Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_89/2012Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung06.06.2012Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the monetary threshold was not met and no fundamental legal question arose. It held that the complaint was inadmissible because the appellant did not specifically challenge the cantonal court's reasoning and failed to substantiate any violation of constitutional rights. His arguments about financial inability to pay were irrelevant at this stage and could only be raised later in enforcement proceedings. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 100.

Regest

Art. 113 ff., 116, 117 and 106 cpv. 2 LTF; admissibility and reasoning requirements for subsidiary constitutional complaints. Such a remedy is limited to alleged violations of constitutional rights, which must be expressly invoked and precisely reasoned in relation to the contested decision. A mere citation of constitutional provisions or a repetition of factual assertions does not satisfy the substantiation requirement. Arguments concerning the debtor's current inability to pay are irrelevant in opposition-dismissal proceedings and may be considered, if at all, only at the enforcement stage under the LEF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_89/2012

Sentenza del 6 giugno 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso);
che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;
che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell'art. 287 cpv. 1 CC, quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF;
che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF;
che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto;
che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego;
che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF);
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Schlagwörter

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