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BV.2013.9 ΓÇó Complaint withdrawn; proceedings struck from the roll and costs imposed
BV.2013.9Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer13.08.2013Withdrawn
A. challenged the AFC's refusal to authorize the sale of seized property in the course of a special tax investigation. After the exchange of written submissions, A., represented by counsel, withdrew the complaint. The Federal Criminal Complaints Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered A. to pay a court fee of CHF 300, considering the early procedural stage and the limited effort caused.
Art. 25 cpv. 4 DPA in conjunction with Art. 73 LOAP and, by analogy, Art. 66 cpv. 1 LTF; withdrawal of a complaint in proceedings before the Federal Criminal Complaints Chamber. Upon written withdrawal, the proceedings are to be removed from the docket. As a rule, the withdrawing party bears the costs, being treated as the losing party; the amount of the fee is fixed taking into account the procedural stage and the extent of the work caused (consid. on costs; arts. 5 and 8 cpv. 3 RSPPF).
Decisione del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Operazioni d'inchiesta (art. 26 DPA)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2013.9
Visti:
il gravame presentato in data 27 maggio 2013 da A. avverso la decisione 22 maggio 2013 del funzionario inquirente dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con la quale quest'ultima autorità non ha autorizzato la vendita di alcuni immobili posti sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale ai sensi dell'art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) (v. act. 1);
le osservazioni del 31 maggio 2013 dell'AFC (v. act. 2) e la successiva replica del reclamante del 25 giugno 2013 (v. act. 6);
lo scritto del 18 luglio 2013 del patrocinatore del ricorrente - trasmesso per conoscenza all'AFC - con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 10). Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 18 luglio 2013 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche
3 -
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 14 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).