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d-1108-2013 ΓÇó Asylum non-entry decision and removal confirmed
d-1108-2013Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung06.03.2013Dismissed
A Tunisian asylum seeker challenged the UFM's non-entry decision for failure to submit valid identity documents. The Federal Administrative Court, sitting with a single judge and second-judge approval, held that the request for asylum itself was inadmissible in this procedural posture. It found that the copies filed were not valid identity or travel documents, no excusing reason was shown, and the appellant's statements did not establish refugee status. The court also upheld removal to Tunisia and found no legal or factual impediment to execution. The appeal was dismissed insofar as admissible, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.
Art. 32 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 AsylG; non-entry for lack of identity documents and scope of review on appeal. In proceedings against a non-entry decision, the appeal may not extend to a request for asylum on the merits. Copies do not constitute official identity or travel documents if they do not allow certain identification and uncomplicated repatriation. Absent a valid document or a legally relevant excuse, the exception in Art. 32 Abs. 3 lit. a AsylG is unavailable. Refugee status may exceptionally be examined summarily under Art. 32 Abs. 3 lit. b/c AsylG, but only where the file establishes persecution-related grounds; purely economic motives and unsubstantiated, contradictory allegations do not suffice. Removal is upheld where no refoulement or inadmissibility ground under Art. 83 AuG is shown (consid. 5-9).
Entscheiddatum: 06.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1108/2013
Sentenza del 6 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013 / N [...].
Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 7 febbraio 2013;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione dell'12 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 18 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2013, notificata personalmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2013;
gli ulteriori mezzi di prova trasmessi dal ricorrente, pervenuti al Tribunale in data 5 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, pertanto, i documenti prodotti dal ricorrente in copia non rappresentano documenti ufficiali validi ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che non avendo né esibito un valido documento d'identità, né fornito una giustificazione rilevante per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, il ricorrente ha adotto principalmente motivi di asilo di natura economica (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D24, pag. 4), i quali sono manifestamente irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che gli asseriti problemi con la giustizia nel Paese di origine risultano essere inverosimili in ragione delle dichiarazioni contraddittorie e generiche fornite dall'insorgente, per le quali si rinvia alla decisione impugnata; che i mezzi di prova presentati, di dubbia autenticità, non sono tali da modificare l'esito della presente procedura; che, oltretutto, una procedura penale non è di per sé considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, d'altronde, nel caso concreto, l'insorgente sembra ammettere la commissione dei reati di cui è accusato; che, oltretutto, riconosce di avere subito un regolare processo in Patria (cfr. verbale 1, pag. 7-8 e verbale 2, D55-56 e D69, pag. 7-8);
che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, coniugato e padre di tre figli; che il medesimo ha concluso le scuole elementari e vanta esperienze professionali quali operaio edile, commerciante di vestiti, taxista ed agricoltore (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone di un'ampia rete sociale, segnatamente, la madre, la moglie, i tre figli, quattro sorelle e due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, in ragione delle numerose esperienze professionali e dell'importante rete sociale, nulla osta al suo reinserimento nella società tunisina;
che, i problemi di salute, dei quali tra l'altro non sono presenti agli atti mezzi di prova, non sono tali da giustificare l'ammissione provvisoria; che, infatti, i dolori al braccio a seguito di una frattura gli precludono unicamente la professione di muratore (cfr. verbale 2, D42-43, pag. 6); che la non meglio precisata malattia alla pelle pare essere curabile in Patria, dove il ricorrente ha affermato avere già ottenuto dei trattamenti medici (cfr. verbale 2, D36-39, pag. 6); che, oltretutto, in Tunisia gode di assistenza sanitaria (cfr. verbale 2, D46, pag. 2); che, infine, egli ha la possibilità di richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese di origine (art. 93 cpv.1 lett. d LAsi);
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: