Revision of disability pension and remand for further evidence

I 19/01Bundesgericht30.03.2001Dismissed

Zusammenfassung

The claimant, a Spanish disability insurance beneficiary, challenged the AI office's revision decision that terminated her full pension as of 1 July 2000. The federal appeal commission had annulled the revocation and sent the case back for further medical and vocational investigation. The Federal Insurance Court held that the remittal decision was appealable, but confirmed that the file did not yet allow a definitive ruling on the continued pension entitlement. As no new evidence had been produced on appeal, the court upheld the remittal and dismissed the administrative appeal, without charging court costs.

Regest

Art. 4 cpv. 1, 28 e 41 LAI; art. 36a OG; revisione della rendita AI e decisione di rinvio impugnabile. Una pronuncia di rinvio dell'autorità di ricorso costituisce decisione finale impugnabile. Se dagli atti non è possibile stabilire se siano adempiuti i presupposti materiali per la soppressione o modifica della rendita, l'autorità di ricorso può annullare la decisione amministrativa e rinviare la causa per complemento istruttorio, segnatamente per un accertamento medico e professionale più approfondito. Il Tribunale federale delle assicurazioni non si scosta da tale apprezzamento quando il fascicolo non consente un giudizio completo e non sono prodotti nuovi elementi idonei a decidere subito sul diritto alla prestazione.

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0]
I 19/01 Ge

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere

Sentenza del 30 marzo 2001

nella causa
N.________, ricorrente,

contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.- Mediante decisione del 19 maggio 2000 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha con effetto dal 1° luglio 2000 soppresso, in via di revisione, la rendita intera di invalidità percepita dalla cittadina spagnola N.________, nata nel 1955.

B.- Adita dall'assicurata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con pronunzia del 19 ottobre 2000, ha accolto parzialmente il gravame nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria.

C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo N.________ chiede in sostanza l'erogazione di una rendita intera a carico dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ulteriormente al giugno 2000.

Diritto :

1.- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione finale impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2). Il gravame interposto da N.________ è pertanto ricevibile.

2.- Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
L'art. 28 LAI dispone al cpv. 1 che il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%. Il cpv. 1ter di questa norma prevede che le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Per l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.

3.- Nel querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto di non poter stabilire, sulla base degli atti, se in concreto fossero adempiuti i presupposti per la soppressione della rendita con effetto dal 1° luglio 2000. Egli ha pertanto reputato necessario far procedere a indagini complementari per valutare lo stato di salute effettivo dell'insorgente e per esaminare in maniera più dettagliata se l'interessata, inattiva da quasi un decennio, possa ancora esercitare un'attività lucrativa, tenendo conto della sua età e delle sue qualifiche professionali.
Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi. Esse si fondano in particolar modo sul parere espresso in sede di risposta al gravame di prima istanza dalla stessa amministrazione, la quale propone l'esecuzione di una nuova perizia reumatologica a cura dell'assicurazione sociale spagnola.
In queste condizioni, visto inoltre che con il ricorso di diritto amministrativo non sono stati prodotti nuovi atti che permettessero di statuire sul controverso diritto a prestazioni senza dover procedere ad accertamenti ulteriori, la pronunzia commissionale impugnata non può che essere tutelata, l'amministrazione essendo lasciata libera di disporre le modalità dell'esame medico completivo di proprio giudizio.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 marzo 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Schlagwörter

disability pensionrevisionremittaladmissibilitymedical evidencevocational assessmentsocial insurance