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5D_232/2011 ΓÇó Subsidiary constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_232/2011Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung06.01.2012Inadmissible
The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the matter did not reach the monetary threshold and no fundamental legal question was raised. It held that the appellant failed to meet the strict reasoning requirements: he did not engage with the cantonal court's finding that his complaint did not sufficiently make the alleged forgery plausible, nor did he invoke a constitutional right in a substantiated manner. The complaint was therefore inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 116, 117 and 106 cpv. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint and requirement of specific constitutional reasoning: such a remedy is available only for violations of constitutional rights, which must be expressly invoked and clearly substantiated with reference to the reasons of the challenged decision. A mere presentation of one's own factual version or a failure to address the cantonal reasoning does not satisfy the requirements of motivation. If these requirements are manifestly not met, the Federal Supreme Court may declare the complaint inadmissible in simplified procedure under art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.
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5D_232/2011
Sentenza del 6 gennaio 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________AG,
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 novembre 2011 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi e fr. 784.-- l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________AG;
che con sentenza 25 novembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione pretorile;
che a mente dei Giudici cantonali A.________ non si è confrontato con la motivazione del Pretore secondo la quale la sua eccezione di falsità della firma apposta sul riconoscimento di debito non è stata resa sufficientemente verosimile;
che inoltre giusta la Corte cantonale il reclamo si fonda esclusivamente su nuovi mezzi di prova la cui produzione è inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC;
che mediante ricorso del 27 dicembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame il ricorrente non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti;
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini