Gebühren und****Abgaben 7
Tasse e contributi
Contributo sostitutivo per parcheggi.
Base legalee scopodella normativasul contributososti- tuivo per parcheggi (cons. 2).
**La creazionedei posteggideve esserecomprovata dalla committenzae incasu neva garantita****l’agibilità durante tutto l’anno (cons.**3).
**Dopo ilrilascio dellalicenza edilizia,al committentenon è datoavvalersi dell’insufficienteurbanizzare diquesta zona perovviare all’obbligo****contributivo (cons.**4).
Parkplatzersatzabgabe.
**Gesetzliche Grundlageund Zielder Gesetzgebung****bzgl. Parkplatzersatzabgabe (E.**2).
Die Erstellungder Parkplätzemuss vomBauherrn nach- gewiesen und im Spezialfall derenErreichbarkeit ganz- jähriggewährleistet sein(E. 3).
**Nach Erteilungder Baubewilligungkann der****Bauherr nicht die ungenügende Erschliessung geltend machen, um die Pflicht zur Parkplatzersatzabgabe zu umgehen (E.**4).
Considerandi:
1. a) Giusta l’art. 31a LE, in caso di costruzione di nuovi edi- fici nonché di trasformazioni o ampliamenti, che presumibilmente creeranno traffico supplementare, vanno costruiti sulla particella stessa oppure nelle immediate vicinanze su terreno privato po- steggi per veicoli a motore accessibili durante tutto l’anno e da mantenere liberi permanentemente per il parcheggio (cpv. 1). De- vono essere messi a disposizione per edifici residenziali 1 posteg- gio per ogni abitazione fino a 80 m2 di SUL; oltre: 2 posteggi (cpv. 2). In base all’art. 31b LE, se l’impianto dei previsti posteggi non è possibile su terreno proprio oppure su terreno di terzi ga- rantito mediante l’iscrizione a registro fondiario ed i posteggi non possono nemmeno essere approntati sotto forma di impianto col- lettivo, per ogni posteggio mancante deve essere versato un con- tributo unico sostitutivo (cpv. 1). Il contributo sostitutivo ammonta
a fr. 3500.– per posteggio (cpv. 2 all’inizio). Il contributo sostitutivo viene fatturato alla committenza nell’atto del rilascio della licenza edilizia e deve essere versato prima dell’inizio della costruzione (cpv. 3).
1. Il contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che sostituisce l’obbligo principale di eseguire po- steggi (obbligazione di fare), quando lo stesso risulti oggettiva- mente impossibile o sproporzionato, in particolare per motivi tec- nici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la manifesta sproporzione tra l’onere a carico dell’obbligato e i vantaggi deri- vanti alla collettività (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 29 LALPT, n. 275 ss.). Come altre indennità sostitutive (ad es. quelle per la costruzione di rifugi), il presente tributo causale non ha un carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell’esistenza e nell’entità, dall’obbligazione di fare prin- cipale, ovvero quella di realizzare dei parcheggi su suolo privato. Il contributo sostitutivo per posteggi non dà diritto a particolari prestazioni da parte dell’ente pubblico (per es. all’uso di posti auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L’inden- nità in questione deve essere versata poiché l’obbligato viene li- berato dalla prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell’ente pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato. D’altra parte, se non fosse prevista la possibilità di versare tale indennità, la licenza edilizia potrebbe addirittura essere negata a quei proprietari che non sono in grado di adempiere in natura l’obbligo di realizzare i posteggi necessari (DTF 97 I 802, cons. 6).
1. a) Nell’evenienza l’istante reputa principalmente di avere praticamente già a disposizione i due posteggi richiesti. Questa allegazione non è però stata dimostrata. I piani allegati alla domanda edilizia e presentati dall’istante non recavano alcuna in- dicazione sulla sistemazione esterna ed in particolare riguardo alla creazione dei due posteggi. Già il 16 ottobre 2009, prima del rila- scio della licenza edilizia, l’ufficio tecnico comunale richiedeva alla committente l’indicazione relativa ai posteggi. L’interessata ri- spondeva alla richiesta adducendo una serie di considerazioni, giu- sta la mancata necessità di creare nuovi posteggi, l’utilizzazione da parte della famiglia di un parcheggio di terzi e la possibilità di sistemare i posteggi davanti al muro appena eretto o comunque altrove sul fondo. Sulla base di tali indicazioni, l’autorità edilizia
concludeva all’impossibilità oggettiva di creare i due posteggi in zona edilizia a causa della morfologia del suolo ed in particolare a seguito dell’elevata pendenza del fondo e trovandosi la restante parte della particella al di fuori della zona edificabile.
