Sentenza del 19 novembre 2012
e ordinanza del 22 ottobre 2012
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giuseppe Muschietti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano
Herold e dalla Procuratrice federale Rosa Cappa
patrocinate dagli avv. Ivan Paparelli e
Manuela Cigna,
difeso dagli avv. Luigi Mattei, Cristina Maggini
e Alfonso Pagliaro.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Fatti:
A. Il 19 aprile 2006 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un
sospetto di riciclaggio riguardante i coniugi B. e A., entrambi cittadini italiani,
avente diritto economico la prima e mandatario il secondo di C., fondazione di
famiglia con sede a Vaduz (FL) titolare del conto n. 1 presso la banca D. a
Lugano. La segnalazione traeva spunto da una richiesta di assistenza giudiziaria
internazionale proveniente dall'Italia nell'ambito del crack Parmalat (cl. 2 p. 4.0.1
e segg.). In quel periodo, la Procura della Repubblica di Parma conduceva infatti
un procedimento penale nei confronti di diverse persone, tra le quali A., per il
reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Secondo gli inquirenti italiani, il
predetto, dirigente di società operanti nel settore turistico appartenenti al Gruppo
Parmalat, avrebbe distratto ingenti somme di denaro dalle stesse, trasferendoli
poi su conti a disposizione sua o di terzi presso banche in Svizzera.
B. Con decisione del 24 aprile 2006 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell’art. 305
bis
CP (cl. 2 p. 1.0.1).
C. Il 16 dicembre 2009 il MPC ha richiesto all’allora Ufficio dei Giudici istruttori
federali (UGI) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di A. per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305
bis
CP (cl. 2 p. 1.0.2 e segg.). L’istruzione
è stata aperta il 26 febbraio 2010 (cl. 2 p. 1.0.140 e segg.) e conclusa il 31
dicembre 2010 (cl. 2 p. 1.0.145 e seg.).
D. Nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria e dell’istruzione preparatoria sono
state segnatamente perquisite e sequestrate varie relazioni bancarie riconducibili
all'indagato, alla moglie B. o a terze persone, accese presso istituti bancari
svizzeri. Il 24 aprile ed il 21 settembre 2006 il MPC ha ordinato la perquisizione e
il sequestro e/o l'edizione dei conti n. 1 (cl. 10 p. 7.1.0.0.3-5), n. 2 (cl. 10
p. 7.1.0.0.8-10) e n. 3 presso la banca D. (cl. 10 p. 7.1.0.0.8-10), a Lugano. Le
medesime misure hanno poi toccato i conti n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e
n. 11 presso l'allora banca E., a Lugano, cl. 12 p. 7.2.0.0.1-4, 10-12, 25-27, 30-
32). L'autorità inquirente ha inoltre proceduto alla perquisizione e al sequestro dei
Il Ministero pubblico della Confederazione si rimette al giudizio di codesta Corte
penale per la sospensione parziale della pena detentiva giusta l’art. 43 cpv. 1 CP,
comunque rilevando che giusta l’art. 42 cpv. 3 CP la concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui.
Il Ministero pubblico della Confederazione chiede invece che per la pena
pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale.
Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’aliquota giornaliera della
pena pecuniaria venga fissata in almeno fr. 150.--.
Il Ministero pubblico della Confederazione chiede infine che le spese processuali
siano poste a carico dell’imputato.
Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che vengano restituiti
rispettivamente assegnati a Hit International SpA fr. 9'245'639.-- e a Parmalat
Spa fr. 1'227'950.--.
Qualora la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente
un’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c CP agli accusatori privati non avvenisse,
il Ministero pubblico della Confederazione chiede che dell’importo complessivo
prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate, pari a fr. 10'473'589.--, l’importo
di fr. 4'425'128.30 sia confiscato, mentre chiede che per il rimanente importo di
fr. 6'048'460.70 sia ordinato il risarcimento equivalente.
Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’importo di fr. 4'551'929.30
venga anche confiscato a titolo di prodotto del reato di riciclaggio di denaro
grave.
I.2 Per quanto riguarda le accusatrici private:
Parmalat SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o assegnate
pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i
fondi distratti a suo danno.
Nel contempo Parmalat SpA in AS chiede la restituzione rispettivamente la
confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque
proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti
riconosciute a Hit International SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati,
ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la
banca D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--).
a) EUR 2'065'830 oltre interessi del 5% dal 17.6.1994, corrispondenti
all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 4 Mia. provenienti
da Donzelli SpA e finite in data 17 giugno 1994 sul conto corrente n. 17
presso la banca E. riconducibile ad A.
b) EUR 1'549’370, oltre interessi del 5% dal 15.3.1995, corrispondenti
all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 3 Mia. provenienti
da ITC&P e giunte in data 15 marzo 1995 sul conto 14 presso la banca F.
Lugano riconducibile ad A.
c) EUR 1'446’080, oltre interessi del 5% dal 21.4.1995, corrispondenti
all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2.8 Mia.
provenienti da ITC&P e pervenute in data 21 aprile 1995 sul conto 14 presso
la banca F. Lugano riconducibile ad A.
e) EUR 1'032’910, oltre interessi del 5% dal 20.9.1996, corrispondenti
all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2 Mia. provenienti
da ITC&P e confluite in data 20 settembre 1996 sul conto 14 presso la banca
F. riconducibile ad A.
f) Subordinatamente a pari pretesa vantata da Parmalat SpA in AS nei
confronti di A., ovvero se la pretesa di Parmalat SpA in AS fosse respinta e si
ravvisasse in ITC&P l’entità direttamente danneggiata: EUR 774'685 oltre
interessi del 5% dal 25 novembre 1994, corrispondente all’equivalente (al
cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 1.5 Mia. provenienti da Parmalat
Hit International SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o
assegnate pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A.
utilizzando i fondi distratti a suo danno.
Nel contempo Hit International SpA in AS chiede la restituzione
rispettivamente la confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque
proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti
riconosciute a Parmalat SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero
dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca
D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--).
I.3 L'imputato A. chiede:
-
9 -
astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto
vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV
59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie
complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il
bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in
particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF
127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242
consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio
nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119
IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di
terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI,
Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9,
Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore),
Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315
ad art. 305
bis
CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice
versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo
possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale
6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di
denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto
dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà
il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale
federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305
bis
CP può essere
commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine
da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV
274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305
bis
CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX
BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43;
MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale
Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim
Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione
ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305
bis
CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei:
komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad
art. 305
bis
CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA
1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2
e seg. ad art. 305
bis
CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto
del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS
DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e
JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte
ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305
bis
CP è determinante
valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco
da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti
-
10 -
da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di
valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre
2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per
omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se
l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere
valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa),
mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato
penale (v. art. 305
bis
n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte
può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato
oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del
giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso è sufficiente che il giudice
raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario
definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore
(DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010
dell’8 dicembre 2011, consid. 4.1.3).
4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305
bis
CP è un'infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo
all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea
a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori
riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un
crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si
veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und
organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la
giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup,
segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67
consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da
cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non
possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento
illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa
consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del
Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN
TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ediz.,
Zurigo/San Gallo 2013, n. 21 ad art. 305
bis
CP; ROSA CAPPA, La norma penale sul
riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit.,
n. 42 ad art. 305
bis
CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit.,
n. 51 ad art. 305
bis
CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305
bis
CP; ACKERMANN, op.
cit., n. 398 ad art. 305
bis
CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).
-
11 -
4.3 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di
autoriciclaggio è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto
modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante
del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006
dell’8 novembre 2006, al consid. 4.2 l’Alta Corte, prendendo posizione sulla
puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del
mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro
interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha
statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto
criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del
mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che
contraddistinguono tale aggravante.
Ciò posto, va rilevato che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per
l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata
più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette
pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle
restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti
che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad
un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla
luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può
rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
4.4 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l’aggravante del mestiere è adempiuta
allorquando l’autore realizza una cifra d’affari o un guadagno considerevoli
esercitando il mestiere del riciclatore.
La qualifica del mestiere presuppone anzitutto la ricorrenza di una grossa cifra
d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del
guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno
dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di
indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere
ritenuta importante ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 lett. c CP, precisando che la cifra
d'affari corrisponde di massima all'importo riciclato (DTF 129 IV 188 consid. 3.1;
sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2;
6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno
minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253
consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra
d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253
consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305
bis
CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e
seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305
bis
CP;
TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 26 ad art. 305
bis
CP;
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12 -
DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad
art. 305
bis
CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.;
STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305
bis
CP). La realizzazione della
qualifica del mestiere presuppone inoltre che le restanti condizioni sviluppate
dalla giurisprudenza per la nozione di mestiere siano parimenti riunite (sentenze
del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2;
6S.399/2005 del 23 gennaio 2006, consid. 12.2). L’autore agisce segnatamente
per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo
agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come
dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla
stregua di una professione. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei
guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al
finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo,
installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver
agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto
a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è
per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua
principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua
professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che
l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b).
Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata
nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza
particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006,
consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305
bis
n. 2 lett. c CP, la
qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del
riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in
capo al crimine a monte (FF 1989 II 862).
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7.1 Nel quadro di questo contesto societario, secondo il MPC, si sarebbero verificati i
seguenti episodi distrattivi, descritti nell'atto d'accusa ai capi I.1.1.1, I.1.1.2,
I.1.1.3, I.1.1.4 e I.1.1.5.
7.1.1 In data 13 giugno 1994 la Compagnie Internationale du Tourisme SA,
Lussemburgo (in seguito: CIT SA), ha acquistato ITL 64.5 miliardi di crediti fittizi
formalmente vantati da Donzelli SpA, Parma-I, al prezzo di ITL 49.8 miliardi. Il 13
giugno 1994 la banca K., Lussemburgo, ha erogato a CIT SA un finanziamento di
ITL 50 miliardi grazie anche alla garanzia prestata da ITC la quale però, non
disponendo di liquidità propria, ha fatto ricorso al credito facendosi a sua volta
mutuare da un pool di banche capitanato dalla banca K., Milano, ITL 35 miliardi. I
pagamenti dovevano essere fatti da CIT SA a Donzelli SpA in tre rate da ITL 16.6
miliardi ciascuna. Una parte della prima rata, precisamente ITL 4 miliardi, invece
di confluire come previsto nelle casse della controllante ITC, è stata bonificata in
data 17 giugno 1994 dalla relazione n. 19 di Donzelli SpA presso la banca L.,
Parma, alla relazione n. 8 intestata a OO. AG, Schaan (FL), presso la banca E.,
Lugano, di cui avente diritto economico era A., previa ricezione di una fattura di
pari importo e di pari data per prestazioni inesistenti (v. atto d'accusa, capo
I.1.1.1, p. 2 e seg).
7.1.2 In data 25 novembre 1994 ITC ha concesso a Vacanze Srl, Parma, un credito di
ITL 1.5 miliardi, e ciò grazie ad un finanziamento ricevuto da ITC, che l’aveva
ricevuto a sua volta da Parmalat. Il denaro, invece di confluire come previsto
nelle casse di Vacanze Srl, è stato bonificato in data 25 novembre 1994
direttamente dalla relazione n. 20 presso la banca N., Parma, intestata a
Parmalat, in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze Overseas Ltd.,
Londra-GB, presso la banca E., Lugano, aperta da A., e sulla quale egli aveva
procura (v. atto d'accusa, capo I.1.1.2, p. 3).
7.1.3 In data 28 febbraio 1995 ITC ha trasferito ITL 3 miliardi dalla sua relazione n. 21
presso la banca O., Roma, a CIT SA sulla relazione n. 22 presso la banca K., a
titolo di finanziamento alla controllata, pur non essendo la seconda società una
controllata della prima; ITC aveva a sua volta ricevuto, sulla medesima relazione
bancaria, lo stesso importo, in pari data, da Fipart Srl, Roma (in seguito: Fipart),
a titolo di versamento soci. Importo poi trasferito il 15 marzo 1995 dalla citata
relazione n. 22 presso la banca K., intestata a CIT SA, in virtù di un accordo di
cessione di crediti da Turks & Caicos Holiday Ltd., Londra-GB, in favore della
relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui questi era avente diritto
economico, presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della causale
“acquisition créance du 06.03.1995” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday”
(v. atto d'accusa, capo I.1.1.3, p. 3 e seg.).
-
19 -
7.1.4 In data 12 aprile 1995 CIT SA ha ricevuto sulla relazione n. 22 presso la banca
K., ITL 30 miliardi in virtù di un finanziamento ottenuto il 5 aprile 1995 dal
predetto istituto bancario, finanziamento garantito da Fipart e da ITC.
Nonostante, secondo le istruzioni dell’amministratore di CIT SA, Gian Pietro
Donzelli, ITL 2.8 miliardi avrebbero dovuto restare sulla citata relazione bancaria
a copertura degli interessi del finanziamento, il 21 aprile 1995 sono stati trasferiti
ITL 2.8 miliardi in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui era
avente diritto economico presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della
causale “pagamento interessi” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday” (v. atto
d'accusa, capo I.1.1.4, p. 4).
