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PVG 2008 24 ΓÇó Expropriation compensation and legitimate expectations
PVG 2008 24Übriges Gericht31.12.2008Dismissed
The commune challenged an expropriation-compensation ruling, arguing that its 5 July 2000 communication about a parcel included in the zoning measure and valued at CHF 25/m² was not a binding promise. The Federal Court held that, in context, the statement was objectively an assurance on the compensation the commune would pay if the planning revision was accepted. The owners were entitled to rely on it under the principle of good faith. Internal valuation materials and an alleged three-year term did not defeat the reliance interest. The commune's appeal was dismissed.
Art. 9 CF; protection of legitimate expectations in expropriation compensation proceedings: an individualized official communication may create a binding reliance position even absent a formal contractual offer, if the recipient could and had to understand it as a concrete assurance, the authority acted within apparent competence, the error was not immediately recognizable, and the addressee relied on it by taking irreversible steps. Internal preparatory documents cannot prevail over a later direct assurance addressed to the affected landowners; a limitation not clearly communicated to all addressees cannot be opposable. The court emphasizes that the decisive criterion is the objective meaning of the communication in its context and the justified trust it induced (consid. 4a–h).
Enteignung 11
Espropriazione
Indennità d’espropriazione. Buona fede.
**Affermazioni fattedall’autorità in merito al valoredi stima diun fondoassegnato alla****ZP/IP (cons.**4a).
Principio dellabuona fede(cons. 4b).
**Nell’evenienza, violazionedella buonafede ammessa (cons.**4c–h).
Enteignungsentschädigung. Treu und Glauben.
Behördliche Angaben bezüglich des Schätzungswertes eines indie ZöBAeingezonten Grundstückes**(E. 4a).**
**Grundsatz vonTreu undGlauben (E.**4b).
**Verletzung von****Treu und Glauben vorliegend bejaht (E.**4c–h).
Considerandi:
4. a) In data 5 luglio 2000 ai privati convenuti nell’ambito
del presente procedimento veniva comunicatoche la loro speci- fica particella veniva inclusa nella ZP/IP eche«la commissione di stima, incaricata dall’autorità edilizia, ha stimato il valore della particella in questione a 25.–* fr./m2».** Mentre per il comunericor- rente tale comunicazione non potrebbe in alcun modo pregiudi- care la fissazione del valore dell’indennità d’espropriazione do- vuta per i fondi nellaZP/IP, i privati convenuti ritengono di aver potuto in buona fede intendere la comunicazione come un’assicu- razione sul prezzoche il comune sarebbe stato disposto acorri- spondere per i loro fondi e di aver conseguentemente accettato la revisione della pianificazione del 2001, affidandosi a tale impegno. Nell’evenienza in esame, già dalla semplice interpretazione della comunicazione fatta ai proprietari fondiari si palesa il ben fondato delle loro pretese. Questa interpretazione corrisponde del resto al sensoche i destinatari potevano e dovevanoragionevolmente dare a tale comunicazione in virtù delle regole della buona fede (ocosiddetto«principio** dell’affidamento»DTF 120V 452cons. 5a), considerando il testo e il contesto della comunicazione e tenendo conto anche di tutte le circostanzeche l’hanno preceduta e ac- compagnata, e questo per i motiviche seguono.*
dell’inclusione della specifica particella nella ZP/IP e la precisa- zione*«la** commissionedi stima,incaricata dall’autoritàedilizia, ha stimatoil valoredella particellain questionea 25.–fr./m2» eraevi- dente chel’autorità ediliziacomunale intendesseinformare gliin- teressati in merito all’indennità cheera disposta a versare in se- guito aquesta specificamisura pianificatoria,come attestavadel resto chiaramente a senza l’ombra di alcun dubbio il presidente della commissione incaricata di gestire e portare a termine la re- visione dellapianificazione localein occasionedella suatestimo- nianza del6 novembre2007. Indetta sede,il presidentedella com- missione incaricata di condurre in porto la revisione della pianificazione locale affermavache«la decisione di procedere a una** stimaera statapresa dalgruppo dilavoro, dopoaver consta- tatoche delle 262 opposizioni trattate alcuni proprietari toccati chiedevanoquanto fossel’indennizzo delterreno nelcaso venisse azzonatoin IPe EP.Io neavevo informatoil consigliocomunale, cheha datoil suobenestare.» Lostesso