1. Non è contestato che l’ubicazione concernente lo spiaz- zo antistante il nuovo muro si trovi in «zona agricola: altro territo- rio idoneo all’agricoltura» sovrapposta ad una zona viticola. Giu- sta l’art. 16a cpv. 1 LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’or- ticoltura. Affinché la conformità sia adempiuta, il suolo deve costi- tuire il fattore produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 cons. 3a e rinvii). L’art. 34 cpv. 1 OPT riprende questa nozione, precisando che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti ne- cessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all’ampliamento interno (DTF 129 II 413 cons. 3.1). In detta zona dei posteggi che servono alla zona edilizia sono evidentemente contrari allo scopo di zona. Diversamente da quanto preteso dall’istante, che non vede intralci al rilascio di un permesso per erigere l’impianto fuori zona, la concessione da parte del competente dipartimento canto- nale di una licenza edilizia d’eccezione per l’erezione di due po- steggi non può considerasi cosa fatta. Una simile richiesta esula dalla semplice formalità e le possibilità di ottenere quanto richie- sto per un impianto che va indubbiamente assegnato alla zona edilizia non sono a priori date. Giustamente pertanto, l’autorità edilizia ha considerato che l’alternativa dei posteggi fuori zona non fosse nell’evenienza data. Semmai spetterebbe all’istante comprovare di poter effettivamente ottenere un simile permesso d’eccezione.
1. Anche un’ubicazione in zona edilizia è stata dal comune ritenuta praticamente inattuabile. In effetti, partendo dall’ipotesi che il tracciato della futura strada di quartiere verrà a sovrapporsi a quello dell’attuale percorso pedonale, la creazione di due par- cheggi sul fondo della ricorrente a ridosso di tale tracciato in zona edilizia sarebbe in termini puramente teorici possibile, anche se tecnicamente alquanto difficile a causa della pendenza del fondo dell’istante e della morfologia del suolo. Per poter creare due posti macchina l’esecutivo considera necessari degli ingenti interventi di scavo, prima, e di sostegno, dopo, che comporterebbero dei co- sti di costruzione esorbitanti. Dal canto suo, l’istante neppure pre- tende di essere disposta ad edificare concretamente i due po- steggi in zona edilizia e ad assumersi i relativi costi. Ne consegue
che quanto ritenuto dall’autorità edilizia in merito all’attuale as- senza di posteggi merita in questa sede conferma.
1. a) La ricorrente reputa che la mancata costruzione della strada per l’urbanizzazione del quartiere renderebbe priva di signi- ficato la richiesta di creare dei posteggi sul suo mappale in quanto questi resterebbero comunque attualmente inagibili per le auto- vetture. La situazione dell’istante è la stessa di quella in cui si tro- vano tutti i proprietari di costruzioni che non hanno alcun accesso diretto alla strada. Per tali proprietari la messa a disposizione sul loro fondo di un posteggio è da ritenersi irrilevante in quanto il chiaro testo di cui all’art. 31a LE non lascia dubbi sul fatto che il po- sto macchine debba essere agibile durante tutto l’anno. Per que- sto, anche se l’istante avesse effettivamente a disposizione sul proprio fondo due posteggi, questi non sarebbero accessibili e quindi le condizioni di cui all’art. 31a cpv. 1 LE non sarebbero co- munque soddisfatte. b) L’istante vorrebbe vedere l’immediata realizzazione del- la strada di quartiere, essendo compito dell’autorità comunale procedere alla necessaria urbanizzazione della zona edilizia, come del resto confermato anche dal Tribunale amministrativo (sen- tenza R 05 107) e dal Tribunale federale (sentenza 1P.1 8/2007 del 1º ottobre 2007). Riguardo alla costruzione dei posteggi tale cen- sura si palesa immotivata. Infatti, il rilascio di una licenza di co- struzione per una casa d’abitazione in zona edilizia presuppone che il fondo sia anche urbanizzato. In caso contrario, la licenza edi- lizia non potrebbe essere rilasciata. Ne consegue che limitata- mente alla questione dei posteggi l’istante non è legittimata a perorare l’immediata esecuzione della strada. Resta però in tali cir- costanze evidente che almeno fino alla realizzazione della strada, l’istante non ha la possibilità di soddisfare l’art. 31a LE. Qualora il suo fondo verrà direttamene urbanizzato, se il punto di allaccia- mento dovesse tecnicamente permettere la realizzazione dei due posteggi e posto che tutte le altre condizioni per la creazione di tale impianto dovessero essere soddisfatte, la ricorrente potrà procedere all’edificazione in natura dei due posteggi richiesti dalla LE. In questo caso, sarebbe però indispensabile attendere il con- cretizzarsi del progetto di urbanizzazione attualmente in via di ela- borazione prima di poter procedere all’intervento edilizio previsto. Qualora però la committente fosse intenzionata ad innalzare la sua casa d’abitazione al momento attuale, come va ammesso, non le resta che versare il contributo sostituivo per i due posteggi che ol- tre a non essere attualmente realizzabili non potrebbero neanche
venir resi accessibili. Per il resto, non è contestata la necessità di procedere alla creazione di due nuovi posteggi, in considerazione della creazione di un appartamento di oltre 80 m2 di SUL, né l’am- montare del contributo sostituivo pari a fr. 3500.– per ogni posto macchina mancante.
A 10 25Sentenza del 29 marzo 2010