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sigkeit, die nicht auf Rückzug, Anerkennung oder Vergleich zurück- zuführen ist, deshalb rein formelle Wirkung (vgl. André E. Lebrecht, Die formelle Verfahrenserledigung im Anfechtungsstreitverfahren,
S. 28) und steht dem Erlass einer neuen Verfügung in der gleichen Streitsache nicht entgegen. Insbesondere wenn die Vorinstanz be- merkt, dass ihr ein Fehler formeller oder materieller Art unterlaufen ist, soll sie die Möglichkeit erhalten, den eigenen Fehler zu behe- ben und neu zu entscheiden. Die Rücknahme der angefochtenen Verfügung kommt in diesen Fällen nicht einer Anerkennung gleich. Vielfach wird so letztlich die Gutheissung des Rekurses und die Rückweisung an die Gemeinde zwecks Erlasses einer neuen Verfü- gung verhindert. Bei einer solchen Gutheissung wird aber die Streitsache auch nicht rechtskräftig entschieden, sondern bloss der angefochtene Entscheid aufgehoben (BGE vom 23. Dezember 1998
i. S. G.I.S gegen Gemeinde S. und I.Z., E.2).
Im vorliegenden Fall wurde im ersten Rekurs vom 14. Sep- tember 2001 geltend gemacht, die Pflichtige habe das Schreiben vom 21. Mai 2001 nicht erhalten. Diese Behauptung konnte die Ge- meinde nicht widerlegen, weshalb sie die angefochtene Verfügung zurückgenommen hat. In der Folge wurde dann der erwähnte Re- kurs mit Verfügung vom 24. Oktober 2001 als gegenstandslos ab- geschrieben. Die Gemeinde behielt damit die Möglichkeit, die Kur- taxenpflicht für die Jahre 1995 bis 1999 nochmals zu prüfen und bei Bedarf eine neue Veranlagungsverfügung zu erlassen. Zudem ent- hält die erwähnte Abschreibungsverfügung keinerlei Erwägungen zur Sache selber, d.h. solche materieller Natur.
A 02 15Urteil vom 22. Mai 2002
Momento dellanotifica inpresenza diun rappresentante legale. (Precisazione dellaprassi).
— Sela comunicazioneè statafatta direttamenteal pa- trocinato,anziché alsuo rappresentantelegale, ilter- mineper impugnareil provvedimentonon puòcomun- que superareil doppiodel regolaretermine diricorso; una nuovaintimazione delladecisione allegale, tra- scorsodetto termine,non haper effettouna restitu- zione dei termini diricorso.
Zustelldatum bei Vorhandensein eines Rechtsvertreters. (Präzisierung der Rechtsprechung).
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— Istdie Mitteilungdirekt anden Vertretenenergangen, an-statt anseinen Rechtsvertreter,kann dieAnfechtungs- frist jedenfallsnicht mehrals dasDoppelte derordentli- chen Rekursfristbetragen; einenach dieserFrist anden Rechtsvertretererfolgte neueMitteilung hatnicht zurFolge, dassdie Rekursfristenwieder zu****laufen beginnen.
Considerandi:
1. d) Giusta quanto sancito all’art. 11 cpv. 1 e 3 PA, in ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare e fin- tanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante. La normativa di cui all’art. 11 cpv. 3 PA non è una semplice prescrizione d’ordine, ma serve, nell’interesse della si- curezza del diritto, a stabilire senza alcun dubbio a chi la comuni- cazione debba essere fatta qualora sia stato designato un rappre- sentate legale (DTF 99 V 182). Per questo, anche per il Tribunale amministrativo, l’intimazione di una decisione alla parte perso- nalmente, anziché al suo rappresentante legale, costituisce una notifica difettosa, dalla quale, giusta l’art. 38 PA, non può risultare alcun pregiudizio per le parti. In PTA 1992 no. 45, questo Giudice considerava pertanto determinante la data di notifica al rappre- sentante della decisione impugnabile. Tale tesi, perlomeno nel senso assoluto esposto nella PTA 1992 no. 45, merita in questo contesto di essere in parte relativizzata e questo per i motivi che seguono.
1. Nell’ottica della sicurezza del diritto e nel rispetto del principio della buona fede, è indispensabile che le decisioni, anche se notificate in modo difettoso, possano venire impugnate entro un termine ragionevole (DTF 106 V 97 cons. 2a e 104 V 166 cons. 3), altrimenti crescono in giudicato (DTF 111 V 150 cons. 4c). Infatti, una notifica difettosa non deve necessariamente comportare la nullità del provvedimento e il ricorso al Giudice, magari anni più tardi, invocando il difetto di notifica collide manifestamente con gli interessi della sicurezza del diritto. Onde ovviare a questi in- convenienti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) – nella decisione del 13 febbraio 2001 (C 168/00), confermata in seguito anche il 10 maggio 2001 (C196/00) – ha precisato che per termine ragionevole per impugnare il provvedimento va inteso un lasso di tempo che, a seconda della situazione, non può comunque supera- re il doppio del regolare termine di ricorso. Per il TFA è usuale che una persona, la quale ha regolarmente designato di fronte all’au- torità un rappresentante legale, parta dal presupposto che anche a
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questi sia stata intimata almeno una copia della decisione che la concerne. Qualora la decisione è palesemente sfavorevole, l’assi- curata deve necessariamente dubitare che il legale abbia letto il provvedimento in copia, se non reagisce entro i termini di ricorso. In ossequio al principio della buona fede, spetta pertanto in que- sta situazione alla destinataria della decisione chiedere ragguagli e informazioni al proprio rappresentante legale. Da tale momento si giustifica pertanto accordare alle parti un termine, in casu di 30 giorni come per il ricorso, per adire le vie legali. Per il TFA, una nuova intimazione della decisione al legale, trascorso detto ter- mine, non ha per effetto una restituzione dei termini di ricorso (DTF 118 V 190 e 117 II 511 cons. 2). Un’analoga disposizione è co- nosciuta anche nel nostro Cantone per la procedura dinanzi al Tri- bunale amministrativo. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LTA infatti, una errata istruzione sui rimedi legali non deve causare svantaggi all’interes- sata. A salvaguardia del principio della sicurezza del diritto e della buona fede, in assenza però dell’istruzione sui rimedi legali, anche a livello cantonale una decisione non resta impugnabile in qual- siasi momento, ma deve essere impugnata entro due mesi dalla comunicazione scritta o orale (art. 50 cpv. 2 LTA).
1. Nell’evenienza, la decisione è datata 15 aprile 2002 ed è stata notificata alla ricorrente il 16 aprile 2002. Il termine di ricorso decorreva pertanto da mercoledì 17 aprile 2002 e veniva a sca- denza giovedì 16 maggio 2002. Considerando un termine supple- mentare di 30 giorni, l’ultimo termine utile per la presentazione del ricorso cadeva sabato 15 giugno e veniva pertanto riportato a lunedì 17 giugno 2002. Ne consegue che il ricorso presentato il 13 giugno 2002 risulta essere tempestivo. S 02 158Sentenza del 1. ottobre 2002 L’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è ancora pendente.
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