Late appeal against disability insurance decision

c-4593-2008Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung19.11.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged the UAIE’s refusal of a disability insurance pension, but filed his appeal on 4 July 2008 against a decision dated 18 January 2008. The Federal Administrative Court held that the appeal was late, because the notification must have occurred in time for the deadline to expire before the filing date. The court also found no basis to restore the deadline, as the appellant did not demonstrate any excusable impediment and did not react to the court’s request. The appeal was therefore declared inadmissible, with no court costs and no party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 60 LPGA, Art. 41 LPGA; Fristwahrung und Fristwiederherstellung im Sozialversicherungsrecht; die Beschwerdefrist von 30 Tagen beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen. Ist der Zustellzeitpunkt nicht nachgewiesen, darf das Gericht mangels gegenteiliger Angaben und gestützt auf die postalische Erfahrung auf eine rechtzeitige Zustellung schließen; die Beweislast für die Zustellung trifft die verfügende Behörde. Eine Fristwiederherstellung setzt einen unverschuldeten, objektiv unüberwindbaren Hinderungsgrund sowie ein Gesuch innert zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses voraus; blosse Untätigkeit genügt nicht (consid. 3-7).

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-4593/2008

Entscheiddatum: 19.11.2008Publikationsdatum: 05.12.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-4593/2008

{T 0/2}

Sentenza del 19 novembre 2008

Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino

Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 18 gennaio 2008).

Fatti:

A.

Mediante decisione del 18 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 25 agosto 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile.

B.

In data 4 luglio 2008 (data del timbro postale), A._______ è insorto contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo, implicitamente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione AI. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito documenti riguardanti la pensione d'invalidità italiana.

C.

Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2008, l'UAIE propone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente tardivo.

Con ordinanza dell'11 settembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha tuttavia risposto, né entro il termine assegnato, né fino ad oggi.

Diritto:

Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF.

Sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF.

In particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).

In virtù dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), applicabile nella fattispecie, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine, contato in giorni, comincia a decorrere il giorno successivo la data di notificazione (art. 38 cpv. 1 e art. 60 cpv. 2 LPGA).

In base all'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, da un ufficio postale svizzero o da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In applicazione dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), il correlato allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) di applicazione n° 574/72 (RS 0.831.109.268.11), il ricorso può essere depositato entro i termini previsti presso un ufficio postale dello Stato in cui è domiciliato l'assicurato o presso l'organismo di sicurezza sociale di riferimento del domicilio dell'assicurato (art. 86 cpv. 1 del regolamento 1408/71 in relazione all'art. 15 dell'Accordo ALC).

Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA) e il giudice non può quindi entrare nel merito di un ricorso presentato tardivamente.

In principio, durante una procedura, le date di notifica e di ricevimento devono essere stabilite con certezza e non secondo le regole generali della verosimiglianza (DTF 119 V 7; 124 V 372 consid. 3). L'onere della prova della notifica deve essere posto a carico dell'amministrazione che ha pronunciato la decisione nel senso che, se vi è una contestazione, la conseguenza dell'assenza di prova deve essere sopportata dall'autorità (DTF 99 Ib 359 consid. 2). Se il fatto stesso della notifica o la rispettiva data viene contestato, è dovere fondarsi, nel dubbio, sulle dichiarazioni del destinatario (RCC 1978 p. 62 consid. 2). In assenza di queste ultime, la giurisprudenza ha ammesso che ci si possa fondare sull'esperienza generale in merito alla durata degli invii postali (STFA inedite del 13 settembre 1972 in re S., del 24 aprile 1973 in re Sch., del 3 novembre 1977 in re M., del 21 maggio 1990 in re H. W.-G e del 6 marzo 1998 in re V.W.).

Nell'evenienza concreta, non si è appurato quando la decisione del 18 gennaio 2008 sia stata notificata a A._______. È pacifico invece che l'insorgente ha inviato il ricorso il 4 luglio 2008, data del timbro postale.

Ora, applicando le regole di computo del termine previste dall'art. 38 LPGA, per considerare il gravame tempestivo, cioè inoltrato entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato avrebbe dovuto ricevere la decisione del 18 gennaio 2008 al più tardi il 4 giugno 2008. Basandosi sulla esperienza della Posta, gli invii raccomandati per l'Italia sono recapitati ai destinatari al più tardi da 10 a 15 giorni dopo essere stati impostati. Si deve quindi ritenere, in assenza di una dichiarazione del ricorrente, che la decisione impugnata le è stata notificata prima del 4 giugno 2008, data ultima per ritenere il ricorso tempestivo, conformemente all'art. 60 cpv. 1 LPGA. Il ricorso è stato presentato il 4 luglio 2008; il termine previsto dall'art. 60 LPGA non è quindi stato rispettato.

Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. In merito all'art. 24 PA, che corrisponde materialmente all'art. 41 LPGA, dottrina e giurisprudenza (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, nr. 345; DTF 124 II 358, consid. 2; 119 II 86, consid. 2a e 108 V 109) hanno precisato che la restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine - e ciò può verificarsi in caso di forza maggiore - per la stessa parte nel procedimento, oppure per il terzo da essa incaricato della tutela dei suoi interessi. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da costringere una persona pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante (DTF 112 V 255).

Nella fattispecie, al ricorrente è stata sottoposta la risposta di causa dell'autorità amministrativa, ma non ha preso posizione in merito alla tardività del ricorso opposta dall'amministrazione.

Le decisioni dell'UAIE acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile. Da quanto suesposto bisogna dedurre che il ricorso del 4 luglio 2008 è tardivo e che pertanto la decisione del 18 gennaio 2008 dell'amministrazione è cresciuta in giudicato, sfuggendo così al potere di controllo del giudice delle assicurazioni sociali.

Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili.

Non si prelavano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

Comunicazione a:

ricorrente (raccomandata A/R)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Schlagwörter

social insurancedisability insuranceappeal deadlinelate filingnotificationrestoration of time limitinadmissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the UAIE decision was filed within the statutory time limit

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed too late; the 30-day deadline had expired before 4 July 2008.

Extrahierte Begründung

The notification date was not proven, but the court inferred from postal experience that the decision must have been delivered before 4 June 2008, making the appeal untimely.

Kernrechtsfrage

Whether restoration of the missed deadline was justified

Extrahierter Entscheid

No restoration of the deadline was warranted because the appellant did not show any excusable impediment or respond to the court’s invitation.

Extrahierte Begründung

Restoration requires an impediment without fault and a timely request after the impediment ends; none was established.

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