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8C_26/2007 ΓÇó Case struck out after withdrawal of appeal
8C_26/2007Bundesgericht / IV. öffentlich-rechtliche Abteilung18.04.2008Withdrawn
The appellant withdrew his federal public law appeal against a Ticino unemployment-insurance judgment. The Federal Court therefore struck the case from the docket. It also fixed judicial costs at CHF 200 and charged them to the appellant because the unnecessary expenses were caused by his conduct. Prior legal aid was denied, and an advance on costs had been ordered before the withdrawal.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; stralcio dal ruolo in caso di ritiro del ricorso; il Presidente statuisce quale giudice unico sulle cause ritirate e sulle spese. Il ritiro del gravame pone fine al procedimento senza esame di merito; la causa è stralciata dai ruoli. Le spese giudiziarie sono poste a carico di chi le ha causate quando risultano inutili (Art. 66 cpv. 3 LTF).
8C_26/2007 {T 0/2}
Decreto del 18 aprile 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Parti
G.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, Studio legale Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,
contro
Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 gennaio 2007.
Considerando:
che per atto consegnato alla posta il 20 febbraio 2007 G.________ ha interposto, con il patrocinio dell'avv. Patrick Untersee, un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio pronunciato il 29 gennaio 2007 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,
che ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 19 marzo 2008 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria,
che con decreto presidenziale del 1° aprile 2008 la stessa Corte ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 16 aprile successivo per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte,
che mediante scritto 16 aprile 2008 del suo patrocinatore, il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso,
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 18 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble