Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

RR.2009.19Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer09.04.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. appealed a seizure and production order issued by the Federal Prosecutor's Office in a mutual legal assistance matter concerning Italy. The court ordered an advance on costs of CHF 2,000 and twice extended the payment deadline, warning that failure to pay would lead to non-entry. Because the advance was still unpaid, the II Criminal Complaints Chamber refused to enter into the appeal and imposed court costs of CHF 300 on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 63 cpv. 4 PA; advance on costs in appeal proceedings; admissibility of appeal conditioned on timely payment of the advance, with a valid warning of non-entry. Where the appellant does not pay the requested advance even after deadline extensions, the appellate authority may refuse to enter into the merits. The unsuccessful party bears the procedural costs under Art. 63 cpv. 1 PA; the court fee is fixed according to the applicable fee regulation and the TPF Act (consid. relevant to non-entry and costs).

Gesamter Gesetzestext

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.19

  • 2 -

Visti:

  • il ricorso presentato il 13 febbraio 2009 da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso l’ordine di sequestro e di edizio- ne del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambi- to di riciclaggio di denaro;

  • lo scritto del 17 febbraio 2009, mediante il quale la presente autorità ha invita- to il ricorrente a versare, entro il 27 febbraio 2009, un anticipo delle spese di Fr. 2'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del grava- me, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro;

  • i nuovi termini al 9 marzo 2009, rispettivamente al 24 marzo successivo asse- gnati, su richiesta dell’interessato, per il versamento dell’anticipo richiesto; Considerato:

  • che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equi- valente alle presunte spese processuali;

  • che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);

  • che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

  • che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indica- va che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

  • 3 -

  • che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nei nuovi termini assegnati in seguito alle richieste di proroga formulate dal ricorrente in data 18 febbraio 2009 e 5 marzo 2009;

  • che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

  • che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

  • che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71; v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).

  • 4 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Stefano Ferrari
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Schlagwörter

mutual legal assistanceadvance on costsinadmissibilityseizurenon-entrycourt feesdeadline extension

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Extrahierter Entscheid

No. Because the ordered advance on costs was not paid within the extended deadline, the court refused to enter into the appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 63(4) PA the appeal authority may require an advance on costs and warn that it will not enter into the matter if payment is not made. As payment was not made even after extensions, the condition for admissibility failed.

Kernrechtsfrage

Allocation of procedural costs after the appeal was not entered into.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the procedural costs, with a court fee of CHF 300.

Extrahierte Begründung

As the appellant was unsuccessful due to the inadmissibility of the appeal, costs were imposed on him pursuant to Art. 63(1) PA and the TPF fee regulations.

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