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c-5737-2008 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of cost advance
c-5737-2008Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung26.02.2009Inadmissible
The appellant appealed a collecting foundation decision concerning compulsory affiliation and the CHF 1,225 costs charged to him. The Federal Administrative Court had first ordered an advance of CHF 500, warning that failure to pay would make the appeal inadmissible. When the deadline expired without payment, the court, sitting as a single judge, held that it could not enter into the appeal. It therefore declared the appeal inadmissible and, by exception, waived court costs.
Art. 23 PA; Art. 63 cpv. 4 PA; inadmissibility for failure to pay an ordered cost advance. Where the appellant does not pay the court-ordered advance within the set time limit, and the warning of inadmissibility has been duly issued, the appellate court must refuse to enter into the appeal. In such a case the single judge may decide manifestly inadmissible appeals alone under Art. 23 cpv. 1 lit. b LTAF. Procedural fees may exceptionally be waived under Art. 63 cpv. 1 PA and Art. 6 lit. b TS-TAF.
Entscheiddatum: 26.02.2009Publikationsdatum: 06.03.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5737/2008
{T 0/2}
Sentenza del 26 febbraio 2009
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato da Meinrado della Chiesa, Ufficio fiduciario e contabile, via Calprino 7, 6900 Paradiso,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale (decisione del 26 agosto 2008).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 26 agosto 2008, la Fondazione istituto collettore, Agenzia regionale della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione del ricorrente alla Fondazione stessa.
L'8 settembre 2008, l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione mediante il quale ha contestato l'ammontare delle spese, di fr. 1'225.--, poste a suo carico dall'autorità inferiore.
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fonda-zione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
Nella risposta al ricorso del 16 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame, le tasse e i costi di decisione posti a carico del ricorrente essendo a suo giudizio giustificate.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 13 gennaio 2009 (notificata il 15 gennaio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 500.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. )
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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