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BH.2012.4 ΓÇó Complaint became moot after revocation of transfer order
BH.2012.4Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer02.05.2012Dismissed
A. challenged an order transferring him from the prison La Farera to Frauenfeld in the context of anticipatory execution of sentence. After the complaint was filed, the MPC revoked the transfer order and returned A. to Ticino. The Penal Appeals Chamber held that the complaint had become moot and struck the case from the docket. In view of the circumstances, no court costs were levied, but the MPC was ordered to pay A. CHF 1,000 in party compensation, VAT included.
Mootness of a complaint after revocation of the challenged administrative measure; party costs and court costs in exceptional circumstances. If the authority revokes the contested order and thereby grants the relief sought, the remedy loses its object and the proceedings are struck from the roll. In such circumstances, the allocation of costs depends on the concrete course of events; court costs may exceptionally be waived, while the unsuccessful authority may be ordered to pay party compensation (consid. 2).
Decisione del 2 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP) Ordine di trasferimento
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BH.2012.4
Visti:
il decreto del 13 aprile 2012, mediante il quale il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) ha accolto la richiesta di A. di essere posto in espiazione anticipata della pena;
l'ordine di trasferimento di carcere del 17 aprile 2012, con il quale il MPC ha disposto lo spostamento di A., il 19 aprile seguente, dal Carcere giudiziario “La Farera” alla Kantonalgefängnis di Frauenfeld;
il reclamo del 18 aprile 2012 interposto da A. al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) contro il suddetto ordine di trasferimento;
lo scritto, anticipato per fax, del 18 aprile 2012 della Corte dei reclami penali del TPF, mediante il quale è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame;
la lettera, anticipata per fax, del 19 aprile 2012, mediante il quale il MPC co- municava al TPF che il trasferimento di A. alla Kantonalgefängnis di Frauen- feld era già intervenuto;
lo scritto del 20 aprile 2012, attraverso il quale il TPF ha ordinato il ritrasferi- mento di A. in Ticino, confermando la sua decisione del 18 aprile precedente;
la lettera del 27 aprile 2012, con la quale il MPC ha informato il TPF che A. era stato collocato al penitenziario cantonale "La Stampa", comunicando nel con- tempo che l'ordine di trasferimento del 17 aprile precedente era stato revoca- to.
Considerato:
che tramite la revoca dell'ordine di trasferimento del 17 aprile 2012 il MPC ha in definitiva accolto quanto richiesto da A. mediante il suo reclamo del 18 apri- le scorso, risultando quindi parte soccombente;
che a fronte della suddetta revoca il gravame è divenuto privo d'oggetto;
che la causa è quindi stralciato dal ruolo;
che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali;
che un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- è posta a carico del MPC a titolo di spese ripetibili (v. art. 21 del Tribunale penale federale sulle spese,
3 -
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162);
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 3 maggio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il giudice presidente: Il cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).