialmente calcolata in base ai fabbi- sogni della moglie e non era stata presa in alcuna considerazione la capacità finanziaria del debitore della prestazione. Nella sua richiesta di riduzione, l’istante avrebbe in effetti perorato un risul- tato ben diverso da quanto il suo obbligo di collaborare richiedeva e da quello che era stato il motivo essenziale che aveva spinto la cassa di compensazione a pretendere la riduzione del contributo. Per questo l’azione in riduzione intentata è ai fini del giudizio irri- levante. Rinunciando a perorare quanto era suo diritto l’istante deve lasciarsi opporre il calcolo di una prestazione alimentare giusta i parametri applicati dalla convenuta e per un ammontare mensile di fr. 316.– a favore della moglie.
2. Del resto il calcolo della prestazione come proposto dalla convenuta permette chiaramente di stabilire che, grazie ad un esito favorevole del ricorso, il contributo di mantenimento che l’istante sarebbe tenuto a versare alla moglie avverrebbe pratica- mente interamente a scapito delle prestazioni complementari, in- dipendentemente dal fabbisogno effettivo della diretta interes- sata, ciò che non può manifestamente corrispondere alla volontà del legislatore giusta quanto esposto in precedenza al consideran- do 2b sugli scopi di un tale tipo di prestazione. Infatti, giusta la tesi di ricorso, l’istante deterrebbe un diritto ad una prestazione com- plementare dal settembre 2009 di fr. 1889.–, rispetto agli attuali fr. 305.– . Sommando tale importo al diritto della moglie, che in caso di reiezione del ricorso sarebbe quantificabile a fr. 284.–, ne
deriva un diritto complessivo dei due coniugi a prestazioni com- plementari per un importo di fr. 589.–, anziché i perorati fr. 1889.–. S 09 184 Sentenza del 23 marzo 2010