7.1.5 In data 24 giugno 1996 ITC, per conto della controllata Villaggi Vacanze SpA,
Parma-I, ha trasferito ITL 2 miliardi dalla relazione n. 23 presso la banca O.,
Roma, in favore di Vacanze Overseas Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca
F., Londra, con la causale “in parziale esecuzione dell’atto di cessione di
partecipazione societaria” di Vacanze Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze
Tobago Ltd., Tobago-TT; cessione societaria formalizzata per il prezzo
complessivo di ITL 8.25 miliardi, ma non contabilizzata da Vacanze Overseas
Ltd. Il 20 settembre 1996, durante l’acquisto da parte della famiglia Tanzi della
società Prospect of Withby Ltd., Turks & Caicos-TC (proprietaria di un villaggio
turistico nelle isole caraibiche Turks & Caicos-TC), Vacanze Overseas Ltd., nella
persona del suo amministratore A., ha trasferito ITL 2 miliardi in favore della
relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui egli era avente diritto economico
presso la banca F., Lugano, con l’indicazione del beneficiario “conto corrente a
nome di Turks and Caicos e operativo presso la succursale di Lugano della
banca F.; l’entrata da ITC e l’uscita verso “Turks and Caicos” sono state
contabilizzate in Vacanze Overseas Ltd. come “movimentazione intercompany”
(v. atto d'accusa, capo I.1.1.5, p. 4 e seg.)
7.2 Prima di esaminare nel dettaglio queste cinque operazioni va premesso quanto
segue. In sede dibattimentale, l'imputato ha sostanzialmente giustificato le
predette cinque dazioni confluite su conti in Svizzera di sua pertinenza,
affermando che si tratterebbe di bonus (prima, terza e quarta dazione), di un
compenso per aver messo a disposizione due conti bancari per H. (seconda
dazione) e di una buonuscita (quinta dazione).
7.2.1 In tutte queste operazioni vi sarebbe quindi una componente premiale per i
servigi svolti dall'imputato a favore del Gruppo turistico Tanzi e, in un singolo
caso, a favore di H. ed indirettamente per la Parmalat (v. interrogatorio
dell'imputato, cl. 82 p. 930.10-20). A questo proposito, però, a prescindere dal
fatto che le prese di posizione in merito dell'imputato sia nella procedura svizzera
che in quella italiana non brillano certo per coerenza e linearità, come già
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evidenziato dall'accusa durante l'interrogatorio dibattimentale (v. cl. 82 p. 930.11,
16, 17), va preso atto che nemmeno il testimone a discarico, il dottor P., ha
sostenuto la sussistenza di regolari delibere societarie per l'attribuzione di detti,
presunti bonus (v. cl. 82 p. 930.92, 95-96). La questione della loro congruità, su
cui la difesa ha molto insistito con riferimenti anche a recenti articoli di stampa (v.
in particolare Il Mondo, n. 40, 26 ottobre 2012, pag. 84 e segg.), non merita
pertanto particolare disamina, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, il
mancato rispetto delle regole societarie in questo ambito, per importi peraltro
milionari, ha delle conseguenze dirompenti per la solidità patrimoniale di una
società per azioni. Anche a voler ammettere che vi fosse, da parte della
proprietà, la volontà di premiare A. con retribuzioni sottobanco e che alla base
dei flussi di denaro in Svizzera vi fosse una finalità di questo genere, o anche di
questo genere, ciò non toglie che si siano bypassate regole di diritto societario
che sono state concepite proprio per proteggere il patrimonio delle società di
capitali ed evitare che gli azionisti o gli amministratori possano disporre, senza
alcun controllo, del capitale sociale e, quindi, per difendere il buon funzionamento
della vita economica in generale. Come è dato leggere nelle Istituzioni di diritto
civile di ALBERTO TRABUCCHI, già in un'edizione coeva ai fatti qui in esame, la
società per azioni è "la più importante tra le forme associative della moderna vita
degli affari" ed "il legislatore interviene con limitazioni all'autonomia dei soci,
tenendo conto di esigenze diverse", segnatamente "la tutela dei terzi che entrano
in rapporto con la società", "la tutela degli interessi degli azionisti", ma anche "la
tutela degli interessi pubblici che sono in stretto legame con la vita dei maggiori
organismi economici" (32a ediz., Padova 1991, pag. 348; sulla normativa attuale
v. 45a ediz., Padova 2012, pag. 1164 e segg.). Il fatto di eludere le norme del
Codice civile italiano a tutela di questi interessi non può quindi venir banalizzato
come la difesa ha tentato di fare, come se l'eventuale adozione di bonus
milionari, come quelli qui in parola, potesse avvenire senza alcun rispetto di
regole che, oltre a garantire la trasparenza societaria, sono la premessa
indispensabile per un sano funzionamento del sistema di mercato nazionale ed
internazionale. Per società di capitali caratterizzate dalla limitazione della
responsabilità dei soci è palese come il rigoroso rispetto delle regole del diritto
societario sia fondamentale per garantire che l'attrazione di capitali verso
iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'impresa avvenga in maniera
trasparente sia sotto il profilo micro- che macroeconomico. Questo spiega la
disciplina tradizionalmente rigorosa che ha sempre caratterizzato la materia nella
storia del diritto europeo (v. ANTONIO PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto europeo,
Bologna 2007, pag. 542 e segg., 606, 636). Tutte le società di capitali sono del
resto caratterizzate nel Codice civile italiano, a prescindere dalla legge di riforma
6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, da un nucleo fondamentale di norme
inderogabili relative all'organizzazione e all'attribuzione di competenze proprie a
ciascun organo, nonché alla responsabilità degli organi gestionali e di controllo
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anche nei confronti dei terzi creditori. Con finanziamenti bancari, come in casu,
dell'ordine di decine di miliardi di lire, l'imputato non può certo chiamarsi fuori
asserendo che, comunque, i soldi venivano dalla proprietà (v. cl. 82 p. 920.013-
14). I soldi in realtà venivano dal sistema finanziario e questo, in ultima analisi,
può essere protetto soltanto se le regole della trasparenza societaria vengono
rispettate. Altrimenti, al più tardi a medio/lungo termine, rischiano di verificarsi i
disastri economici che il crac Parmalat ha per l'appunto cagionato (più
ampiamente v. ad es. GABRIELE FRANZINI, Il crac Parmalat. Storia del crollo
dell'impero del latte, Roma 2004; VITTORIO MALAGUTTI, Buconero SpA. Dentro il
crac Parmalat, Roma/Bari 2004). È peraltro superfluo delineare l'esatto ruolo di
A. in tutto questo, visto che il giudice del riciclaggio deve limitarsi ad accertare
l'origine criminale del denaro e, nel caso di antefatti criminosi commessi
all'estero, di verificare la sussistenza o meno della cosiddetta doppia punibilità
secondo il diritto svizzero e secondo il diritto estero.
7.2.2 Per quanto riguarda il diritto svizzero, come si vedrà meglio nell'analisi di
dettaglio dei cinque tronconi, il reato che va ritenuto è quello dell'amministrazione
infedele aggravata ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, a prescindere dalle
soggettività effettivamente coinvolte nei fatti, visto che è pacifico che la
movimentazione di somme di questo tipo non può che essere stata avallata ad
alti livelli (così, del resto, anche le testimonianze del dottor P. e Q., cl. 82 p.
930.95 e 87-88), con la connivenza di persone che invece di gestire il patrimonio
sociale in maniera diligente e fedele, come erano tenute a fare, hanno
gravemente danneggiato ab ovo la solidità finanziaria del Gruppo turistico Tanzi,
impedendogli di fatto di decollare e uscire dalla fase di start up in tempi
ragionevoli (per i dettagli si veda infra consid. 7.3-7.7). Certo i comportamenti
successivi alla partenza di A. hanno aggravato in maniera esponenziale la
situazione finanziaria del Gruppo, ma qui giudicato non è il ruolo di A. nella
bancarotta Parmatour, ma semplicemente la legittimità o meno di questi flussi
finanziari verso la Svizzera. Anche dal punto di vista del diritto italiano è già
sufficiente constatare che distrazioni del patrimonio societario di questo tipo,
ancora prima di rappresentare fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 223
della legge fallimentare italiana, sono comunque appropriazioni indebite ai sensi
dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. ad es. ANTONIO PAGLIARO,
Appropriazione indebita, in Digesto delle Discipline Penalistiche, 4a ediz., Torino
1987, vol. I, pag. 225 e segg. ed in part. 231) e, sotto questo profilo, poco importa
il ruolo specifico di A. Ciò che conta è che il patrimonio societario è stato
illecitamente distratto e che A. ne fosse consapevole. L'atto d'accusa, con la sua
funzione di circoscrivere la materia del processo e di permettere un'effettiva
difesa, offre in questo un sufficiente appiglio, e non è necessario che il magistrato
giudicante aderisca a tutte le ipotesi giuridiche dell'accusa in capo al reato a
monte. Importante è che lo stesso, come in casu, esponga tutti gli elementi di
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fatto necessari alla Corte per procedere alla sussunzione. Del resto, la difesa ha
potuto esporre in maniera assai dettagliata tutte le sue ipotesi alternative,
contestando punto per punto le tesi del sottotenente R. della Guardia di Finanza
italiana fatte proprie dall'accusa (v. cl. 82 p. 930.34 e segg.), ma anche quelle per
cui il MPC si è giustamente scostato dalla ricostruzione delle autorità giudiziarie
italiane, e ciò sulla base di documentazione finanziaria effettivamente più
completa di quella a disposizione degli inquirenti e dei magistrati esteri (v. infra
consid. 7.4).
Ciò premesso, è possibile entrare nel dettaglio delle cinque operazioni
incriminate.
7.3 Il primo troncone riguarda un trasferimento di 4 miliardi di lire intervenuto il 17
giugno 1994, dal conto n. 19, presso la banca L., intestato a Donzelli SpA, al
conto n. 17, presso la banca E., intestato a OO. AG (cl. 4 p. 5.1.1.156-160),
operazione i cui dettagli sono stati evidenziati dalle autorità giudiziarie italiane
nella sentenza del 20 dicembre 2011 (cl. 82 p. 441.253 e segg.). Il bonifico in
questione trae origine da un finanziamento di 50 miliardi di lire, erogato il 13
giugno 1994, dalla banca K., alla lussemburghese CIT SA, garantito da un
deposito di 35 miliardi di lire da parte di ITC, la quale ha ottenuto tale importo
nella forma di un mutuo da un pool di banche capitanate dalla banca K., Milano,
nonché da una fideiussione prestata da Calisto Tanzi di 15 miliardi di lire (cl. 82
p. 925.757, 760). Tale finanziamento è da porre in relazione all'acquisto da parte
di CIT SA di crediti inesistenti per nominali 64.5 miliardi di lire da Donzelli SpA, i
quali sono stati ceduti da quest'ultima al prezzo di 49.8 miliardi di lire, da pagarsi
in tre rate da 16.6 miliardi l'una (cl. 82 p. 925.761). In data 16 giugno 1994 viene
pagata la prima rata da CIT SA a Donzelli SpA, nella cui contabilità l'operazione
così viene registrata: 11.1 miliardi di lire versati sul conto corrente n. 25, intestato
alla stessa Donzelli SpA, presso la banca L., e 5.5 miliardi di lire trasferiti a ITC
con la causale "bonifico a ITC & P" (cl. 82 p. 925.762). Sennonché, quest'ultimo
importo, dopo un momentaneo transito sul conto n. 19 presso il medesimo istituto
di credito, imbocca un'altra strada: in data 17 giugno 1994, 4 miliardi di lire
vengono bonificati a favore del conto n. 17 presso la banca E., intestato a OO.
AG, mentre 1.5 miliardi costituiscono la provvista per l'emissione di assegni
bancari con beneficiari non identificati (v. cl. 82 p. 441.254). Il summenzionato
conto n. 17 è stato aperto da A. il 28 novembre 1990, indicando se stesso come
beneficiario economico (cl. 11 p. 7.2.5.1.1-9). Il 30 settembre 1994, Donzelli SpA
rettifica la registrazione contabile del bonifico di 5.5 miliardi a favore di ITC,
iscrivendo gli importi di 4 rispettivamente 1.5 miliardi come spese in conto anticipi
a fornitori, ovvero come pagamenti in anticipo, prima del ricevimento della fattura,
a fornitori non meglio individuati (cl. 82 p. 925.768). Tuttavia, l'8 novembre 1994
S., addetto alle registrazioni contabili in Donzelli SpA, ricevute le fatture da
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registrare, invia una missiva al presidente del collegio sindacale T. onde
denunciarne la carenza di giustificazione contabile (cl. 82 p. 925.769). Non
ricevendo alcuna risposta, egli si rivolge a A., specificando che cinque fatture, per
un totale di 4 miliardi, riguardavano Nazarene Tours ed una, per 1.55 miliardi,
Custodia di Terra Santa Casanova. Tali fatture vengono comunque registrate il
18 dicembre 1994 nella contabilità di Donzelli SpA (cl. 82 p. 925.770). A. ha
affermato per la prima volta all'udienza del 22 ottobre 2012 che la somma di 4
miliardi in questione rappresenterebbe un bonus a lui attribuito "a riconoscimento
di tutta l'attività svolta nei primi tre anni di attività" (cl. 82 p. 930.10-11). Tuttavia,
come confermato in aula dal testimone sottotenente R., nella documentazione
analizzata dalla Guardia di Finanza italiana non c'è traccia di un simile bonus (cl.
