Invalidity pension refusal annulled and remanded for further medical inquiry

c-2957-2006Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung30.05.2007Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant, represented by Patronato EPASA, challenged the UAIE's refusal of an invalidity pension. During the appeal, the administration's own medical service reported a deterioration in health and recommended further psychiatric assessment. The Federal Administrative Court found the record insufficiently clarified, upheld the request for further medical inquiry, annulled the refusal decision, and remanded the file to the UAIE for a new decision. No court fees were charged, and CHF 900 in party compensation was awarded to the claimant.

Omnilex-Regeste

Art. 61 PA; remand for supplementary fact-finding where relevant medical facts are insufficiently established. If the administrative file does not permit a reliable assessment of work capacity and earning ability, particularly in the presence of indications of deterioration and the need for specialized examination, the appellate court may annul the contested decision and remit the matter to the lower authority for completion of the investigation and a new decision. Where the appeal succeeds in part, party compensation may be awarded under Art. 64 PA; no court fees need be levied.

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-2957/2006

Entscheiddatum: 30.05.2007Publikationsdatum: 08.06.2007

Corte III

C-2957/2006

{T 0/2}

Sentenza del 30 maggio 2007

Composizione:

Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher e Stefan Mesmer; Cancelliere Dario Croci Torti

A._______, IT-66016 Guardiagrele, ricorrente, rappresentato dal Patronato EPASA, Via della Liberazione 69, IT-66100 Chieti,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore,

concernente la decisione su opposizione del 13 settembre 2006

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

A.a.

A.a.a.

A.a.a.a.

A.a.a.a.a.

A.a.a.a.a.a.

A.a.a.a.a.a.a.

A.a.a.a.a.a.a.a.

A.a.a.a.a.a.a.a.a.

mediante decisione del 13 settembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadino italiano, nato il 31 marzo 1946, che la sua domanda del 19 maggio 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile;

A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato EPASA di Chieti, con atto del 10 ottobre 2006 (depositato alla posta il 12 ottobre successivo), ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso (CFR) in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di prestazioni assicurative;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 novembre 2006, l'UAIE ha proposto la reiezione dell'impugnativa non essendo emersi nuovi elementi rispetto l'istruttoria;

chiamato a pronunciarsi in merito alla risposta dell'amministrazione, il Patronato EPASA, con scritto del 21 gennaio 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il gravame ed ha esibito diversa documentazione economica e medica;

ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 14 marzo 2007, ha constatato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente perlomeno dal luglio 2005; il medico dell'UAIE ha tuttavia proposto di aggiornare l'indagine psichiatrica;

nella sua duplica del 24 aprile 2007, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista sanitario;

con ordinanza del 9 maggio 2007, il Giudice istruttore ha inviato alla parte ricorrente copia della duplica dell'UAIE menzionata e copia del rapporto del proprio servizio medico; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante;

a tutt'oggi non sono state formulate domande di ricusazione;

i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);

in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32;

in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;

queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito;

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine sanitaria specialistica proposta appare indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare se l'interessato ancora lavori ed esaminare in maniera ancor più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;

in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico dell'ufficio AI intimato;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 13 settembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

  2. Non si percepiscono spese.

  3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

  4. Comunicazione:

  • al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)

  • all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata)

  • all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Rimedi di diritto

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Data di spedizione:

Schlagwörter

invalidity insurancemedical assessmentremandwork capacityparty compensationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the refusal of an invalidity pension had to be annulled because the medical facts were insufficiently established.

Extrahierter Entscheid

Yes. The medical inquiry was incomplete and a further specialist assessment was necessary before deciding on entitlement.

Extrahierte Begründung

The administrative file and later medical report indicated a possible deterioration since at least July 2005. To determine work capacity and earning ability, the health situation had to be examined in greater detail.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be remanded to the UAIE for further investigation and a new decision.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appeal was allowed to that extent and the matter was sent back for completion of the investigation and a new ruling.

Extrahierte Begründung

Because the facts relevant to entitlement were not sufficiently clarified, the appellate court preferred remittal under the Administrative Procedure Act.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged.

Extrahierter Entscheid

No court costs were levied.

Extrahierte Begründung

Given the outcome, the court ordered no fees.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to party compensation.

Extrahierter Entscheid

Yes. A procedural indemnity of CHF 900 was awarded against the UAIE.

Extrahierte Begründung

The appeal was successful in part and the written submissions justified compensation for necessary expenses.

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