Asylum reapplication rejected; removal and costs upheld

d-5168-2012Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung10.10.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the UFM’s second non-entry asylum decision. It held that the appellant had merely repeated the grounds already raised in the first asylum procedure and had not shown any new facts capable of justifying refugee status or provisional protection. The removal order to Nigeria was confirmed as lawful, reasonable and possible. The request to be exempted from a cost advance became moot. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 35a AsylG; non-entry into a second asylum application requires new elements capable of establishing refugee status or grounds for provisional protection; mere repetition of previously rejected reasons is insufficient. If such elements are absent, the authority may refuse to enter into the merits and must in principle order removal under Art. 44 AsylG. Removal is lawful, reasonable and possible where no international-law or factual impediment exists and the person’s personal circumstances do not indicate undue hardship (consid. 5-7).

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-5168/2012

Entscheiddatum: 10.10.2012Publikationsdatum: 26.11.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5168/2012

Sentenza del 10 ottobre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N [...].

Visto

la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 1° febbraio 2011;

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 luglio 2011, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile;

la Sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 12 luglio 2011, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la succitata decisione;

la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 12 settembre 2011;

la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2011, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il 20 settembre 2011 dal luogo di dimora assegnatogli;

la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 23 agosto 2012;

il verbale dell'audizione sulle generalità del 23 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), nonché il verbale relativo al diritto di essere sentito in applicazione dell'art. 35a cpv. 2 LAsi del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012, notificata oralmente al richiedente il medesimo giorno (cfr. Atto C19/1);

il ricorso del 3 ottobre 2012 (data d'entrata: 4 ottobre 2012);

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 5 ottobre 2012;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che il richiedente ha dichiarato che i motivi della sua domanda d'asilo sono i medesimi già adotti nel merito della prima procedura d'asilo; che, dopo il deposito della prima domanda d'asilo, non avrebbe mai fatto rientro in Nigeria, bensì avrebbe vissuto illegalmente in Italia; che sarebbe tornato in Svizzera in quanto non avrebbe avuto un lavoro e non sarebbe stato in grado di pagare l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1);

che, nella decisione del 27 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe specificato che i motivi sarebbero gli stessi rispetto a quelli già adotti nel merito della prima procedura di asilo conclusasi con una decisione di non entrata nel merito; che, inoltre, avrebbe affermato di avere trascorso in Italia illegalmente, senza chiedere alcuna protezione, i periodi intercorsi tra le precedenti domande d'asilo in Svizzera; che, in concreto, il comportamento assunto dall'interessato non sarebbe quello di una persona che ha subito o teme di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha affermato che in Nigeria non avrebbe nessun legame sociale e familiare e che pertanto nel suo caso vi sarebbero indizi determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, in conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione, in via sussidiaria dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;

che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d'asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi);

che durante l'audizione l'insorgente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera non essendo in grado di pagare l'affitto in Italia e desiderando una vita agiata (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, ha confermato di avere lasciato il proprio Paese d'origine per i medesimi motivi oggetto della prima domanda d'asilo in Svizzera conclusasi con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato; che, oltretutto, ha più volte confermato non essere sorti nuovi motivi rispetto alla procedura d'asilo sopraccitata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1);

che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);

che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Nigeria è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione di base, nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto a B._______ (Nigeria) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Schlagwörter

asylumnon-entrynew factsprovisional admissionremovalNigeriareasonablenesscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the UFM could refuse to enter into the merits of the second asylum application under Art. 35a AsylG

Extrahierter Entscheid

The second application contained no new elements capable of establishing refugee status or grounds for provisional protection, so the non-entry decision was lawful.

Extrahierte Begründung

The appellant repeated the same grounds as in the first procedure and expressly confirmed that no new reasons had arisen. His stay in Italy without seeking protection did not support a need for asylum protection.

Kernrechtsfrage

Whether removal from Switzerland had to be withheld

Extrahierter Entscheid

The appellant did not meet any conditions requiring the authority to refrain from ordering removal.

Extrahierte Begründung

Because the asylum request was rightly not entered into, there was no basis to depart from the ordinary removal order under the asylum and procedural rules.

Kernrechtsfrage

Whether removal to Nigeria was unlawful, unreasonable or impossible

Extrahierter Entscheid

Removal to Nigeria was admissible, reasonably enforceable and possible.

Extrahierte Begründung

No international-law or asylum-law obstacle existed. The appellant was young, healthy, had basic education, work experience and a social network in Nigeria, making return reasonable.

Kernrechtsfrage

Whether the request for waiver of a cost advance should be granted

Extrahierter Entscheid

The request became moot once the court decided the case on the merits.

Extrahierte Begründung

A merits decision rendered the procedural request without object.

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