82 p. 930.38) e, come già sottolineato in precedenza, nemmeno il testimone a
discarico del dottor P. sostiene l'esistenza di regolari delibere societarie per
l'attribuzione di un simile bonus (v. supra consid. 7.2.1). Alla luce di quanto
assodato nel precedente considerando, questo sarebbe già sufficiente per
ammettere l'origine criminale del flusso in questione. Ma la natura illecita del
bonifico è ben messa in evidenza dal Tribunale di Parma anche analizzando
quanto successo dopo il 17 giugno 1994. Il 23 giugno seguente A. si reca in
Svizzera per sottoscrivere a favore dell'avvocato M., il quale gestiva la OO. AG
per conto di A., inusitati contratti di fatturazione fiduciaria che manlevavano il
fatturante, ossia OO. AG, da ogni responsabilità civile e penale per i documenti
emessi (cl. 24 p. 8.1.2.192). A. procede in questo modo non solo per la fattura
nei confronti di Donzelli SpA, ma anche per tutte le altre fatture emesse nell'anno
precedente. Coevo alla sottoscrizione dei mandati di fatturazione fiduciaria è
l'ordine recante la dicitura "A.", con il quale si impartivano le seguenti
disposizioni: messa in liquidazione della OO. AG; chiusura relazione bancaria
presso la banca E.; trasferimento della provvista presso un conto corrente, di cui
A. è beneficiario economico, presso la banca E., intestato alla società PP.,
società panamense amministrata dal 1° giugno 1993 dall'avvocato M. per conto
di A. Il successivo 24 giugno la società PP. trasferisce gli importi accreditati su un
altro conto personale di A., ossia il n. 9, presso la medesima banca (cl. 24 p.
8.1.2.191). Il Tribunale di Parma è giustamente giunto alla conclusione che
l'ordine di bonifico impartito da Donzelli SpA per l'accredito sul conto n. 8, alla
luce dei predetti accertamenti, debba essere posto in logica consecuzione con la
successiva apprensione delle somme ad opera di A. (cl. 82 p. 441.260). Secondo
l'autorità giudiziaria italiana, "il percorso seguito dal flusso finanziario assevera
quindi l'ipotesi che si sia trattato di un mero prelievo di denaro dalle casse della
Donzelli SpA senza alcuna contropartita economica" (cl. 82 p. 441.261). Per i fatti
descritti, il Tribunale di Parma ha riconosciuto A. colpevole di bancarotta
fraudolenta patrimoniale per distrazione ai sensi dell'art. 216 della legge
fallimentare. Come già sottolineato (v. supra consid. 7.2.2), per il giudice del
riciclaggio è già comunque sufficiente assodare che vi sia stata
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un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del CP italiano, il che è palese già per
il fatto che non sussiste nessuna valida delibera societaria per l'attribuzione di
eventuali bonus a favore dell'imputato e non si vede per quale motivo questi soldi
avrebbero dovuto finire in Svizzera su conti di A. Questi era organo di ITC,
holding controllante la Donzelli SpA (in seguito: Donzelli), e anche se non aveva
compiti di amministrazione in quest'ultima società, non poteva non sapere che i 4
miliardi i parola dovevano essere incassati da ITC (visto il mutuo contratto da
quest'ultima con la banca K. per finanziare l'acquisto di crediti fittizi da parte di
CIT SA) e, comunque, non certo confluire sul conto di OO. AG di pertinenza
dell'imputato. È pacifico, inoltre, che perlomeno T., consigliere di amministrazione
e presidente del collegio sindacale di Donzelli, quindi organo della società
depauperata, abbia mancato ai propri doveri societari per procacciare ad altri (A.,
I. e H.) un indebito profitto, commettendo così un crimine ai sensi dell'art. 158 n.
1 cpv. 3 CP (v. anche supra consid. 6 e 7.2.2). A., beneficiario di detto
versamento illegale e a capo della holding che controllava la Donzelli al 100%,
non poteva certo essere all'oscuro di tutti questi retroscena criminali, per cui è
palese, specie alla luce delle alcune contabili a livello di causali, che fosse
consapevole dell'origine criminale di detto denaro. Danneggiata effettiva è stata
comunque, come accertato dalle autorità giudiziarie italiane, la ITC in quanto
garante e, in definitiva, destinataria finale del finanziamento erogato dalla banca
K. (v. cl. 82 p. 441.1148). E, in effetti, nella contabilità della controllata Donzelli, la
movimentazione di 16.6 miliardi (quale prima tranche di pagamanto da CIT a
Donzelli) del 16 giugno 1994 viene così registrata: 11.1 miliardi versati sul conto
corrente 25 in essere presso la banca L., intestato alla stessa Donzelli, e 5.5
miliardi trasferiti ad ITC con la causale "bonifico a ITC&P" (cl. 82 p. 441.254).
Sennonché, come già evidenziato sopra, la predetta somma non è mai confluita
verso ITC, ma, limitatamente alla somma di 4 miliardi, sul conto OO. AG di A.
Per quanto concerne i susseguenti flussi relativi ai valori frutto di questa
distrazione, si constata che il 24 giugno 1994 tutti gli averi depositati sulla
relazione n. 8 intestata ad OO. AG, ossia ITL 4'974'700'000.-- (di cui
4 miliardi di origine criminale), sono stati trasferiti - ad eccezione di 30 milioni di
lire prelevati in contanti dall'avvocato M. per sue prestazioni fornite - sulla
relazione n. 4, presso la stessa banca E., intestata alla società PP., a Panama, di
cui A. era avente diritto economico. I 4 miliardi di lire di origine criminale sono
confluiti, lo stesso giorno, sulla relazione n. 9 presso la banca E. intestata a A., e
di cui quest'ultimo era anche avente diritto economico (cl. 24 p. 8.1.2.191).
L'importo in questione è poi stato ripartito su tre conti, ossia: il 27 giugno 1994,
ITL 1'630'000'000.-- in favore della relazione cifrata n. 11, presso la banca E.,
intestata a I., e di cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL
600 milioni in favore della relazione n. 12, presso la banca F., intestata a A., e di
cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL 2.4 miliardi in favore
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della relazione n. 14, presso la banca F., intestata a A., e di cui questi era avente
diritto economico (cl. 20 p. 7.3.4.7.7). Un importo di ITL 1'770'000'000.-- è stato in
seguito trasferito il 5 e 23 gennaio 1998 dal conto 14, unitamente ai valori
patrimoniali provento di ulteriori operazioni descritte nei considerandi qui di
seguito, in favore della relazione n. 2, presso la banca D., Lugano, intestata a A.,
e di cui questo era avente diritto economico (cl. 21 p. 7.3.4.9.10-13; cl. 20 p.
7.3.4.1.13; cl. 11 p. 7.1.2.9.2; 7.1.2.10.3; 7.1.2.12.4).
7.4 Il secondo troncone va ricondotto ad un prestito di 1.5 miliardi di lire concesso da
ITC (la quale aveva ricevuto tale denaro da Parmalat SpA) a Vacanze Srl,
somma che, tuttavia, invece di giungere a quest'ultima, è stata trasferita, il
25 novembre 1994, dalla relazione n. 20 presso la banca N., a Parma, intestata a
Parmalat SpA, direttamente in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze
Overseas Ltd., a Londra, presso la banca E., aperta da A. e sulla quale
quest'ultimo aveva procura (cl. 51 p. 18.1.2.5497-98). Va precisato che Vacanze
Overseas Ltd. disponeva di due conti presso la banca E., il predetto nonché il
conto n. 7: va altresì precisato che il Tribunale di Parma ha accertato il
trasferimento di ITL 1.5 miliardi, di cui sopra, non riscontrando tuttavia elementi
d'illegalità nell'operazione. Concentrandosi su di un accredito sospetto, di circa
250 milioni di lire, intervenuto il 21 dicembre 1994, a favore del conto 14 (v. cl. 82
p. 441.261-263), l'autorità italiana giunge alla conclusione che gli elementi
acquisiti in relazione a tale operazione non sono sufficienti per ricondurre la
medesima ad uno dei due conti bancari nella disponibilità di Vacanze Overseas,
in quanto, da una parte, la stessa banca E. avrebbe attestato l'assenza di
movimentazioni sul conto n. 6 successive al bonifico di ITL 1.5 miliardi, dall'altra,
alla data dell'accredito di ITL 250 milioni il conto n. 7 era certamente privo di fondi
sufficienti per l'esecuzione dell'operazione (v. cl. 82 p. 441.262).
7.4.1 Gli atti dell'incarto svizzero permettono tuttavia di giungere ad una conclusione
diversa da quella delle autorità italiane. La documentazione bancaria reperita
presso la banca E., ma mai giunta a conoscenza delle autorità italiane (v. cl. 82
p. 930.38-39; 925.653), dimostra infatti che, in data 20 dicembre 1994, il conto
n. 6 è stato addebitato di ITL 249'989'516.-- a favore del conto 14 (cl. 78 p.
24.22.154). La medesima documentazione permette inoltre di constatare che, il
19 dicembre 1994, sono stati trasferiti ITL 49'962'280.-- dal conto n. 6 al conto 7
(v. cl. 78 p. 24.22.157-158), importo poi versato il 7 agosto 1995 sul conto 5,
unitamente ad altri valori patrimoniali di origine criminale (v. supra consid. 7.3 e
infra consid. 7.5-7.7) provenienti dal conto 14 per un importo complessivo di ITL
1'848'000'000.--. Essendo entrambi gli importi, di pertinenza di Vacanze
Overseas Ltd., giunti anch'essi senza causale lecita, o perlomeno plausibile, su
conti personali di A., essi devono essere considerati il frutto di un'appropriazione
indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano. Si rende colpevole di detto
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reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il
denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. A. ha
certo affermato in aula di aver messo a disposizione i suoi conti in Svizzera al
fine di fare arrivare una somma per remunerare una transazione effettuata da H.
per conto della Parmalat (cl. 82 p. 930.14). Sennonché, di questa presunta
operazione non è rimasta alcuna traccia nella documentazione raccolta dalle
autorità italiane, né si vede perché A. avrebbe dovuto beneficiare di una
remunerazione di 300 milioni semplicemente per aver messo a disposizione della
Parmalat i propri conti in Svizzera. Tutta l'operazione è assai nebulosa e lo
stesso A. afferma di aver effettuato questa transazione per un'operazione di cui
non conosce "assolutamente nulla", trasferendo 1.2 miliardi "presso una banca
inglese in Svizzera", senza nemmeno sapere a chi abbia dato questi soldi (cl. 82
p. 930.14). Così facendo egli ha chiaramente accettato l'eventualità di riciclare
somme di origine criminale, frutto perlomeno di un'appropriazione indebita giusta
l'art. 646 del Codice penale italiano, visto che il bonifico è stato registrato nelle
scritture contabili di Parmalat come rimborso prestito alla Vacanze Overseas per
conto della ITC (cl. 82 p. 441.262; 925.651-652) e non si comprende perché
questi soldi dovessero finire su conti di A., per di più con nomi a dir poco
fuorvianti (conto n. 6 Vacanze Overseas Ltd., conto n. 7 Vacanze Overseas Ltd.)
e uno addirittura con avente diritto economico Parmalat Spa nonostante A. non
avesse a quel momento nessun ruolo né nella società Vacanze Overseas né,
tantomeno, in Parmalat. In realtà è palese la volontà di A. di creare l'illusione che
le operazioni in questione avessero un sostrato economico legale, nascondendo
così la pura e semplice natura distrattiva del costrutto. Anche in questo caso,
formalmente danneggiata è stata la ITC e non la Parmalat, in quanto, sulla base
della documentazione prodotta nel processo italiano dalla Guardia di finanza e
della testimonianza del maresciallo AA., il Tribunale di Parma ha accertato che la
ITC ha comunque rimborsato a Parmalat il prestito in questione (v. cl. 82 p.
441.262 nota 106; 925.655-656). In Svizzera, gli atti appena descritti possono
certamente essere sussunti al reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art.
158 CP per gli stessi motivi già esposti al consid. 7.3, in quanto è chiaro che
trasferendo, in simili circostanze, somme di tale portata su conti in Svizzera sono
state violate le più elementari regole societarie, intaccando il patrimonio di
società di capitali al solo scopo di arricchirsi personalmente.
7.4.2 I valori oggetto della distrazione in esame hanno preso diverse strade. Il
19 dicembre 1994 ITL 1.2 miliardi sono stati trasferiti sulla relazione n. 15 presso
la banca D., Chiasso, intestata alla RR. Ltd., succursale di Paradiso, per poi
confluire sulla relazione n. 16, presso la banca G., Melide, intestata a BB. (v. cl.
78 p. 24.22.156-157; cl. 81 p. 24.25.13-14). Tra il 19 dicembre 2000 ed il 27
febbraio 2001, l'importo di ITL 49'000'000.-- è stato ulteriormente trasferito,
unitamente ai valori patrimoniali provento di altre operazioni, sulla relazione n.
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10, presso la banca E., intestata a B., e di cui quest'ultima era avente diritto
economico (cl. 15 p. 7.2.8.1-16). Il 23 gennaio 1998, l'importo di ITL
249'000'000.-- è pervenuto, unitamente ai valori patrimoniali provento di altre
operazioni, sulla relazione n. 2 presso la banca D., Lugano (cl. 2 p. 1.0.164).
