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9C_635/2010 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from docket and no court costs
9C_635/2010Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung31.08.2010Withdrawn
The appellant withdrew his federal appeal against the Ticino social insurance court judgment. The President of the Second Social Law Court therefore ordered the case struck from the docket and, exercising discretion under the Federal Supreme Court Act, waived court costs. The decision was rendered by single judge and notified to the parties, the interested party, the cantonal insurance court, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 32 cpv. 2 LTF; withdrawal of an appeal and striking the case from the docket; where an appeal is withdrawn, the President or instructing judge decides as single judge on removal from the docket and on costs. Under Art. 66 cpv. 2 LTF, the Federal Supreme Court may waive court costs in whole or in part in the event of withdrawal; such waiver lies within its discretion.
9C_635/2010 {T 0/2}
Sentenza del 31 agosto 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010.
Visto:
il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-,
lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti",
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti