Invalidity pension awarded from the month of application

c-1405-2010Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung17.06.2010Modified

Zusammenfassung

The Federal Administrative Court upheld the appeal against the UAIE’s decision fixing a full invalidity pension only from 1 June 2008. After the UAIE acknowledged that the revision request had in fact been filed on 2 April 2008, both sides agreed that, under the applicable invalidity insurance rules, the pension should begin in April 2008. The court therefore modified the administrative decision and recognized entitlement to a full pension from 1 April 2008. No court fees were charged. The appellant was also awarded CHF 700 in party compensation, payable by the UAIE.

Regest

Art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI; determinazione dell'inizio di una rendita in caso di domanda di revisione per aggravamento. Se l'autorità ammette che la domanda è stata presentata nel mese determinante, la modifica del diritto alla rendita opera dal mese della domanda. In presenza di accordo delle parti, il giudice può statuire conformemente alla nuova proposta amministrativa; il ricorso va accolto e la decisione riformata. Le spese ripetibili possono essere assegnate al ricorrente vincente ai sensi dell'art. 64 PA, mentre le spese processuali possono essere lasciate a carico della procedura secondo l'esito del gravame (consid. relativo alla ricevibilità e al merito).

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-1405/2010

Entscheiddatum: 17.06.2010Publikationsdatum: 01.07.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-1405/2010

{T 0/2}

Sentenza del 17 giugno 2010

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Vito Valenti;

Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______,

rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 15 febbraio 2010)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

mediante decisione del 15 febbraio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2008;

A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posta al beneficio della rendita intera dal 1° aprile 2008, poiché avrebbe inoltrato la domanda di revisione per aggravamento già il 2 aprile 2008;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza dell'11 marzo 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso;

l'UAIE ha constatato che effettivamente la domanda di revisione era stata inoltrata il 2 aprile 2008 come asserito dall'insorgente e pertanto, nella sua presa di posizione del 3/11 maggio 2010, ha proposto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurata della rendita intera a decorrere dal 1° aprile 2008 (cioè dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, conformemente all'art. 88bis cpv. 1 let. a dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]);

chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il Patronato INCA, con scritto del 1° giugno 2010, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata;

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso;

ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo;

il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A.______ va riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a A._______ è riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Comunicazione a:

ricorrente (atto giudiziario)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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