7.5 Il terzo troncone concerne un flusso di 3 miliardi di lire verso il conto 14 presso la
banca F., Lugano. L'operazione alla base di detto flusso è descritta nella
sentenza italiana del 20 dicembre 2011, alle pag. 118 e segg. (cl. 82 p. 441.263-
266). Il 20 marzo 1995 viene contabilizzata detta somma sul conto in questione
(cl. 2 p. 1.0.161; cl. 82 p. 925.774). La contabile bancaria ne attesta la
provenienza dalla CIT SA, con sede in Lussemburgo (cl. 82 p. 441.263;
925.774). A quest'ultima la provvista era stata trasferita, con valuta 3 marzo
1995, da ITC, con la causale "ricerca e acquisizione villaggio turistico Overseas"
(cl. 82 p. 441.263). Dal conto CIT, il 6 marzo seguente, la somma viene poi girata
al cifrato "Turks & Caicos" presso la banca F. (cl. 82 p. 441.263). In ITC & P SpA,
il flusso viene registrato in entrata sul conto 21, a contropartita dell'iscrizione di
un finanziamento del socio Fipart; in uscita lo si registra inizialmente come
"finanziamento a controllate Vacanze Cit Lussemburgo" (cl. 82 p. 441.264).
L'ordine di bonifico da CIT verso Turks & Caicos con la causale "acquisizione
crediti del 6 marzo 1995" è sottoscritta, il 15 marzo 1995, da CC. e DD., operativi
presso la SS., società lussemburghese di servizi di domiciliazione e gestione di
società (cl. 82 p. 441.264). Il 16 marzo 1995, DD. invia a J., presso la banca F.,
lo swift del bonifico in modo da consentire alla banca l'accredito della somma sul
conto 14 (v. cl. 82 p. 930.63 e cl. 37 p. 18.1.0.772-773). Il 24 febbraio 1995 J.
aveva raccolto, in un documento a firma congiunta con A., la seguente
disposizione: "Egregi signori, vogliate prendere nota che tutte le entrate che
arrivano con riferimento Turks & Caicos Holidays sono da accreditarsi sul mio
conto 14 [...] Turks & Caicos [...] è solo un nome di fantasia e, quando entrano
fondi con questo nome sono da accreditare al conto 14 v. ordine cliente
24.2.1995" (v. cl. 2 p. 1.0.160 e riferimento nonché cl. 82 p. 930.63 e 925.778).
La banca F. ha specificato che, presso la filiale di Lugano, non esiste alcun conto
Turks & Caicos (cl. 82 p. 441.264 nota 112). La ricezione delle somme da parte
di A. non è di per sé contestata (cl. 82 p. 930.16). La difesa di A., nel contesto del
procedimento italiano, ha però sostenuto che da questo flusso di denaro non
sarebbe derivato alcun detrimento patrimoniale a ITC perché Fipart avrebbe
fornito la relativa provvista; l'erogazione sarebbe inoltre un "bonus" concesso da
Tanzi e Donzelli, in aggiunta agli usuali emolumenti, quale speciale
remunerazione per attività espletate durante il proprio mandato (cl. 82 p.
441.264-265). Il Tribunale di Parma contesta le argomentazioni della difesa con i
seguenti argomenti: la provvista di 3 miliardi è effettivamente pervenuta a Fipart,
ma è poi entrata a far parte dell'attivo patrimoniale di ITC. È confluita quindi nella
massa fallimentare secondo il generale principio di cui all'art. 42 della legge
-
28 -
fallimentare italiana, con la conseguenza che la sua inattesa fuoriuscita ha
frustrato, comprimendole in parte, le aspettative dei creditori concorsuali. Anche
se il prelievo fosse stato fatto con il consenso degli azionisti di maggioranza di
ITC, ovvero Tanzi e Donzelli, la determinazione dei compensi all'amministratore
di una società di capitali, se non è contenuta nello statuto, deve comunque
essere ordinariamente demandata all'assemblea dei soci, a norma dell'art. 2389
comma primo del Codice civile italiano; diversamente, il prelievo da parte
dell'amministratore di somme di denaro dalle casse della società poi fallita, per
remunerare la propria attività senza il rispetto delle forme in questione, integra il
delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (v. sentenze della Corte di
cassazione italiana, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 1901; sez. V, 27 ottobre 2009, n.
46959; sez. VI, 27 marzo 2008, n. 17616; sez. V 22 giugno 2007, n. 27343; sez.
V, 19 dicembre 2006, n. 4985; sez. V, 4 aprile 2003, n. 22022). Secondo altre
pronunce della Corte di cassazione italiana, il comportamento in questione
integrerebbe la più mite bancarotta preferenziale, nella misura in cui
l'amministratore, senza l'autorizzazione degli organi sociali, si sarebbe ripagato
dei suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi per il lavoro
prestato, prelevando dalle casse sociali una somma congrua rispetto a tale sua
prestazione (sez. V, 16 aprile 2010, n. 21570; sez. V, 5 ottobre 2007, n. 43869;
sez. V, 6 luglio 2006, n. 38149). Il Tribunale di Parma ritiene, però, che questi
ultimi profili non siano nella fattispecie applicabili perché molte delle eterogenee
attività che A. assume aver compiuto, e ritenute meritevoli di una speciale
remunerazione (bonus), non presentano alcun elemento di significativa
differenziazione rispetto a quelle esigibili da un amministratore delegato
compensato con ordinaria retribuzione (quali un piano generale per la
trasformazione di agenzie di viaggio, l'attività di acquisizione di partecipazioni o
trattative per la cessione del Gruppo). Vi sarebbe inoltre una manifesta
esorbitanza che reciderebbe ogni nesso di proporzionalità, rispondenza e
corrispettività con le attività che si assumono svolte. Il Tribunale ha quindi
concluso che la condotta depauperatrice si è risolta in un prelievo distruttivo
direttamente dalle casse di ITC & P SpA, senza alcuna contropartita
economicamente apprezzabile (cl. 82 p. 441.265 e seg.). Non consta infatti che
alla causale indicata nel bonifico a favore di CIT ("ricerca e acquisizione villaggio
turistico Overseas") sia stato dato seguito. Ciò è confermato dalla causale
addotta del tutto inconciliabile con la precedente, di cui alla fuoriuscita del denaro
da CIT ("acquisizione crediti del 6 marzo 1995").
A prescindere dalla qualifica giuridica della distrazione, è indubbio che A. non era
autorizzato dalla società a prelevare il denaro in questione, per cui,
nell'ordinamento italiano, è certamente adempiuta perlomeno l'infrazione di
appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano, mentre, nel
diritto svizzero, è ancora una volta ravvisabile la qualifica di amministrazione
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29 -
infedele giusta l'art. 158 CP (v. già supra consid. 7.2.2). Nella sua qualità di
amministratore della ITC, A. era infatti obbligato ad amministrare il patrimonio
societario in maniera conforme ai propri doveri. Egli aveva quello che la
giurisprudenza definisce "besondere Vermögensfürsorgepflicht", ovvero un
obbligo legale, basato sulla lealtà nei confronti della società amministrata, di
gestire in maniera responsabile i valori della stessa (v. DTF 120 IV 190 consid.
2b; 118 IV 244 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_447/2011 del 27
luglio 2012, consid. 3.1). Depauperandola in questo modo, egli ha mancato ai
propri doveri, danneggiandola seriamente. Il nesso causale richiesto fra la
violazione dei suoi doveri e il danno patrimoniale è palese, visto che la
distrazione stessa del denaro a destinazione di suoi conti in Svizzera costituisce,
a non averne dubbio, un danno patrimoniale alla società. In quanto organo della
ITC, la sua posizione è comunque quella di un gestore ai sensi dell'art. 158 n. 1
CP, e non di un rappresentante giusta l'art. 158 n. 2 CP, ipotesi, quest'ultima, che
entra peraltro in considerazione solo a titolo sussidiario
DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire.
Code pénal, Basilea 2012, n. 11 e 32 ad art. 158 CP). Certo l'atto d'accusa indica
quest'ultima variante come ipotesi di reato a monte. Tuttavia, senza per questo
toccare i capi di accusa in quanto tali, il Presidente del collegio giudicante ha
indicato, all'inizio del dibattimento, che la Corte si sarebbe riservata di apprezzare
la fattispecie all'origine del presunto riciclaggio anche in tale ottica, ragion per cui
il diritto di essere sentiti delle parti è stato rispettato (v. già supra consid. 7.2.2).
La doppia punibilità giusta l'art. 305
bis
n. 3 CP è dunque data. A., in quanto autore
del reato a monte, non poteva ignorare l'origine criminale dei valori patrimoniali in
questione. Come già evidenziato, i valori in questione sono poi confluiti sulla
relazione cifrata n. 14, presso la banca F. Prima di esaminare il seguito
intermedio dei flussi, è comunque opportuno vagliare anche il quarto ed il quinto
troncone, nella misura in cui confluiscono anch'essi sullo stesso conto.
7.6 Il quarto troncone è da porre in relazione ad una presunta distrazione di 2.8
miliardi di lire a danno di CIT SA. A monte dell'episodio contestato si colloca il
finanziamento in pool, pari a 30 miliardi di lire, ricevuto in data 12 aprile 1995
dalla lussemburghese CIT SA erogato dalla banca K. (cl. 82 p. 925.731). Il
finanziamento è stato garantito dalla ITC e dalla Fipart (v. cl. 82 p. 441.266 e
riferimenti). Una volta accreditata la provvista, il presidente della Donzelli SpA,
Gian Pietro Donzelli, impartisce ad CC. e DD. le seguenti disposizioni (v. cl. 82 p.
925.782):
-
10.6 miliardi devono confluire nelle casse della Donzelli;
-
16.5 miliardi sono da destinarsi alla Fipart per versare l'aumento di capitale
sociale della ITC deliberato dall'assemblea straordinaria del 6 maggio 1995;
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30 -
-
2.8 miliardi devono essere depositati sul conto corrente di CIT SA presso la
banca K., per provvedere al pagamento della rata degli interessi, giungente a
scadenza il 13 giugno 1995, sul finanziamento da 50 miliardi erogato dalla
banca K. il 13 giugno 1994 (v. cl. 82 p. 441.267).
Sennonché, il 20 aprile 1995, CC. e DD., per conto di CIT SA, impartiscono un
ordine di bonifico alla banca K. per 2.8 miliardi di lire, a favore di Turks & Caicos
presso la banca F., Lugano, con la causale "pagamento interessi" (cl. 82 p.
925.783). La disposizione si conforma ad altro, distinto ordine impartito nella
stessa data da Gian Pietro Donzelli che, con riferimento alle somme giacenti sul
conto intestato a CIT presso la banca K., richiede alla stessa CIT di provvedere
al bonifico di 2.8 miliardi a favore di Turks & Caicos presso la banca F. di Lugano
(v. cl. 82 p. 441.267). In data 21 aprile 1995, il bonifico viene accreditato sul
conto 14, riconducibile a A. (cl. 82 p. 925.784).
Disposto il bonifico a favore di Turks & Caicos, CIT si trova sprovvista della
liquidità necessaria per onorare il pagamento della rata di 2.8 miliardi di interessi
sul finanziamento da 50 miliardi. Tant'è che, decorso inutilmente il termine per
l'adempimento, l'istituto di credito, il 12 luglio 1995, richiede un "cortese e
sollecito riscontro" a I. (cl. 82 p. 925.785). Il conto corrente in essere presso la
banca K. denota infatti un saldo attivo pari ad appena 200 milioni di lire (v. cl. 82
p. 441.267 e riferimento). L'approvvigionamento dei fondi all'uopo occorrenti
viene allora assicurato da ITC che, attraverso la Fipart, trasferisce alla CIT SA
parte della provvista proveniente da un finanziamento di 10 miliardi di lire
erogatole dalla banca EE. (v. cl. 82 p. 925.786 e 441.267).
Il contratto di finanziamento viene sottoscritto il 28 giugno 1995 da A. quale
amministratore delegato di ITC, sulla base di una delibera del consiglio
d'amministrazione di ITC rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione di I. a
seguito di perquisizione (v. cl. 82 p. 925.787).
Una volta accreditate le somme, A. impartisce subito le disposizioni per il loro
utilizzo:
-
3 miliardi con destinazione Vacanze Srl, per il rimborso di un prestito erogato
da Parmalat;
-
2.360 miliardi per il rimborso della prima rata di un finanziamento che il
Gruppo Viaggi ha ricevuto dalla banca F.;
-
2.8 miliardi per il pagamento di interessi su altri finanziamenti Horus e ITC;
-
3 miliardi da bonificare alla banca K., Milano, sul conto ITC, per scadenza
d'impegni nei confronti della banca K., anche se, come osservato dal teste
sottotenente R. nel quadro del procedimento italiano, "...ITC& P, almeno
-
31 -
formalmente, non aveva nessun rapporto con la banca K. almeno con le
scadenze indicate in questo documento" (cl. 82 p. 925.788 e 441.268).
Nella propria contabilità CIT SA registra l'uscita delle somme a favore di Turks &
Caicos come un finanziamento ad ITC; la successiva entrata, con l'interposizione
di Fipart, viene per converso allibrata quale parziale rimborso dell'originaria
erogazione a ITC per 2.8 miliardi, con compensazione in parte qua della partita
precedentemente aperta (cl. 82 p. 925.792 e 441.269).
In data 8 giugno 1995, A. trasferisce 1.635 miliardi dal conto 14 al conto 12,
intestato a H. (v. cl. 2 p. 1.0.161). Il 20 luglio 1995, I. si trova in Svizzera per
l'apertura presso la banca F. di Lugano del conto 13, sul quale viene poi
accreditato, ad opera di A., un miliardo di lire proveniente dal conto 14 (cl. 18 p.
7.3.2.1-26).
