Proceedings struck out after withdrawal of the appeal

5D_11/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung05.03.2008Dismissed

Zusammenfassung

A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino cassation judgment concerning definitive removal of an opposition in debt enforcement. Before judgment, he withdrew the appeal by letter of 3 March 2008. The President, acting as single judge, struck the case from the docket and ordered court costs of CHF 200 against the appellant.

Regest

Art. 32 cpv. 1-2 LTF; withdrawal of the appeal and striking out of the case; the presiding judge acts as instructing judge and, as single judge, orders removal from the docket once the appeal is withdrawn. Costs occasioned by unnecessary proceedings are borne by the party causing them pursuant to Art. 66 cpv. 3 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5D_11/2008

Decreto del 5 marzo 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comune di Lugano, via della Posta 8, 6900 Lugano,
opponente, rappresentato dal suo Municipio,
palazzo Civico, piazza Riforma 1, 6900 Lugano.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 18 gennaio 2008 A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale federale la sentenza 11 gennaio 2008, con cui la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio inoltrato contro la decisione del Giudice di pace del circolo di Lugano di rigettare l'opposizione interposta dal ricorrente a un precetto esecutivo fatto notificare dal Comune di Lugano;

  • con scritto 3 marzo 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
    che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
    che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF)

per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Schlagwörter

debt enforcementwithdrawalstriking outcourt costsdefinitive removal of opposition