Inadmissibility of bankruptcy distribution appeal for insufficient reasoning

7B.213/2005Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung11.11.2005Inadmissible

Zusammenfassung

A debtor appealed a Ticino vigilance authority decision concerning the bankruptcy distribution sheet. The Federal Tribunal held that the filing failed to meet the minimum requirements of Art. 79 para. 1 OG because it contained no specific requests for relief and did not address the reasoning of the lower authority. The appeal was therefore dismissed at the threshold as manifestly inadmissible. The court ordered notification to the appellant, the Locarno enforcement office, and the Ticino vigilance authority.

Regest

Art. 79 cpv. 1 OG; requirements of the federal appeal: the appellant must state the modifications sought and, in a concise manner, indicate which federal provisions were violated and how. An appeal that contains no conclusions and does not engage with the reasoning of the challenged decision is manifestly inadmissible ex officio at the outset. Mere assertions disconnected from the contested decision do not satisfy the motivation requirement (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
7B.213/2005 /viz

Sentenza dell'11 novembre 2005 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
stato di riparto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
27 settembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso presentato da A.________ contro lo stato di riparto allestito nel suo fallimento. L'autorità di vigilanza ha fra l'altro rilevato che, salvo casi eccezionali non ricorrenti e fatta salva la facoltà di insinuare nuovi crediti fino alla chiusura del fallimento, la graduatoria cresciuta in giudicato non può più essere modificata in sede di riparto. Per questo motivo ha ritenuto in ogni caso tardive le censure del ricorrente relative alle insinuazioni dei coniugi B.________, atteso che queste corrispondono esattamente a quelle riportate nella graduatoria.
2.
Con scritto 6 ottobre 2005 A.________ dichiara di ricorrere contro la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e afferma di aver stipulato con i coniugi B.________ un contratto (che allega), con cui questi si obbligavano a versare fr. 80'000.-- per l'inventario di un albergo. Sostiene che i predetti coniugi non hanno "mai ossequiato" l'impegno assunto e di essersi trasferito nei Grigioni per non doverli più incontrare giornalmente. Aggiunge di essere stato invitato una sola volta nei locali dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e di essersi trovato di fronte all'avvocato dei coniugi B.________. Asserisce altresì di non essere sotto tutela e che tutte le decisioni sarebbero state prese a sua insaputa. Termina la sua missiva indicando di rinviare al mittente lo stato di riparto.
3.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza ed è privo di conclusioni, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile.

Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 novembre 2005
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:

Schlagwörter

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