Secondo A., l'erogazione da 2.8 miliardi di lire sarebbe riconducibile ad una
tranche del bonus riconosciuto dagli azionisti per le attività da lui svolte
nell'esercizio dei poteri di cui alle cariche rivestite in ITC (cl. 82 p. 441.270 e
930.18). Le autorità giudiziarie italiane hanno respinto questo tipo di
considerazioni difensive rinviando agli stessi argomenti addotti in merito al
prelievo di 3 miliardi di lire da CIT SA (vedi supra consid. 7.5). Il Tribunale di
Parma ha quindi concluso che la ITC ha patito un danno di cui all'esborso, pari
alla differenza di 2.350 miliardi di lire, per assicurare il pagamento della rata di
interessi di 2.8 miliardi di lire scaduto il 13 giugno 1995 (cl. 82 p. 441.270).
Certo ITC era comunque tenuta al pagamento, ma è anche vero che l'intervento
del garante è stato ingenerato dall'ammanco di cassa presso il debitore
principale, procurato dall'apprensione della provvista già vincolata per onorare il
debito, la quale rappresenta già per sé un'appropriazione indebita ai sensi
dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. supra consid. 7.2.2). Sin dal principio,
era peraltro da escludersi il fruttuoso esercizio delle normali azioni di
surrogazione e regresso (art. 1949 e 1950 del Codice civile italiano) che il
fideiussore escusso dal creditore è abilitato ad esercitare nei confronti del
debitore principale, e ciò poiché CIT SA è una società priva di propria autonomia
patrimoniale, alimentata unicamente con approvvigionamenti del sistema
bancario, immediatamente trasferiti per soddisfare le inderogabili necessità di
denaro liquido delle società del Gruppo turistico (cl. 82 p. 441.270).
Come per il predetto prelievo di tre miliardi di lire, A. non era autorizzato a
prelevare neppure il denaro in questione, ragion per cui, a livello di diritto
svizzero, è ravvisabile la qualifica di amministrazione infedele giusta l'art. 158
CP. Nella sua qualità di amministratore della ITC, A. avrebbe dovuto fare in modo
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32 -
che la sua società, la quale aveva prestato garanzia fideiussoria per il rimborso
del finanziamento, non dovesse affatto intervenire. L'intervento si è però reso
necessario solo a causa di un ammanco di cassa presso il debitore principale
procurato proprio dalla distrazione della provvista già vincolata per onorare il
debito. Con questo comportamento, egli ha danneggiato il patrimonio della
società che era, in qualità di amministratore, obbligato ad amministrare in
maniera conforme ai propri doveri (v. supra consid. 6.2). Soggettivamente, non
poteva ignorarlo, visto che i soldi in questione sono giunti poi su di un suo conto,
ragion per cui la doppia punibilità giusta l'art. 305
bis
n. 3 CP è data, per tacere del
fatto che gli stessi amministratori della CIT si sono resi passibili di
amministrazione infedele nei confronti della propria società autorizzando un
simile versamento. Come già sottolineato, per l'applicazione dell'art. 305
bis
CP è
sufficiente accertare l'esistenza di un crimine a monte senza necessariamente
chiarire tutti i dettagli delle varie responsabilità individuali (v. supra consid. 4.1).
7.7 Resta da esaminare il quinto troncone di operazioni. Esso ha origine da una
pretesa distrazione di 2 miliardi di lire di spettanza di ITC, verso un conto di
Vacanze Overseas Ltd. presso la banca F. a Londra, e da qui verso il già citato
conto 14.
Vacanze Overseas Ltd. era una società londinese che controllava al 100%
Vacanze Seychelles Ltd. e Vacanze Tobago Ltd. che, a loro volta, gestivano due
villaggi vacanze alle isole Seychelles nonché a Trinidad e Tobago (cl. 82
p. 925.796). Nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo turistico Tanzi, messa
in atto nel marzo 1996, tutte le società operative del Gruppo venivano riportate
sotto il controllo di ITC (v. cl. 82 p. 441.270). La cessione di queste due società
da parte di Vacanze Overseas alla Villaggi Vacanze SpA (controllata al 100% da
Vacanze Srl, la quale era, a sua volta, al 100% controllata da ITC) avveniva per
complessivi 8.25 miliardi di lire (cl. 82 p. 925.797). Parte di questo prezzo, ovvero
2 miliardi di lire, veniva trasferito il 24 giugno 1996 da ITC alla Vacanze Overseas
Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca F. a Londra, con la causale "in parziale
esecuzione dell'atto di cessione di partecipazione societaria" di Vacanze
Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze Tobago Ltd., Tobago-TT (cl. 2 p. 1.0.89). Il
20 settembre 1996, mentre era in corso l'operazione di acquisizione, da parte
della famiglia Tanzi, della società Prospect of Whitby, che era proprietaria di un
villaggio turistico nelle Isole Turks & Caicos, A., nella veste di amministratore di
Vacanze Overseas Ltd. (cl. 82 p. 441.962), dava istruzioni alla banca F. di
Londra di trasferire 2 miliardi di lire a favore del conto corrente a nome di Turks
and Caicos, e operativo presso la succursale di Lugano della banca F. (cl. 82 p.
925.798). A seguito delle istruzioni generali impartite da A. alla banca F. Lugano,
i fondi pervenuti con il riferimento Turks & Caicos Holiday venivano accreditati il 3
ottobre 1996 sul conto 14 (cl. 79 p. 24.23.86; cl. 82 p. 930.63). Nella contabilità di
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33 -
Vacanze Overseas Ltd. l'operazione è stata contabilizzata come
"movimentazione intercompany", ma mancava la documentazione a sostegno di
questi stessi movimenti (come le copie dei verbali dei consigli di amministrazione
delle società che autorizzavano la cessione, gli atti notarili che validavano queste
decisioni, contratti o comunque altra documentazione pertinente; v. cl. 2 p.
1.0.89-96). Secondo la difesa, l'erogazione di 2 miliardi sarebbe stata corrisposta
a titolo di buonuscita in seguito alle dimissioni dalle cariche dirigenziali del
Gruppo Viaggi (cl. 82 p. 441.274 e 930.19). Sennonché, come ammesso dallo
stesso A., non vi è al riguardo alcuna formale delibera dell'organo assembleare
deputato a determinare i compensi spettanti agli amministratori (cl. 82 p. 930.19).
In questo senso, una buonuscita simile è contraria alle norme societarie italiane
ed è per questo motivo stata ritenuta illegale dai giudici italiani (cl. 82 p. 441.274).
Essi hanno respinto anche la seconda tesi difensiva, ovvero la costituzione di
una provvista per il bonifico ordinato da Vacanze Overseas Ltd. a favore di Horus
Srl, la quale ne avrebbe poi disposto per pagare il corrispettivo delle azioni ITC
acquistate da H. e da A. In effetti, la transazione finanziaria ordinata da Vacanze
Overseas Ltd. a favore di Horus risale al 19 dicembre 1996, ed è pertanto
successiva al bonifico a favore del conto 14, del 20 settembre 1996. I giudici
italiani concludono che la distrazione patrimoniale dai conti di Vacanze Overseas
verso i conti di A. ha prodotto un ammanco, nelle casse di ITC, di 2 miliardi,
senza valida giustificazione (cl. 82 p. 441.274). In questo senso, le condotte di A.
costituiscono atti di bancarotta distrattiva secondo il diritto italiano, e sarebbero
qualificabili di amministrazione infedele secondo il diritto svizzero, in quanto,
come amministratore di ITC e di Vacanze Overseas Ltd., l'accusato era tenuto ad
amministrare i beni delle società in questione in maniera diligente, rispettando le
pertinenti regole del diritto societario italiano. Per le ragioni già esposte sopra (v.
supra consid. 7.2.2), l'origine criminale dei fondi in questione è pertanto data e
A., in quanto amministratore delegato di dette società, non poteva non esserne
che pienamente cosciente. L'argomento fiscale addotto in aula (v. cl. 82 p.
930.19) non è certo sufficiente a giustificare la violazione delle norme di diritto
societario, poste a tutela del buon funzionamento non solo della singola impresa
ma della stessa vita economica del Paese (v. già supra consid. 7.2.1).
La doppia punibilità è quindi data anche per quest'ultimo troncone. I soldi in
questione sono, come si è visto, confluiti dapprima sulla relazione cifrata n. 14,
presso la banca F. a Lugano. Questo è avvenuto nel settembre 1996. Il 23
ottobre 1996, A. ha quindi trasferito 1 miliardo sulla relazione cifrata n. 5, presso
la banca E. Come è stato rilevato in entrata, l'atto in questione si è comunque
prescritto pochi giorni dopo la ricezione da parte di questo tribunale dell'atto
d'accusa (v. supra consid. 2). Questo denaro è stato poi trasferito, tra il 19
dicembre 2000 e il 27 febbraio, unitamente ai valori patrimoniali provento di altri
tronconi, sulla relazione cifrata n. 10 presso la banca E.
-
34 -
7.8 In conclusione, tutte e cinque le suddette operazioni vanno considerate
distrazioni criminali sia sotto il profilo del diritto svizzero che di quello italiano.
L'imputato, a prescindere dalla sua precisa responsabilità penale per rapporto
alle distrazioni stesse, era nondimeno pienamente consapevole delle gravi
irregolarità societarie alla base di queste operazioni. Egli sapeva che, facendo
confluire le cifre miliardarie in questione sui suoi conti in Svizzera, erano state
violate non soltanto regole di natura fiscale ma anche, e soprattutto, societaria e
che, così facendo, egli si arricchiva a danno del Gruppo turistico, che era stato
chiamato a costruire e lanciare. Il requisito del reato a monte è dunque dato.
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il 17 ottobre 1996 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 3'500.--, addebitando
l’importo di FRF 14'522.82 (ctv. ITL 4'245’430) di origine criminale al relativo
conto in franchi francesi, in favore dello Studio legale dell'avvocato M. su una
relazione presso la banca D., Lugano (capo d'accusa I.1.3.1);
-
il 18 ottobre 1996 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 14 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca F., Lugano, la somma di ITL 1'000'000'000 di
origine criminale in favore della relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui
era avente diritto economico presso la banca E., Lugano; l’accredito è
avvenuto in data 23 ottobre 1996 (capo d'accusa I.1.3.2);
-
il 3 dicembre 1997 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 3'500.--, addebitando
l’importo di USD 2'467.60 (ctv. ITL 4'243’570) al relativo conto in dollari
statunitensi, di origine criminale in favore dello Studio legale dell'avvocato M.
su una relazione presso la banca D., Lugano (capo d'accusa I.1.3.3);
-
il 30 dicembre 1997 a Lugano, per aver aperto la relazione cifrata n. 2 a lui
intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca D., Lugano,
-
35 -
allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali
provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.4);
-
intorno al 30 dicembre 1997 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a
mezzo di tre bonifici dalla relazione cifrata n. 14 a lui intestata e di cui era
avente diritto economico presso la banca F., Lugano, la somma del
controvalore di ITL 3'695'590’355 di origine criminale, compresa nell’importo
complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'315'681'359 (ITL
2'778'799'200, fr. 1'197'005.00 e USD 611'831.00), in favore della relazione
cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico presso la
banca D., Lugano; i trasferimenti sono avvenuti il 5 gennaio 1998 (capo
d'accusa I.1.3.5);
-
il 23 gennaio 1998 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di tre
bonifici i valori patrimoniali residui depositati sulla relazione cifrata n. 14 a lui
intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, –
ammontanti complessivamente al controvalore di ITL 291'059’645 (ITL
153'565'435, fr. 63'771.50 e USD 34'175.93) – di origine criminale in favore
della relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico
presso la banca D., Lugano; i trasferimenti sono avvenuti il 26 gennaio 1998
(capo d'accusa I.1.3.6);
-
il 23 gennaio 1998 a Lugano, per aver dato ordine di chiudere la relazione
cifrata n. 14 a lui intestata presso la banca F., Lugano, utilizzata per far
transitare i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo
I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.7);
-
l’11.07.2000 a Lugano, per aver dato, o comunque ratificato, l’ordine a firma
dell'avvocato M. di Lugano, procuratore fiduciario della società Compania
PP., Panama-PA, di chiudere la relazione n. 4 intestata alla predetta società
presso la banca E., Lugano - di cui l’accusato era avente diritto economico -
relazione utilizzata dall’accusato per far transitare i valori patrimoniali
provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata
effettivamente chiusa il 18 gennaio 2001 (capo d'accusa I.1.3.8);
-
il 29 agosto 2000 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca E., Lugano, la somma di fr. 11'026.16 (ctv. ITL
13'833’932) di origine criminale in favore della relazione n. 26 con il fine di
farli pervenire sulla relazione n. 4 intestata alla società PP. Panama presso la
medesima banca - di cui l’accusato era avente diritto economico - e di
seguito, in data 30 agosto 2000 e limitatamente alla cifra di fr. 10'400.00, di
-
36 -
farli transitare da quest’ultima relazione alla relazione n. 27 presso la banca
D., Lugano intestata allo Studio legale dell'avvocato M. con la causale
“Chiusura relazione società PP.” (capo d'accusa I.1.3.9);
-
il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver fatto aprire la relazione cifrata n. 10
intestata a sua moglie B. presso la banca E., Lugano - e di cui questa
risultava avente diritto economico - allo scopo di farvi transitare, come in
effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali di origine criminale depositati sulla
relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto economico
presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.10);
-
il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver dato ordine di “provvedere al prelievo
fisico” dei titoli depositati sulla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era
avente diritto economico presso la banca E., Lugano e, fra questi, quelli del
controvalore di ITL 2'203'161’568 di origine criminale oltre a ITL 402'062'035
di rendimenti prodotti da ITL 1'000'000'000 di origine criminale, compresi
nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'753'934'888; il
trasferimento è avvenuto in data non accertata, tra il 19 ed il 20 dicembre
2000 (capo d'accusa I.1.3.11);
-
il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver fatto versare, a mezzo di un ordine di
B., i titoli provenienti dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era
avente diritto economico presso la banca E., Lugano e, fra questi, quelli del
controvalore di ITL 2'203'161’568 di origine criminale oltre a ITL 402'062'035
di rendimenti prodotti da ITL 1'000'000'000 di origine criminale, compresi
nell’importo complessivo trasferito del controvalore di ITL 5'753'934'888, nel
deposito titoli della relazione cifrata n. 10 intestata a B. presso la banca E.,
Lugano, e di cui questa risultava avente diritto economico; il deposito dei titoli
è stato eseguito il 20 dicembre 2000 (capo d'accusa I.1.3.12);
-
il 19 dicembre 2000 a Lugano, per aver dato ordine di chiudere la relazione
cifrata n. 5 a lui intestata, e di cui era avente diritto economico presso la
banca E., Lugano, utilizzata per far transitare i valori patrimoniali provento
delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è stata effettivamente
chiusa l’8 marzo 2001 (capo d'accusa I.1.3.13);
-
il 4 gennaio 2001 a Lugano, per aver prelevato a contanti USD 207'000.00
(ctv. ITL 431'333'419) di origine criminale dalla relazione cifrata n. 5 a lui
intestata e di cui era avente diritto economico presso la banca E., Lugano
(capo d'accusa I.1.3.14);
-
37 -
-
il 4 gennaio 2001 a Lugano, per aver versato a contanti USD 207'000.00 (ctv.