testeripeteva, riguardoal motivo dell’incaricoassegnato allacommissione distima cheque- sto«era** datodalla richiestadei proprietaridi saperea quantoam- montasse laindennità incaso diazzonamento delleloro particelle nelleispettive zonee inoltrel’obiettivo eraquello difar passarela votazione.» Questetestimonianze vengonopoi confermateanche dal protocollodel 4maggio 2002della Giuntacomunale, dalquale si deduce la legittimità dell’incarico assegnato al competente di- partimento, il chiaro scambio di informazioni tra la commissione incaricata dellarevisione dellapianificazione el’autorità preposta nonchéle finalitàperseguite conla creazionedi unacommissione di stima, nel senso esposto dal teste.*
stivalori distima eranoritenuti gliindennizzi daversare airispet- tivi proprietari.Solo inquesto casone sarebbederivato unonere per ilcomune corrispondentealla stimaeffettuata (vedianche l’in- dicazione contenuta nel citato protocollo della Giunta comunale allatrattanda«Entrata* inmateria», dove**«si** prendeatto cheil va- loredei terreniinseriti inzona ZP/IPammonta acirca 2,8milioni di franchi»).Unica questioneche potrebbeporsi inquesto contestoè quella relativaalla necessitàdi unastima perl’eventuale determi-nazione delvalore massimodei costidella pianificazione.In que- sto caso però tale dato andava precisato. Invece, né il valore di stima, né i costi complessivi dell’opera volevano essere intesi comevalori massimi,in assenzadi qualsiasiprecisazione aque- sto riguardo.Nella comunicazionedel 5luglio 2000viene ripreso esattamente il prezzo indicato dalla commissione di stima per i fondi della specifica zona in oggetto, motivo per cui la promessa fattadall’autorità concernevaun ammontaredi fr./m225.–. Sel’in- tenzione eraun’altra, l’autoritàcomunale checonosceva odoveva conoscere i ben più ridotti prezzi fino ad allora corrisposti per la zona agricolaera tenutaa precisarela propriaposizione. L’indica-zione del valore di stima senza riserva alcuna conferma ben più chiaramente la volontà finalizzata dell’autorità comunale di riu- scire finalmente nell’intento propostosi e volto alla realizzazione della revisione della pianificazione locale, promettendo agli inte- ressati la corresponsione di una interessante indennità d’espro- priazione e garantendosi in questo modo l’approvazione o perlo-meno la non contrarietà al progetto di revisione.*
mine anche da parte del tecnico comunale nei protocolli dell’in- terrogatorio del 6 novembre2007). Appellandosi a questoter- mine,la ricorrenteconsidera comunqueandata prescrittal’offerta fatta nelluglio 2000,ad oltresei annidall’accettazione dellarevi- sione della pianificazione locale. La questione non è però deter-minante ai fini del giudizio. In primo luogo, è probabile chedetto termine sia stato evocato per giustificare la scelta dell’assegna- zione alla ZP/IP.Infatti, l’interesse pubblico all’assegnazione di fondi privatinella ZP/IPpuò essereattuale ofuturo, madeve trat- tarsi di un fabbisogno concreto del comune e la destinazione a scopi pubblici deve essere prevista con una certa sicurezza nel prossimo futuro. A questo punto i proprietari fondiari sono solita- menteinteressati asapere quandoil loroterreno potràessere pre- teso dall’ente pubblico o comunque quali sono gli usuali termini peril trapasso.Determinanteè* comunqueche laZP/IP nonperde il proprio carattere al trascorrere di questi fatidici tre anni, come invece sembravaessere statoil tenoredell’informazione oralefor- nita agli interessati nell’ambito dell’esposizione pubblica dei piani. Inoltre, in base alla testimonianza raccolta non è compro- vato e non viene neppure pretesoche tutti i privati convenuti in ricorso siano stati edotti su questo presunto termine di tre anni, con la conseguenza che, pur non avendo incidenza sulpresente procedimento, lo stesso non potrebbe venir loro opposto in pro- seguo di causa.*
cazionelocale, laproposta fattanon potevae tantomeno doveva essere interpretata come un errore**manifesto.
didiritto aloro disposizione.La questionedeterminante restaperò solo quella di sapere se con la propria promessa l’autorità abbia indotto gli interessati ad agire in un determinato modo a salva- guardia deiloro interessianziché inun altroe talequestione vari- solta affermativamente. La promessa fatta ai proprietari era tale da influenzare positivamente il loro atteggiamento avverso la re- visione della pianificazione. Anche per questo motivo, i privati convenuti vanno protetti nella loro buona fede.
R08 13-16Sentenza del 4 aprile 2008