Rectification of refund amount in TAF judgment

c-5376-2012Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung26.10.2012Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Administrative Court rectified its judgment of 25 July 2012 in the social insurance dispute between A.________ and UAIE. It corrected a drafting mistake in both the reasons and the dispositive part: the advance payment to be refunded was CHF 400, not CHF 300. Because the correction was made ex officio and stemmed from the court's own error, no court costs were charged and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 129 LTF; Art. 48 TAF Act: rectification of a judgment for drafting error. The Federal Administrative Court may, on request or ex officio, interpret or rectify its judgment where the dispositive part is unclear, incomplete, contradictory, or contains redaction, calculation, or writing errors. Rectification is limited to formal corrections and may not alter the substance of the decision (consid. 2.2). If the file clearly shows an obvious misstatement, the court must amend both the reasoning and the dispositive part accordingly. Where rectification is caused by the court's own drafting mistake and is undertaken ex officio, no costs or party compensation are to be awarded (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-5376/2012

Entscheiddatum: 26.10.2012Publikationsdatum: 16.11.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-5376/2012

Sentenza del 26 ottobre 2012 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),Francesco Parrino e Stefan Mesmer,cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______,patrocinata dall'avvocato Marco Probst, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (rettifica della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 [nella causa C-6248/2011]).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. Con sentenza del 25 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto il 16 novembre 2011 da A._______ contro la decisione dell'UAIE dell'11 ottobre 2011 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed all'emanazione di una nuova decisione (dispositivo n. 1). Conseguentemente, questo Tribunale ha deciso che non venivano prelevate delle spese processuali e che l'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 22 dicembre 2011, andava restituito alla ricorrente (dispositivo n. 2 [v. pag. 10 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012]).

2.1 In virtù dell'art. 129 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), disposizione applicabile per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), se il dispositivo di una sentenza del Tribunale amministrativo federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale amministrativo federale, su domanda scritta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.

2.2 Questa norma disciplina sia l'interpretazione che la rettifica. L'interpretazione è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso, a chiarirla, ma non a modificarla. Si tratta di riformulare in modo chiaro e completo una decisione che non era tale. La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, dei semplici errori di calcolo o di scrittura (sentenza del Tribunale federale 6F_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1 e relativo riferimento). Può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale o di espressione, segnatamente di un importo manifestamente inesatto (sentenza del Tribunale federale 4G_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3 nonché relativi riferimenti).

3.1 Questo Tribunale rileva che, nella causa C-6248/2011, con decisione incidentale del 23 novembre 2011 (doc. TAF 2), la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 9 gennaio 2012, un anticipo di fr. 400.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 22 dicembre 2011, l'insorgente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto di fr. 400.-- (doc. TAF 3). Nel considerando 12.1 della sentenza del 25 luglio 2012 (pag. 6) è stato però indicato che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, che andava restituito alla ricorrente, era di fr. 300.-- invece che di fr. 400.--. Questo errore di redazione è stato poi riportato anche nel dispositivo n. 2 della sentenza del 25 luglio 2012 in cui è indicato che l'anticipo di fr. 300.-- è restituito alla ricorrente (v. pag. 10 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012).

3.2 Ritenuto che ai sensi di legge il Tribunale amministrativo federale rettifica d'ufficio le proprie sentenze che contengono errori redazionali (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8G_1/2009 del 27 agosto 2009) e nella misura in cui sia nel considerando 12.1 sia nel dispositivo n. 2 della sentenza del 25 luglio 2012 di cui trattasi è stato erroneamente indicato in fr. 300.--, invece che in fr. 400.--, l'importo da restituire versato dalla ricorrente quale anticipo sulle presumibili spese processuali, la sentenza in questione va pertanto rettificata, nel senso che il considerando 12.1 e il dispositivo n. 2 sono riformulati con l'indicazione esatta dell'ammontare dell'anticipo spese versato dalla ricorrente e dunque della somma da restituire all'insorgente medesima.

  1. Per eccezione, ritenuto che la rettifica della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 è dovuta ad un errore di redazione di questo Tribunale, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 6G_1/2009 del 17 marzo 2009). Non vi è altresì motivo, visto che la rettifica della sentenza avviene d'ufficio, d'attribuire delle ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.Il considerando n. 12.1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 nella causa C-6248/2011 è rettificato nel seguente modo:

"12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente".

2.Il n. 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 nella causa C-6248/2011 è rettificato nel seguente modo:

"2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente".

3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

4.Comunicazione a:

  •    rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)  
    

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Schlagwörter

rectificationdrafting erroradvance on costsrefundsocial insurancewritten procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the prior TAF judgment had to be rectified because the refund amount was misstated.

Extrahierter Entscheid

Yes. The judgment contained a drafting error: the advance payment was CHF 400, not CHF 300, and both the reasoning and dispositive part had to be corrected accordingly.

Extrahierte Begründung

Under Art. 129 LTF applied by analogy via Art. 48 TAF Act, the court may correct obvious drafting, calculation, or writing errors. The file showed that the appellant had paid CHF 400 as advance on costs, so the earlier reference to CHF 300 was a formal error.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be charged for the rectification proceeding.

Extrahierter Entscheid

No costs and no party compensation were awarded because the rectification was made ex officio and resulted from the court's own drafting error.

Extrahierte Begründung

As the correction was attributable to the court's own error and done ex officio, no procedural costs were levied and no compensation was due.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.