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6B_230/2014 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_230/2014Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung07.03.2014Inadmissible
A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino criminal appeals judgment declaring his complaint against a non-prosecution order inadmissible for lack of reasoning. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF because it addressed irrelevant issues and failed to show any violation of law by the cantonal decision. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. In light of the circumstances, the court exceptionally waived judicial costs.
Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; sufficiente motivazione del ricorso al Tribunale federale. Il ricorso deve indicare in modo conciso e puntuale per quali ragioni la decisione impugnata violerebbe il diritto; sono inammissibili le censure che si scostano dall'oggetto del giudizio impugnato o che non confrontano in modo sostanziale i considerandi determinanti. In assenza di una motivazione conforme, il Tribunale federale non entra nel merito e può statuire secondo la procedura semplificata. Le spese giudiziarie possono eccezionalmente essere dispensate in presenza di particolarità del caso (consid. 2-3).
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6B_230/2014
Sentenza del 7 marzo 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Con sentenza del 28 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ avverso il non luogo a procedere decretato il 13 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico, come pure il suo emendamento, non rispettavano le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP.
A.________ si aggrava al Tribunale federale, postulando l'annullamento del giudizio della CRP.
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4).
Nella misura in cui il ricorrente si attarda sulla tempistica dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere e sulla sua infondatezza, le sue censure si palesano inammissibili in quanto esulano dall'oggetto della sentenza impugnata, ossia il mancato rispetto delle condizioni formali di ricevibilità del reclamo. Su quest'ultimo punto egli ritiene che la CRP abbia in realtà voluto unicamente agevolare il non luogo a procedere "nei confronti di diffamatrici, calunniatrici, cittadine svizzere". Sennonché tale asserzione è lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Infatti l'insorgente neppure tenta di dimostrare che il suo reclamo rispettava i dettami del CPP.
Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerate le particolarità del caso, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 marzo 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy