Inadmissibility of appeal against remand order in disability insurance

9C_229/2012Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung23.04.2012Inadmissible

Zusammenfassung

The insured challenged a Federal Administrative Court judgment that had annulled the AI office’s decision restoring a full disability pension and remanded the file for further investigation. The Federal Supreme Court held that the remand judgment was an incidental decision and that the appellant had not shown irreparable harm or the conditions for immediate review. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings. In view of the circumstances, no court costs were imposed.

Regest

Art. 93 LTF; appeal against a remand judgment ordering further investigation is admissible only if irreparable prejudice is shown or if immediate admission would lead directly to a final decision and avoid burdensome evidence proceedings; such prejudice is not presumed for remand orders to the administration. The appellant bears a strict duty to substantiate the admissibility requirements under Art. 42(2) LTF. The substantive subject matter remains open in the ensuing administrative decision and may be challenged then, so that Art. 93(3) LTF preserves review at the later stage. Where these requirements are not demonstrated, the appeal is dismissed in simplified procedure under Art. 108(1) LTF; costs may be waived under Art. 66(1) LTF.

Gesamter Gesetzestext

9C_229/2012 {T 0/2}

Sentenza del 23 aprile 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
V._________, Italia, patrocinato dal Patronato ACLI,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 febbraio 2012.

Considerando:
che al termine di una procedura di revisione l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha ripristinato il diritto alla rendita intera AI di V._________ con effetto dal 1° aprile 2007 (decisione del 17 maggio 2011);
che adito su ricorso della Cassa pensione GastroSocial, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione dell'UAIE e gli ha rinviato gli atti per complemento istruttorio (pronuncia del 6 febbraio 2012);
che l'assicurato si è aggravato al Tribunale federale chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio di primo grado e la conferma della decisione amministrativa del 17 maggio 2011;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro quelle che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (art. 91 lett. a LTF), così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF);
che giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
che nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento istruttorio, l'atto impugnato è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481 seg.);
che il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione non è di principio suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile né dà luogo in generale a una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; sentenza 9C_144/2012 del 30 marzo 2012 con riferimenti);
che in violazione degli obblighi di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio impugnato gli causerebbe un pregiudizio irreparabile né perché una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una procedura defatigante o dispendiosa;
che in ogni caso il diritto alla rendita (intera) d'invalidità fa parte del rapporto giuridico compreso nell'oggetto della lite che l'ufficio opponente è chiamato a riesaminare e contro il quale l'assicurato potrà se del caso ancora ricorrere;
che infatti l'assicurato potrà - per quanto necessario - formulare le sue censure al momento della contestazione della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 aprile 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Schlagwörter

disability insuranceappeal admissibilityremand orderincidental decisionirreparable harmsimplified procedurecourt costs