Seizure of gaming machines upheld under DPA

BV.2005.24Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer12.07.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.______ SA challenged the seizure of four LOGIK electronic gaming machines ordered by the Federal Gaming Commission after a suspicion that the machines had been unlawfully modified to enable gambling functions. The Criminal Appeals Court of the Federal Criminal Tribunal held that, at the investigative stage, a seizure requires only plausible suspicion and a link to possible confiscation. The technical report and the interrogation of F.______ supported the view that the machines had been altered without authorization, so the seizure was proportionate and had to be upheld. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 46 DPA; provisional seizure of objects in criminal administrative proceedings; the measure is admissible where there are sufficient indications of an offence and a concrete link to potentially confiscable objects. At the investigative stage, the suspicion need only be plausible; the criminal appeals court reviews only the admissibility of the seizure, not the merits of the underlying offence. Where unauthorized modifications of gambling machines render the illegal nature of the devices credible, the public interest in preventing further unlawful use justifies maintaining the seizure if proportionate (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

Sentenza del 12 luglio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______ SA, rappresentata dall’avv. Fabrizio Keller, Reclamante

contro

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO, Eigerplatz 1, 3003 Berna, Controparte

Oggetto Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2005.24

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Fatti:

A. Con decisione del 6 maggio 2005 il funzionario inquirente della Commis- sione federale della case da gioco (in seguito: CFCG) ha pronunciato il se- questro di quattro apparecchi elettronici marca “LOGIK” rinvenuti presso gli esercizi pubblici B., C., D.______ e E.______ di X.______ per sospetta violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. c della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 932.52). La decisione è stata notificata alla A.______ SA, proprietaria degli apparecchi sequestrati.

B. Il 12 maggio 2005 la A.______ SA ha sporto reclamo presso la CFGC con- tro la decisione di sequestro, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la restituzione immediata degli apparecchi litigiosi. La reclamante sostie- ne che tutti gli apparecchi adempiono i requisiti legali e contengono una scheda elettronica identica a quella omologata dalla competente autorità federale; dato che non retribuiscono i giocatori in merce o denaro, gli stessi non possono inoltre essere qualificati come apparecchi per il gioco d’azzardo ai sensi della LCG.

C. In conformità all’art. 26 DPA, il 17 maggio 2005 la CFCG ha trasmesso una copia del reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le corredata dalle osservazioni al gravame. L’autorità amministrativa chiede la reiezione del reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili. A sostegno della sua decisione, essa adduce che gli apparecchi rinvenuti presso i men- zionati esercizi pubblici non erano conformi a quelli omologati il 29 luglio 2004, essendo stati presumibilmente oggetto di successive modifiche non autorizzate.

D. Con replica del 6 giugno 2005, la reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte nel reclamo. Nella sua duplica del 17 giugno 2005, la CFCG si è riconfermante nelle sue pre- cedenti allegazioni.

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Diritto:

  1. Con il reclamo si può fare valere la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza (art. 28 cpv. 2 DPA).

1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla CFCG in applicazione dell’art. 46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve seque- strare gli oggetti che possono avere importanza come mezzo di prova e quelli che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 DPA). Altri og- getti serviti a commettere l’infrazione possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2 DPA).

1.2 Il sequestro ai sensi dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive (quali la confisca) e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi pre- visti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato e la con- nessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incom- benti dell’autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 060/04 del 14 luglio 2004 consid. 2.2 e riferimenti ci- tati). Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest’ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un’infrazione. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti suffi- ciente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222 consid. 2c, non pub- blicato). Adita con un reclamo ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 DPA, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussi- ste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).

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  1. Nella fattispecie, gli apparecchi litigiosi sono stati sequestrati nell’ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente dell’art. 56 cpv. 1 lett. c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d’azzardo all’infuori di case da gioco, rispettivamente installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per giochi d’azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazio- ne.

2.1 Le obiezioni sollevate dalla reclamante nel suo gravame e riassunte nei fat- ti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione alla normativa vigente. Come riferito dalla CFGC nelle sue osservazioni al gravame (e ripetuto nella duplica), gli apparecchi in oggetto, che erano stati verificati e omologati nel luglio 2004 quali apparecchi elettronici per giochi d’intrattenimento non sottoposti alla LCG, sono stati successivamente mo- dificati – senza ulteriore autorizzazione - in modo da poter attivare sugli stessi delle funzioni tipiche del gioco d’azzardo. Nel suo interrogatorio del 13 maggio 2005 presso la sede della CFCG di Bellinzona, il signor F.______ - ascoltato quale persona tenuta a fornire informazioni - ha so- stanzialmente ammesso di aver modificato il software di numerosi appa- recchi di tipo “LOGIK”, introducendo segnatamente la possibilità di raddop- piare o quadruplicare i punti vinti, senza sottoporre questa modifica al va- glio dell’autorità competente (v. act. 2.6). Il rapporto tecnico della CFCG al- legato alle osservazioni (act. 2.7) conferma che l’introduzione di queste possibilità di moltiplicazioni dei punti vinti è suscettibile di modificare so- stanzialmente la natura dell’apparecchio in questione, che da semplice gio- co di intrattenimento si trasforma così in gioco d’azzardo sottoposto alla LCG. Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa – considerato lo stadio del procedimento, i concreti indizi di reato alla LCG rilevati nonché l’urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza di apparecchi illeciti nei locali pubblici menzionati (art. 46 cpv. 2 DPA) – era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della propor- zionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dalla reclaman- te.

  1. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spe- se processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l’art. 245 PP e l’art. 156 cpv. 1 OG). In concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato dalla reclamante a titolo di anticipo delle spese.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico della reclamante, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo delle spese.

Bellinzona, il 13 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

  • Avv. Fabrizio Keller
  • Commissione federale delle case da gioco

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

Schlagwörter

seizureprovisional measuregaming machinesproportionalityconfiscationinvestigative stageadministrative criminal lawunlawful modification

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the seizure of the four LOGIK machines under Art. 46 DPA was justified and proportionate.

Extrahierter Entscheid

The seizure was justified because there were sufficient indications of an offence under the Gambling Act, the machines may be confiscable, and the measure was proportionate at the investigative stage.

Extrahierte Begründung

A seizure under Art. 46 DPA is provisional and requires only plausible suspicion and a link between the offence and the objects to be secured. The commission's technical findings and the interrogation of F.______ indicated unauthorized software modifications enabling gambling-like functions, so the public interest justified maintaining the seizure.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the seizure should be admitted and the machines returned immediately.

Extrahierter Entscheid

The appeal was rejected; no basis existed to annul the seizure or order immediate return of the machines.

Extrahierte Begründung

The appellant's arguments did not dispel the suspicion of unlawful modification; the court could not decide the merits of the underlying offence, only the admissibility of the seizure itself.

Kernrechtsfrage

Allocation of procedural costs.

Extrahierter Entscheid

The losing appellant had to bear the court fee, subject to deduction of the advance already paid.

Extrahierte Begründung

Under the applicable procedural rules, costs follow the outcome and were imposed on the unsuccessful appellant.

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