ITL 431'333'419) di origine criminale sulla relazione cifrata n. 10 intestata a B.
e di cui questa risultava avente diritto economico presso la banca E., Lugano
(capo d'accusa I.1.3.15);
-
il 27 febbraio 2001 a Lugano, per aver prelevato a contanti il controvalore
complessivo di ITL 191'182'091 (EUR 85'299.18 e fr. 20'657.10) di origine
criminale dalla relazione cifrata n. 5 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa I.1.3.16);
-
il 27 febbraio 2001 a Lugano, per aver versato a contanti il controvalore
complessivo di ITL 191'182'091 (EUR 85'299.18 e fr. 20'657.10) di origine
criminale sulla relazione cifrata n. 10 intestata a B. e di cui questa risultava
avente diritto economico presso la banca E., Lugano (capo d'accusa
I.1.3.17);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto aprire, a mezzo di una richiesta di
B., la relazione cifrata n. 3 a questa intestata presso la banca D., Lugano - e
di cui questa risultava avente diritto economico - allo scopo di farvi transitare,
come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali depositati sulla relazione
cifrata n. 10 intestata a B. e di cui questa era avente diritto economico presso
la banca E., Lugano, provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo
d'accusa I.1.3.18);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire l’intero patrimonio
depositato in conto, a mezzo di un ordine di B., dalla relazione cifrata n. 10 a
questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca E.,
Lugano, e con ciò trasferendo l’importo del controvalore di ITL 2'825'677’068
di origine criminale oltre a complessive ITL 430'542’492 di rendimenti e ITL
61'564'663 di rendimenti composti, compresi nel controvalore complessivo
trasferito di ITL 7'359'001'316 [ctv. ITL 6'735'290'030 in titoli e ctv. ITL
623'711’286 in liquidità (EUR 221'401.29, fr. 104'216.55 e USD 43'500.89)],
alla relazione cifrata n. 3 intestata a B. e di cui ella era avente diritto
economico presso la banca D., Lugano; i titoli sono stati trasferiti il 22
febbraio 2005 mentre le liquidità sono state trasferite il 2 marzo 2005 (capo
d'accusa I.1.3.19);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di
B., la relazione cifrata n. 10 a questa intestata e di cui ella era avente diritto
economico presso la banca E., Lugano, sulla quale sono transitati i valori
patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è
stata effettivamente chiusa il 2 marzo 2005 (capo d'accusa I.1.3.20);
-
38 -
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto costituire, a mezzo di una
richiesta di B. agli organi competenti della banca D., Lugano, la fondazione
C., Vaduz (FL), con lo scopo di farle intestare una relazione bancaria sulla
quale far confluire i valori patrimoniali provento delle distrazioni descritte al
capitolo I.1.1 (capo d'accusa I.1.3.21);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire l’intero patrimonio
depositato in conto, a mezzo di un ordine di B., dalla relazione cifrata n. 3, a
questa intestata e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D.,
Lugano, e con ciò trasferendo l’importo del controvalore di ITL 2'825'677’068
di origine criminale oltre a complessive ITL 430'542’492 di rendimenti e ITL
61'564'663 di rendimenti composti, compresi nel controvalore complessivo
trasferito di ITL 7'296'027'760, di cui il controvalore di ITL 6'735'290'030 in
titoli e il controvalore di ITL 560'737’730 in liquidità (fr. 104'197.25, EUR
26'534.34, USD 247'073.78) alla relazione cifrata n. 1 intestata alla
fondazione di famiglia C. presso la banca D., Lugano, e di cui B. risultava
avente diritto economico; i titoli sono stati trasferiti l’11 aprile 2005 e le
liquidità sono state trasferite rispettivamente il 18 aprile 2005 (fr. e EUR) e dal
21 aprile 2005 al 30 maggio 2005 (USD) (capo d'accusa I.1.3.22);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di
B., la relazione cifrata n. 3 a questa intestata e di cui ella era avente diritto
economico presso la banca D., Lugano, sulla quale sono transitati i valori
patrimoniali provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; la relazione è
stata effettivamente chiusa il 31 maggio 2005 (capo d'accusa I.1.3.23);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver dato ordine di trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 2, a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL 394'999'080
(EUR 204'000.--) di origine criminale alla relazione n. 28 intestata alla TT. SA,
Chiasso, presso la banca FF., Chiasso, con lo scopo di ricevere, come poi in
effetti avvenuto, l’importo corrispondente in contanti presso il suo domicilio in
Roma attraverso il passaggio fisico del denaro attraverso il valico di frontiera
Svizzera-Italia ad opera di terze persone all’uopo incaricate (capo d'accusa
I.1.3.24);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire, a mezzo di un ordine di
B., dalla relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto
economico presso la banca D., Lugano, la somma del controvalore di ITL
3'591'650'920 di origine criminale oltre a ITL 864'348’076 di rendimenti
prodotti da ITL 3'986'650’000 di origine criminale compresi nell’importo
complessivo trasferito del controvalore di ITL 7'497'162’272 [ctv. ITL
-
39 -
7'476'574’628 in titoli e ctv. ITL 20'587’644 in liquidità (fr. 10'364.22, EUR
3'939.97, USD 20.87)] alla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C.
presso la banca D., Lugano, e di cui B. risultava avente diritto economico; i
titoli sono stati trasferiti il 4 aprile 2005 e le liquidità sono state trasferite
rispettivamente il 7 aprile 2005 (EUR e USD) e l’8 aprile 2005 (fr.) (capo
d'accusa I.1.3.25);
-
il 16 febbraio 2005 a Lugano, per aver fatto chiudere, a mezzo di un ordine di
B., la relazione cifrata n. 2 a lui intestata e di cui era avente diritto economico
presso la banca D., Lugano, sulla quale sono transitati i valori patrimoniali
provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1; il conto è stato
effettivamente chiuso il 18 aprile 2005 (capo d'accusa I.1.3.26);
-
il 23 febbraio 2005 in Lugano, per aver fatto aprire, a mezzo di richiesta di B.,
la relazione cifrata n. 1 intestata alla C – e di cui B. risultava avente diritto
economico – presso la banca D., Lugano, allo scopo di farvi transitare, come
in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali depositati sulla relazione cifrata n.
3 intestata a B. e di cui ella era avente diritto economico presso la banca D.,
Lugano, provento delle distrazioni descritte al capitolo I.1.1 (capo d'accusa
I.1.3.27);
-
il 17 maggio 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di quattro
bonifici dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B.
risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, la somma
complessiva del controvalore di ITL 25'737'300 (fr. 20'536.41) di origine
criminale, di cui un bonifico di fr. 3'373.00 in favore della relazione bancaria
n. 29 presso la banca D., Lugano, e tre bonifici dell’importo complessivo di fr.
17’163.41 in favore della relazione bancaria denominata “Interne
Abwicklungskonti”, con la causale “Spese cost + I anno”, a titolo di
pagamento delle spese di costituzione e di gestione per l’anno 2005 della
fondazione C. (capo d'accusa I.1.3.28);
-
il 16 settembre 2005 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un
bonifico dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B.
risultava avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il
controvalore di ITL 197'499'540 (EUR 102'000.--) di origine criminale alla
relazione n. 28 intestata alla TT. SA, Chiasso, presso la banca FF., Chiasso,
con lo scopo di ricevere, come poi in effetti avvenuto, l’importo
corrispondente in contanti presso il suo domicilio in Roma attraverso il
passaggio fisico del denaro attraverso il valico di frontiera Svizzera-Italia ad
opera di terze persone all’uopo incaricate; il bonifico è stato eseguito il
20 settembre 2005 (capo d'accusa I.1.3.29);
-
40 -
-
il 27 febbraio 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico
dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava
avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL
3'141'720 (fr. 2'540.40) di origine criminale in favore di una relazione bancaria
non identificata con la causale “FL spese annuali 2006”, a titolo di pagamento
delle spese di gestione per l’anno 2006 della fondazione C. (capo d'accusa
I.1.3.30);
-
il 13 marzo 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico
dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava
avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL
16'982'100 (fr. 13'772.80) di origine criminale in favore di una relazione
bancaria non identificata con la causale “WP spese ann 2006”, a titolo di
pagamento delle spese di gestione per l’anno 2006 della fondazione C. (capo
d'accusa I.1.3.31);
-
il 31 marzo 2006 a Lugano, per aver fatto trasferire a mezzo di un bonifico
dalla relazione cifrata n. 1 intestata alla fondazione C. – e di cui B. risultava
avente diritto economico – presso la banca D., Lugano, il controvalore di ITL
294'797'108 (EUR 152'250.--) di origine criminale alla relazione n. 30
intestata alla UU. SA, Chiasso, presso la banca GG., Lugano, con lo scopo di
ricevere, come poi in effetti avvenuto, l’importo corrispondente in contanti
presso il suo domicilio in Roma attraverso il passaggio fisico del denaro
attraverso il valico di frontiera Svizzera-Italia ad opera di terze persone
all’uopo incaricate; il bonifico è stato eseguito il 3 aprile 2006 (capo d'accusa
I.1.3.32).
8.1 Per quanto riguarda i primi due capi d'accusa, essi sono già stati abbandonati
all'inizio del dibattimento per intervenuta prescrizione, per cui non meritano
particolare disamina (v. supra consid. 2). Per quanto concerne i restanti capi
d'accusa, la Corte ha dapprima valutato, sulla base della giurisprudenza del
Tribunale federale e della dottrina più autorevole (v. supra consid. 4.1), quali atti
possano oggettivamente considerarsi "vanificatori della traccia". In Camera di
consiglio la disamina è stata effettuata seguendo cronologicamente l'atto
d'accusa. Tuttavia, come già avvenuto nel quadro della esposizione orale della
motivazione, la Corte ritiene più opportuno raggruppare gli atti secondo la loro
tipologia in modo tale da esporre in maniera più semplice e lineare quelli che
sono i ragionamenti seguiti dall'autorità giudicante.
8.2 Anzitutto, vi sono taluni atti che rappresentano una consumazione del denaro di
origine criminale, ovvero laddove sono stati usati dei valori contaminati per
pagare prestazioni legali a terzi in buona fede ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP,
-
41 -
rendendone di conseguenza più difficile il recupero da parte delle autorità di
perseguimento penale, come sottolineato ad esempio in dottrina da
STRATENWERTH/BOMMER (op. cit., § 55 n. 31) e, implicitamente, da GUNTHER
ARZT (Das schweizerische Geldwäschereiverbot im Lichte amerikanischer
Erfahrungen, in RPS 106/1989 pag. 188 e seg.; d'altra opinione, CASSANI, op.
cit., n. 34 ad art. 305
bis
CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 480 e seg.; PIETH,
op. cit., n. 37 ad art. 305
bis
CP; CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 305
bis
CP). Nella
sentenza 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, al consid. 6.4, il Tribunale federale
ha anch'esso affermato la natura vanificatoria di simili operazioni. È questo il
caso per le operazioni descritte nei capi d'accusa I.1.3.3 (cl. 12 p. 7.2.2.14.7-9,
cl. 14 p. 7.2.2.1.1 e 3), I.1.3.9 (cl. 14 p. 7.2.2.11.48, 50 51; cl. 12 p. 7.2.1.4.7,
7.2.1.5.1, 7.2.1.4.8), I.1.3.28 (cl. 10 p. 7.1.1.4.1 e 7.1.1.7.5-6), I.1.3.30 (cl. 10
p. 7.1.1.4.4) e I.1.3.31 (cl. 10 p. 7.1.1.4.4). A. sapeva di usare, per pagare le
spese descritte in detti capi d'accusa, denaro di origine criminale (v. cl. 82
p. 930.020 e segg. e supra consid. 7) e, applicando la teoria del saldo
(Saldolösung; v. CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der
Geldwäscherei, Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland, tesi zurighese, Zurigo 1999, pag. 107 e segg.;
HANS VEST, Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, in SJZ 2004,
pag. 54 e seg.; PIETH, op. cit., n. 28 ad art. 305
bis
CP), preferibile in quanto più
conforme al principio secondo il quale il crimine non deve pagare, fino al
raggiungimento dell'importo totale di origine criminale si può ritenere che la
somma utilizzata sia per intero criminale nonostante un'eventuale commistione
con denaro di origine non criminale. Quali conseguenze avrà l'adozione di questa
teoria da parte di questa Corte verrà esposto soltanto in un secondo tempo, dopo
che saranno state vagliate tutte le singole accuse e che sarà stata analizzata la
sussistenza o meno della fattispecie qualificata (v. in particolare infra consid. 8.8
e 9).
