Recount required when margin is one vote

PVG 2010 1Übriges Gericht31.12.2010Granted

Zusammenfassung

The appellant challenged a municipal election result in which he lost by one vote (153 to 154) and asked for a recount. The court held that, under Art. 43 LDPC as applied to municipal elections, a recount must be ordered ex officio whenever the last elected and first unelected candidates are separated by only one vote, even if the percentage difference exceeds 0.3%. The court considered the narrow result a voting irregularity under Art. 34(2) of the Federal Constitution. It annulled the election of P. and remitted the vote material to the municipality for recount and renewed proclamation of the result.

Regest

Art. 43 LDPC; municipal elections; recount threshold; Art. 34(2) Federal Constitution. A recount must be ordered ex officio when the margin between the last elected and first unelected candidate is only one vote, even if the numerical difference exceeds 0.3% of valid ballots. An interpretation that would deny recounts in small electorates would systematically exclude constitutional voting protection and is therefore impermissible. A very narrow result constitutes a voting irregularity requiring recount protection (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Politische Rechte****1

Diritti politici

Elezioni comunali. Secondo conteggio dei voti.

  • Un secondoconteggio deivoti anorma dell’art.43 LDPC deveessere dispostod’ufficio nelcaso incui l’ultimaper- sonaeletta ela primanon elettasiano separateda un solovoto, anchese ladifferenza èsuperiore allo****0,3 %.

Gemeindewahlen. Nachzählung der Stimmen.

  • **Eine Nachzählungder Stimmengemäss Art.43 GPRist von Amteswegen anzuordnen,wenn dieals letztege- wählte unddie erstenicht gewähltePerson nurdurch eine Stimme getrennt sind, auch wenn die Differenz mehr als****0,3 %**beträgt.

Considerandi:

2. Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale

ordini al comune di ricontare i voti. L’esigua differenza tra il suo ri- sultato (153 voti) e quello dell’ultimo candidato eletto (154) impor- rebbe infatti all’autorità comunale di procedere d’ufficio al ricon- teggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un’irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l’art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elet- tore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il ri- sultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, cons. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall’art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Il disposto legislativo testé evocato dispone in modo inequivocabile che, se la differenza tra i voti ottenuti dall’ul- tima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto ammonta a meno dello 0,3 % delle schede di voto valide consegnate, l’ufficio elettorale è tenuto a ordinare d’ufficio il ri- conteggio dei voti. Nel caso in narrativa, le schede di voto valide consegnate sono – secondo il risultato accertato dall’ufficio eletto- rale – 297. Lo 0,3 % corrisponde a 0,89 voti. La differenza decisiva

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nel caso in narrativa è però di un voto, ovverosia dello 0,34 % delle schede di voto consegnate. Si pone quindi la domanda, di natura fondamentale, se il numero di voti (soglia) calcolato in applica- zione dell’art. 43 LDPC deve essere arrotondato al numero intero superiore, rispettivamente se il riconteggio dei voti deve sempre essere effettuato d’ufficio qualora la differenza tra i risultati sia di un solo voto. Ammettere il contrario – come pretende il convenuto

– significherebbe escludere a priori dall’applicazione dell’art. 43 LDPC tutte quelle votazioni ed elezioni alle quali sono state con- segnate meno di 334 schede valide. Infatti, solo con un minimo di 334 schede valide lo 0,3 % corrisponde a più di un voto. Una sif- fatta interpretazione dell’art. 43 LDPC comporterebbe un’inam- missibile e sistematica violazione delle garanzie di cui all’art. 34 cpv. 2 CF in tutte quelle circoscrizioni elettorali che non raggiun- gono un numero minimo di votanti. La riconta dei voti a norma dell’art. 43 LDPC deve pertanto essere disposta d’ufficio nel caso in cui la differenza tra i voti ottenuti dall’ultima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto (rispettivamente tra i sì e i no in una votazione) sia di un solo voto, anche se superiore allo 0,3 %. L’elezione di P. è quindi da annullare e il materiale di voto è da rinviare al comune, che disporrà il riconteggio dei voti e una nuova proclamazione dei risultati.

V 10 4Sentenza del 18 febbraio 201

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electoral lawrecountnarrow marginmunicipal electionconstitutional voting rights