Sentenza del 13 agosto 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
-
A. LTD,
-
B. LTD,
-
C. LTD,
tutte rappresentate dall'Avv. Ettore Item,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e
33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.172-174
Visti:
- la decisione di entrata in materia e incidentale del 4 giugno 2013 emanata
dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una
domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 29 maggio 2013
(act. 1.1);
- il ricorso del 17 giugno 2013 interposto presso la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale da A. Ltd, C. Ltd e B. Ltd avverso la suddetta deci-
sione (act. 1);
- lo scritto del 20 giugno 2013 mediante il quale la presente autorità ha invitato
le ricorrenti a versare, entro il 3 luglio 2013, un anticipo delle spese di
CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3);
- le proroghe del summenzionato termine concesse alle ricorrenti su richiesta
delle medesime (act. 4 e 5);
- l'assenza di pagamento entro il termine finale impartito al 31 luglio 2013
(act. 5).
Considerato:
-
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
-
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
-
che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
-
che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all'art. 23 PA);
-
3 -
-
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
-
che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in
caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito del gravame (act. 3);
-
che il pagamento del suddetto anticipo non è intervenuto nel termine proroga-
to al 31 luglio 2013;
-
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
-
che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devo-
no sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
-
che una tassa di giustizia di CHF 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è
fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federa-
le del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli
art. 63 cpv. 4
bis
e 5 PA.
-
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di CHF 500.-- è messa a carico delle ricorrenti in soli-
do.
Bellinzona, il 13 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Ettore Item
- Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).