8.3 La Corte ha ritenuto altresì che la semplice apertura di un conto non costituisce
ancora un atto vanificatorio, ma tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120
IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile
(v. art. 260
bis
CP e contrario), per cui, laddove l'atto d'accusa distingue la fase
dell'apertura del conto in quanto tale dalla fase del versamento nello stesso di
denaro di origine criminale, il collegio ha considerato che non si possa parlare di
due atti separati e che, quindi, la prima fase venga assorbita dalla seconda in
quanto momento consumativo del reato. È questo il caso dei capi di accusa
I.1.3.4 (assorbito dai capi d'accusa I.1.3.5 e I.1.3.6) (cl. 11 p. 7.1.2.1.1 e segg.),
I.1.3.10 (assorbito dal capo d'accusa I.1.3.12) (cl. 15 p. 7.2.8.1.1 e segg.),
I.1.3.18 (assorbito dal capo d'accusa I.1.3.19) (cl. 11 p. 7.1.3.1.1 e segg.) nonché
I.1.3.21 e I.1.3.27 (entrambi assorbiti dal capo di accusa I.1.3.22) (cl. 11 p.
7.1.2.1.6; cl. 10 p. 7.1.1.1.1 e segg.). Una analisi dettagliata delle condizioni
-
42 -
oggettive e soggettive dell'art. 305
bis
CP non permette di giungere ad una
conclusione diversa. La realizzazione dell'infrazione presuppone innanzitutto
l'esistenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine. Dalla formulazione
stessa dei capi d'accusa sopra elencati risulta chiaro che, al momento
dell'apertura dei conti, il denaro provento di reato non vi è ancora presente; in
casu, esso viene versato sui vari conti soltanto quando l'operazione d'apertura
dei medesimi è conclusa, ossia quando i conti esistono. Il riciclaggio di denaro
consiste poi nell'ostacolare, o tentare di ostacolare, la giustizia penale rendendo
più difficile l'accertamento del legame di provenienza tra il valore patrimoniale ed
il reato. L'apertura in sé dei conti riconducibili a A. non ha ostacolato l'attività
dell'autorità inquirente, nella misura in cui il denaro di origine criminale è giunto
sugli stessi solo posteriormente a detta apertura. Che l'imputato avesse
l'intenzione di utilizzare i conti aperti per farvi transitare il denaro di origine
criminale nulla toglie a ciò. Il MPC ha certo evidenziato che i conti sono stati
aperti allo scopo di farvi transitare denaro di origine illecita. Questo non basta
ancora per concludere che il reato di riciclaggio sia stato oggettivamente
consumato con la sola apertura del conto, né vi è spazio per ipotizzare un
tentativo di riciclaggio – del resto, giustamente, neanche avanzato dall'autorità
requirente –, visto che i valori di origine criminale sono stati poi effettivamente
versati sui conti aperti e riconducibili all'imputato, con consumazione quindi, ma
solo in un secondo tempo, del reato in questione (v. DTF 120 IV 329 consid. 4). Il
legislatore, del resto, non includendolo nell'elenco stilato all'art. 260
bis
CP, non ha
ritenuto che il riciclaggio di denaro fosse un'infrazione che necessitasse una
punibilità a se stante degli atti preparatori, come potrebbe essere l'apertura di un
conto destinato ad accogliere denaro di origine criminale. In definitiva, se è vero
che lo scopo della norma è quello di togliere dall'economia legale valori di origine
criminale, l'apertura di un conto bancario, in assenza di un versamento di denaro
sporco, non costituisce ancora una condotta autonomamente punibile.
8.4 In base alla dottrina (v. DONATSCH/WOHLER, op. cit., pag. 481; CASSANI, op. cit.,
n. 41 ad art. 305
bis
CP; PIETH, op. cit., n. 42 ad art. 305
bis
CP;
TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit. n. 18 ad art. 305
bis
CP), la Corte ha poi
negato la natura vanificatoria dei bonifici in Svizzera fra differenti conti, senza
modifica di titolare e/o avente diritto economico: è questo il caso dei capi di
accusa I.1.3.5 (cl. 79 p. 24.23.222, 232 e 227; cl. 11 p. 7.1.2.10.1-2, 7.1.2.9.1 e
7.1.2.12.1), I.1.3.6 (cl. 79 p. 24.23.235, 228 e 223; cl. 11 p. 7.1.2.10.3, 7.1.2.9.2 e
7.1.2.12.4). Contrariamente a quanto ritenuto dal MPC, la cifratura di un conto,
come ben spiegato da U. EMCH/H. RENZ/R. ARPAGAUS (Das Schweizerische
Bankgeschäft, 7a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra, pag. 229 e seg., n. 673), ha un
effetto soltanto verso l'interno della banca e non verso l'esterno, per cui nulla
modifica a detta posizione dottrinale unanime (v. anche cl. 82 p. 930.073).
-
43 -
8.5 Hanno per contro un effetto vanificatorio della traccia, perlomeno a medio/lungo
termine visto l'obbligo di tenere la documentazione per soli 10 anni, le chiusure di
conto, e del resto si sono viste anche in concreto le difficoltà incontrate dagli
stessi inquirenti nel ricostruire determinate operazioni al di là del termine legale di
conservazione giusta l'art. 962 CO (v. ad es. cl. 81 p. 24.26.5; cl. 77 p. 24.20.3).
È questo dunque il caso dei capi d'accusa I.1.3.7 (cl. 20 p. 7.3.4.1.13, cl. 21
- 7.3.4.9.5), I.1.3.8 (cl. 24 p. 8.1.2.65, cl. 12 p. 7.2.0.0.40), I.1.3.13 (cl. 12
- 7.2.2.1.16, 7.2.0.0.37), I.1.3.20 (cl. 15 p. 7.2.8.1.22 e 17, cl. 12 p. 7.2.0.0.38),
I.1.3.23 (cl. 11 p. 7.1.3.1.4) e I.1.3.26 (cl. 11 p. 7.1.2.1.6). A., avveduto uomo
d'affari e persona ferrata in ambito finanziario, non poteva del resto non sapere
che la chiusura di detti conti avrebbe reso più difficile ricostruire tutte le sue
movimentazioni di denaro. Egli ha fatto tutto il possibile, e in quest'ottica
rientravano le operazioni in questione, per eliminare ogni traccia residuale
riconducibile al denaro incriminato, prelievo finale compreso, per cui anche
soggettivamente la fattispecie è adempiuta.
8.6 In base alla giurisprudenza, sono state altresì considerate vanificatorie della
traccia le operazioni che hanno comportato cambiamenti a livello di titolarità e/o
cambiamento di ADE in quanto rendono, per loro natura, più difficile il recupero di
soldi di origine criminale (si vedano le DTF 127 IV 20 e 119 IV 242) . È questo il
caso dei capi di accusa I.1.3.11 (cl. 12 p. 7.2.2.1.18 e segg.), I.1.3.12 (cl. 15
p. 7.2.8.1.31, 7.2.8.3.5-22), I.1.3.14 (cl. 20 7.2.2.20.1-2), I.1.3.15 (cl. 16
p. 7.2.8.12.1), I.1.3.16 (cl. 14 p. 7.2.2.17.8-9 e 7.2.2.11.28-29), I.1.3.17 (cl. 16
p. 7.2.8.12.2-3), I.1.3.22 (cl. 11 p. 7.1.3.1.4, 7.1.3.3.7-11, 7.1.1.3.6-10, 7.1.3.7.3,
7.1.3.8.2, 7.1.3.9.2, 7.1.3.9.4, 7.1.3.9.6; cl. 10 p. 7.1.1.7.3, 7.1.1.8.3, 7.1.1.9.3,
7.1.1.9.5, 7.1.1.9.7) e I.1.3.25 (cl. 11 p. 7.1.2.1.6, 7.1.2.2.9, 7.1.2.3.1-2; cl. 10 p.
7.1.1.3.1-2; cl. 11 p. 7.1.2.9.15, 7.1.2.11.15, 7.1.2.12.11; cl. 10 p. 7.1.1.7.1,
7.1.1.8.1, 7.1.1.9.1). Alla luce del consid. 4.3 della sentenza del Tribunale
federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, non pubblicato nella DTF 136 IV 179,
e vista l'effettiva rottura della traccia nella documentazione bancaria agli atti, è
stato a questo proposito corretto distinguere, da parte del MPC, le operazioni di
prelievo da quelle di versamento. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, vale
già quanto detto per i precedenti atti considerati vanificatori della traccia.
8.7 Infine, vanno considerate vanificatorie della traccia anche le manipolazioni di
denaro che hanno comportato una smobilitazione a contanti e consecutivo
spallonaggio attraverso la frontiera di Stato fino al domicilio dell’imputato, ovvero
quelle di cui ai capi di accusa I.1.3.24 (cl. 11 p. 7.1.2.11.13-14; cl. 76 p. 24.14.5-
10), I.1.3.29 (cl. 10 p. 7.1.1.8.9; cl. 76 p. 24.14.7-8) e I.1.3.32 (cl. 10 p. 7.1.1.8.14;
cl. 76 p. 24.13.5-11) (v. DTF 127 IV 26 consid. 3b; ACKERMANN, op. cit., n. 315 ad
art. 305
bis
CP; PIETH, op. cit., n. 41 ad art. 305
bis
CP; STRATENWERTH/BOMMER,
op. cit., § 55 n. 31; DONATSCH/WOHLER, op. cit., pag. 481). Anche qui, si tratta di
-
44 -
operazioni volute ed ordinate, perlomeno nelle sue linee generali, dall’imputato, il
quale ha del resto ammesso di avere ricevuto, aspettandoli, detti soldi,
spiegandone anche l’utilizzo per motivi personali (v. cl. 82 p. 930.23). Egli non
poteva dunque non essere a conoscenza del potenziale vanificatorio della traccia
insito in dette operazioni.
8.8 Per quanto riguarda le somme effettivamente riciclate, la Corte ha seguito la già
citata teoria del saldo (v. supra consid. 8.2) per cui le manipolazioni di denaro
che hanno comportato consumo o utilizzo del denaro, di cui ai capi di accusa
I.1.3.3, I.1.3.9, I.1.3.24 nonché I.1.3. da 28 a 32, sono corrette, essendo
ampiamente al di sotto degli importi complessivi di valori patrimoniali di origine
criminale. Un discorso a parte meritano invece le operazioni I.1.3.22 e I.1.3.25, in
quanto, nel loro complesso, si tratta di manipolazioni di denaro per cifre superiori
al saldo di origine criminale: occorre dunque determinare il quantum contaminato.
A questo proposito, la Corte ha seguito le conclusioni dell'esperto economico-
finanziario del MPC HH. per quanto riguarda i rendimenti sui conti 10, 2 e 5. Per
quanto riguarda i conti 10 e 2, già solo per il fatto che la documentazione
bancaria permette di escludere ulteriori alimentazioni oltre a quelle illustrate
nell’atto d’accusa, per cui è chiaro che l'alimentazione del conto non può che
essere riconducibile ai rendimenti (cl. 78 p. 24.22.5-6; cl. 77 p. 24.20.3-4; cl. 82 p.
930.27). Tolti i rendimenti sul denaro non di origine criminale, le cifre indicate
nell’atto d’accusa sono quindi corrette. Parzialmente diverso il discorso per
quanto riguarda il conto 5, atteso che non vi è la stessa completezza
documentale che per i conti 2 e 10. A questo proposito, va premesso che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa in sede di requisitoria,
l’abbandono del capo d’accusa I.1.3.2 non comporta eo ipso il venir meno dei
rendimenti sul miliardo in questione, visto che si tratta di rendimenti,
rispettivamente di rendimenti composti, che traggono origine dall'investimento
delle somme distratte. In questo, la Corte è dunque rimasta fedele alle cifre
presentate nell’atto d’accusa, sulla base del rapporto dell'esperto economico-
finanziario del MPC del 21 settembre 2011 nella sua versione iniziale, le quali
sono addirittura giustificate per difetto visto che il rendimento del miliardo in
esame è perfettamente tracciabile, essendo stato investito in titoli obbligazionari,
che hanno reso ogni anno l’8%, e che sono stati smobilitati solamente nel 2006.
Qui di seguito l'iter dell'investimento obbligazionario in questione:
Data
operazione
Valuta Movimento Documento
Dal conto 14 al conto 5 e acquisto obbligazioni
23.10.1995 25.10.1996 Bonifico di ITL 1 miliardo proveniente
dalla banca F., Lugano, a favore del
cl. 13 p. 7.2.2.5.26
-
45 -
conto 5
24.10.1996 13.11.1996 Comp. contan. obbligazioni BO-4123
8% DSL 96/06 (N° titolo: 531073)
(valore 1'000'457'156; 1 miliardo
rappresenta il 99,9543% di questo
investimento)
cl. 13 p. 7.2.2.5.27
cl. 12 p. 7.2.2.3.69
Dal conto 5 al conto 10
20.12.2000 20.12.2000 Uscita obbligazioni 8% DSL 96/06 dal
conto 5
cl. 12 p. 7.2.2.3.208
20.12.2000 20.12.2000 Entrata obbligazioni 8% DSL 96/06
nel conto 10
cl. 15 p. 7.2.8.3.10
Dal conto 10 al conto 3
22.02.2005 24.02.2005 Uscita obbligazioni n. 531073 8%
Banca II. dal conto 10
cl. 15 p. 7.2.8.3.274
24.02.2005 24.02.2005 Entrata obbligazioni n. 531073 8%
Banca II. nel conto 3
cl. 11 p. 7.1.3.3.2
Dal conto 3 al conto 1
11.04.2005 11.04.2005 Uscita obbligazioni n. 531073 8%
Banca II. dal conto 3
cl. 11 p. 7.1.3.3.9 e
7.1.3.2.7
11.04.2005 11.04.2005 Entrata obbligazioni n. 531073 8%
Banca II. nel conto 1
cl. 10 p. 7.1.1.3.17
Scadenza obbligazioni e versamento in euro sul conto 31
13.11.2006 13.11.2006 Scadenza e versamento di EUR
516'456.90 sul conto 31
cl. 10 p. 7.1.1.5.14
Aggiungendo l’aumento di valore dei titoli si arriva dunque, per il periodo in
questione, ad una cifra comunque superiore a quella indicata nell’atto d’accusa,
segnatamente ITL 451'343'000, come evidenziato nella tabella che segue:
Rendimento nel conto 5 di ITL 402'062'035
Interessi obbligazionari: 8% * 1 mia * 4 cedole ITL 320'000'000
Interessi composti su 3 cedole Non considerati
Aumento del corso da 100.0457 a 113.1800 (cl. 12 p. 7.2.2.1.20) ITL 131'343'000
Totale rendimento ITL 451'343'000
-
46 -
Rendimento nel conto 10 di ITL 430'542'492 su ITL 2'848'000'000
Durata investimento in anni 4.2027
Tasso d'interesse medio annuo 3.597%
Rendimento composto nel conto 10 di ITL 61'564'663 su ITL 402'062'035
Durata investimento in anni 4.1616
Tasso d'interesse medio annuo 3.679%
Rendimento composto di ITL 402'062'035 applicando il tasso
d'interesse valido per ITL 430'542'492 (3.597%)
ITL 60'186'836.38
Differenza con l'importo di ITL 61'564'663 indicato nell'atto d'accusa -1'377'826.62 ITL
Questa è la riprova della correttezza delle conclusioni dell'esperto economico-
finanziario, il quale può essere seguito, anche qui per difetto, sul computo dei
rendimenti composti, che risultano essere in casu conformi al rendimento
ottenuto alla scadenza delle varie cedole obbligazionarie, e sul loro
reinvestimento al tasso d'interesse medio annuo accertato sul conto 10, di circa il
3,6 %. In ossequio al principio accusatorio, la Corte segue comunque le somme
indicate nell’atto d’accusa, le quali sono perfettamente sostenibili per difetto.
8.9 Concludendo questa prima analisi delle accuse, la Corte constata che la
fattispecie del riciclaggio, impregiudicata la problematica della prescrizione, la
quale può essere affrontata soltanto in un secondo tempo, entra in linea di conto
per un totale di 22 atti, raggruppabili in dieci nuclei temporali della durata di un
giorno, nell’arco di 8 anni e mezzo. Per quanto riguarda le somme totali di origine
criminale riciclate, si tratta dell'equivalente di circa 6.7 milioni di franchi, come
indicato nella tabella seguente.
Capo
d'accusa
Operazione EUR USD Fr. ITL
I.1.3.3.
Conto 5 – Avv.
M.
2'467.60
I.1.3.9
Conto 5 –
Società PP.
11'026.16
I.1.3.11
Conto 5 –Prel.
fisico titoli
2'203'161'568
"
Rendimenti
(I.1.3.11)
402'062'035
-
47 -
I.1.3.12 idem I.3.11
I.1.3.14
Conto 5 – Prel.
contanti
207'000
I.1.3.15 idem I.3.14
I.1.3.16
Conto 5 – Prel.
contanti
85'299.18 20'657
I.1.3.17 idem I.3.16
I.1.3.22
idem I.1.3.11 e
I.1.3.16, ma
rendimenti
nuovi
430'542'492
" " 60'186'836.38
I.1.3.24
Conto 2 – TT.
SA - Contanti
204'000
I.1.3.25
Conto 2 –
Conto 1 (450
mio in meno
rispetto all'atto
d'accusa)
3'141'650'920
"
Rendimento
(I.1.3.25)
703'998'540
I.1.3.28-
32
Già considerati
nella
fondazione 1
Somme totali (rendimenti
inclusi)
289'299.18 209'467 31'683.16 6'941'602'391.38
Cambio divise al 7.11.12
(fonte la banca D. per ITL
cambio al 31.12.96)
1.2064 0.9467 1.0000 0.00088
Importi in fr. 349'010.53 198'302.98 31'683.16 6'108'610.10
Importo totale riciclato in
franchi (cambio ITL/fr. al
15.12.00: 0.0007758)
6'687'606.77
Importo rendimenti in fr. 1'405'175.11
9. Ciò evidenziato, si può passare all’esame delle aggravanti ipotizzate dall’accusa.
n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente
elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie
sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenza del
Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6 con rinvio alla
DTF 114 IV 164 consid. 2b in materia di previgente LStup). L'elenco
dell'art. 305
bis
n. 2 CP è infatti formulato in termini di esemplarità, non di
esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente"
("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a
-
49 -
quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a
condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello
soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni
esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso
ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce
dell'ammontare totale dei valori riciclati (3.4 milioni di franchi) che delle modalità
con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era
equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305
bis
n. 2 lett. c CP
(sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva
dell'art. 305
bis
n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica
del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di
lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio
al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. PETER
POPP/PATRIZIA LEVANTE, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 31 e
segg. ad art. 1 CP; KURT SEELMANN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 5a ediz.,
Basilea 2012, pag. 34), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto
prudente (CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990,
pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del
caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, PETER ALBRECHT,
Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2a ediz., Berna 2007,
pag. 116 e seg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna
legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù
dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. SIBYLLE HOFER/STEPHANE
HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna
2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo
giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di
separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve
qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché ULRICH
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 453 e segg.). Non per nulla il legislatore,
con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., pag. 914), ha recentemente
abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore
dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi
oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid.
2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell'art. 27 CP
(v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 23 ad art. 305
bis
CP), l'analisi
concreta va infatti effettuata tenendo conto "delle speciali relazioni, qualità e
circostanze personali" che aggravano la punibilità.
La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi
(DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 46 ad
art. 305
bis
CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria
-
50 -
dell'art. 305
bis
n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del
reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua
accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, per altro in termini
tutt'altro che apodittici ("könnte sich [...] rechfertigen"), vi sono anche reati a
monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra
(TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 27 ad art. 305
bis
CP;
DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, loc. cit.). Si tratta
comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento nessuna
eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in
ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza
6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella
raccolta ufficiale delle DTF. Per quanto riguarda la giurisprudenza di questo
Tribunale, si esaurisce anch'essa in una sola sentenza, giudicata peraltro con rito
abbreviato, riguardante un funzionario di banca che aveva agito "dietro domanda
o promessa o comunque accettazione di indebito vantaggio per sé" (sentenza
SK.2012.9 del 27 aprile 2012). È difficile dunque delineare sulla base di questi
due singoli casi, di cui uno solo concerne l'Alta Corte, delle vere e proprie
tendenze giurisprudenziali. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava in
particolare un avvocato che, pur non esercitando professionalmente il riciclaggio,
aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), tutta una serie di
operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo della formularistica, colloqui con
funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in
contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un
assegno di circa 3.5 milioni provenienti da una truffa, a favore di un cliente,
ricevendo per questo un onorario di fr. 20'000.--. Egli aveva investito un tempo
considerevole, nell'ambito del suo mestiere di avvocato, che rappresentava la
sua fonte di sostentamento economico. Balza subito all'occhio come il caso di
specie presenta certo alcune analogie ma anche molte differenze, fra cui la più
importante è la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio
in quanto tale (v. già supra consid. 9.1). Occorre quindi valutare se l'assenza di
questa importante caratteristica di qualsiasi attività professionale o
semiprofessionale possa essere compensata da altri fattori che permettano di
concludere che A. abbia adottato una condotta comunque paragonabile, per
gravità, a quella del mestiere giusta l'art. 305
bis
n. 2 lett. c CP, o, al limite, della
commissione per banda giusta la lett. b di questa stessa cifra dell'art. 305
bis
CP,
atteso che una qualsiasi similitudine con l'ipotesi dell'organizzazione criminale
giusta la lett. a cade già di primo acchito e non è nemmeno sostenuta
dall'accusa. A ben vedere, comunque, non si può seriamente intravvedere
nemmeno similitudini di sorta con l'esercizio del riciclaggio in banda, visto che
l'impianto accusatorio contempla certo ipotesi plurisoggettive, ma esclusivamente
in relazione al reato a monte, e non riguardo agli atti di riciclaggio rimproverati a
A., i quali sono tutti rigorosamente monosoggettivi. Resta quindi un’eventuale
-
51 -
contiguità con l’aggravante del mestiere. La cifra d’affari di 6.7 milioni è certo
molto importante, ma come già evidenziato, essa è per il legislatore soltanto una
delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il
mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo
avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in
presenza di cifre ancora più elevate, la lettera della legge impedirebbe di
considerare come ricorrente l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a
caso, il recente Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei
termini di prescrizione per reati di criminalità economica non opera a livello di
aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice,
aumentando semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per
fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 pag. 8119 e segg.). Non è quindi, in alcun
modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità
della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste
finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e
complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo
giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni.
Anche per quanto riguarda l’intensità dell’attività delittuosa, essa non può essere
in alcun modo paragonata a quella del caso giudicato dal Tribunale federale nella
causa 6B_1013/2010, visto che essa si è certo protratta a lungo nel tempo, ma
impegnando A. in maniera minimale, per uno o due giorni all’anno al massimo,
anche a voler considerare la cogitazione e la preparazione di questi atti (v. supra
consid. 8.7). A ben vedere, il caso di A. non si distingue soltanto
quantitativamente ma anche qualitativamente da quello giudicato dal Tribunale
federale, visto che gli atti di riciclaggio non sono stati commessi nel quadro della
sua attività professionale (come era invece il caso per il funzionario di banca di
cui alla già citata sentenza SK.2012.9), ma completamente a margine di essa, in
ritagli di tempo assai esigui. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a
monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del
Tribunale federale, amministrazione infedele nel presente caso), ma l'Alta Corte
non ha nondimeno tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a
monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai
sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, è, ad ogni buon conto, la condicio sine qua non
stessa dell’applicabilità dell’art. 305
bis
CP nella sua variante di base, gli esempi
fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro
l’umanità o di guerra), non contemplando conseguentemente in alcun modo reati
patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti. Resta la
questione, evocata in requisitoria, del concorso con la falsità in documenti (v.
infra consid. 12), ma, anche in questo caso, si tratta certo di atti gravi che il
legislatore tiene però già in debita considerazione in termini di accrescimento
della pena giusta l’art. 49 CP, e che non possono pertanto essere presi
-
52 -
doppiamente in considerazione per forgiare ex nihilo un’aggravante generica. Sul
divieto di prendere doppiamente in considerazione i fattori di aggravamento della
pena (Doppelverwertungsverbot) esiste una chiara e specifica giurisprudenza del
Tribunale federale, dalla quale non vi è alcuna ragione di scostarsi (si veda la
casistica illustrata in HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., n. 77
ad art. 47 CP).
9.3 In conclusione, va preso atto che non vi è alcun elemento per ritenere data la
fattispecie aggravata del riciclaggio nemmeno nella sua variante generica, motivo
per cui, valendo i termini di prescrizione di 7 anni di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c
CP, va di riflesso pronunciato l’abbandono, per estinzione dell'azione penale, di
tutti i capi di accusa ad esclusione dei capi d’accusa I.1.3.30, I.1.3.31 e I.1.3.32,
che come è già stato evidenziato (v. supra consid. 8.2, 8.7 e 8.8) vanno
senz'altro considerati atti vanificatori della traccia, sia sotto il profilo oggettivo che
soggettivo.
Sulla falsità in documenti
13.1 I reati ritenuti a carico dell'accusato sono stati commessi prima del 1° gennaio
2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto
sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale
diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà
essere concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono
essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro
applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del
24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in
AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente
14.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio
art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale
federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal
vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza
del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
16.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un
terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata,
nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca
costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento
del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla
confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a
confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese
sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere
repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui
commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336
consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in
relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale
dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o
moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta nondimeno
confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace
documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il
legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del
Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo
senso, la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori
non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/
BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati
oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305
bis
CP, essi sono confiscabili in
Rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea
della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle
parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo
(art. 82 cpv. 2 CPP).
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono
impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b
CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso
l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10
giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).